Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
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Istanza di ispezione degli atti. istituto bancario quale istante
Incarto n. 60.2007.173 Lugano 11 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Raffaele Guffi, assente) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 3.4/7.5.2007 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia in relazione alla clonazione ed uso di una carta EC-Maestro; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per evasione a questa Camera con scritto 4/7.5.2007, comunicando al contempo il proprio nulla osta all’accoglimento della domanda; richiamate le osservazioni 22/23.5.2007 di PI 2, con le quali comunica di acconsentire al richiamo degli atti; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito della clonazione di una carta EC-Maestro, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale, concluso con un decreto di non luogo a procedere (NLP __________). 2 . Con la presente istanza, la banca chiede di poter ricevere copia del rapporto di polizia allestito a seguito dell’illecita clonazione della carta. Il procuratore pubblico ha dato il proprio nulla osta, mentre PI 2 ha chiaramente acconsentito alla trasmissione. 3 . L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione". 4 . Nel presente caso è pacifico l’interesse giuridico legittimo della banca istante. 5 . L’istanza è accolta. Fotocopia del rapporto di polizia sarà allegata alla copia della presente decisione destinata alla banca istante. 6 . La tassa di giustizia e le spese, contenute entrambe al minimo, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP e l’art. 39 lit. f LTG, pronuncia
1. L’istanza è accolta. 2 . La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria