Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante
Incarto n. 60.2007.249 Lugano 3 ottobre 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 23.5/22.6.2007 presentata dall’IS 1 tendente ad ottenere informazioni riguardo ad eventuali pene e procedimenti aperti a carico di un assicurato in relazione ad una richiesta di prestazioni AI; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha inviata per competenza a questa Camera con scritto 22.6.2007, rimettendosi alla decisione di questa Camera; ritenuto che questa Camera, con scritto 26.6.2007, ha chiesto all’istituto istante di precisare i motivi della richiesta; preso atto dello scritto 24/26.7.2007 di evasione della surriferita richiesta; ritenuto che PI 2, interpellato, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . In relazione ad una richiesta di prestazioni AI, ed in particolare di una rendita, l’istituto istante chiede di sapere se PI 2 abbia o meno subito un periodo di detenzione o di eventuale semi libertà, per determinarsi su un’eventuale sospensione (per il rispettivo periodo) della prestazione eventualmente erogata. 2 . Nel proprio scritto il Ministero pubblico ha trasmesso tre incarti, relativi a tre decreti d’accusa, nessuno dei quali sanzionati con una pena da espiare, ma solo con pene di breve durata (nell’ordine dei giorni) o una multa. Nel proprio scritto il Ministero pubblico non menziona nessun altro procedimento penale. 3 . Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. . 4 . Nel presente caso, visti i motivi addotti e la decisione che è chiamato a prendere in relazione all’erogazione di prestazioni AI, è certamente dato per l’istituto istante un interesse giuridico legittimo ai sensi dell’art. 27 CPP, come già ammesso in precedenti casi (decisione 15.12.2005, inc. __________). 5 . L’istanza è accolta. Considerato quanto riferito al punto due della presente decisione, la richiesta è da considerarsi evasa senza ulteriori atti. 6 . Non si prelevano tassa di giustizia e spese, con riferimento all’art. 32 LPGA. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Rimedio di diritto: Contro decisioni finali, contro decisioni parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall’art. 81 LTF.
4. Intimazione: terzi implicati
1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria