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60.2007.287

Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

Ticino · 2007-10-03 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

Erwägungen (2 Absätze)

E. 1 PI

E. 2 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria

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Istanza di ispezione degli atti. già denunciato quale istante

Incarto n. 60.2007.287 Lugano 3 ottobre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 26/27.7.2007 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale a suo carico conclusosi con un decreto di non luogo a procedere; richiamate le osservazioni 2.8.2007 del procuratore pubblico Fiorenza Bergomi, con le quali comunica di non opporsi alla richiesta; richiamate le osservazioni 8/10.8.2007 del patrocinatore di PI 2, con le quali si rimette al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 .   A seguito di una denuncia del 21.6.2006 presentata da PI 2, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) a carico di IS 1 per reati economici, conclusosi con un decreto di non luogo a procedere del 17.8.2006 (NLP __________). Per i medesimi fatti, il fratello della denunciante ha promosso un’azione civile presso la Pretura di __________ con petizione 2.2.2007. Per questo motivo, l’istante chiede di poter accedere agli atti del procedimento penale a suo carico. 2 .   Il procuratore pubblico ha comunicato di non opporsi alla richiesta, mentre PI 2 si è rimessa alla decisione di questa Camera. 3 .   L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione” . 4 .   L’istante è stato parte (quale denunciato) al procedimento, nel frattempo terminato con un decreto di non luogo a procedere. Si applica l’art. 27 CPP, in quanto, come ricordano i lavori preparatori, detta procedura si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Sempre i lavori preparatori indicano che per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 5 .   Nel presente caso la richiesta di accesso agli atti è giustificata dal ruolo di ex parte, dal fatto che il decreto di non luogo a procedere (NLP __________) non è stato preceduto da un deposito atti, e dall’azione civile promossa contro l’istante dal fratello della denunciante per il medesimo complesso di fatti. 6 .   L’istanza è accolta. Considerato come nessuno si sia opposto, l’accesso agli atti potrà avvenire presso il Ministero pubblico, prima ancora della crescita in giudicato della presente decisione. 7 .   Tassa di giustizia e spese sono poste a carico di chi le ha originate: le spese sono contenute. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 130.-- (centotrenta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.

4.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria