Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
Erwägungen (2 Absätze)
E. 6 . L’istanza è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente decisione inviata alla Commissione istante
E. 7 . Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
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Tessin Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.157 Tessin Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.157 Ticino Camera dei ricorsi penali 06.07.2007 60.2007.157
Istanza di ispezione degli atti. commissione tutoria regionale quale istante
Incarto n. 60.2007.157 Lugano 6 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 12/27.4.2007 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti di un procedimento penale; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 27.4.2007, preavvisandola al contempo favorevolmente; ritenuto che PI 2 e PI 3 hanno, con scritti 10/11.5.2007, comunicato di non essere d’accordo per una valutazione; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . Il Ministero pubblico ha aperto due procedimenti penali (inc. MP __________ e __________) in relazione ad episodi di violenza domestica. I due procedimenti sono sfociati in due decreti di non luogo procedere: il primo in data 28.8.2006 (NLP __________), il secondo in data 27.4.2007 (NLP __________). 2 . Con la presente istanza, la Commissione chiede di poter esaminare gli incarti penali surriferiti in relazione ad un’istruttoria per la valutazione della situazione famigliare e personale dei due figli. 3 . L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione". 4 . Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. Trattasi infatti dell'autorità competente, giusta gli art. 275, 311 e 315 CC e 2 LOPTC, ad adottare provvedimenti a tutela dei figli, segnatamente in materia di autorità e di custodia parentale, e a regolare le loro relazioni personali con i genitori. Considerata la legittimità puntuale dell'istanza, il suo accoglimento nemmeno necessita di particolare motivazione. 5 . All’interesse giuridico legittimo della Commissione viene contrapposto l’interesse dei genitori che si oppongono alla richiesta e comunicano di non voler nessuna valutazione, senza però ulteriori chiarimenti. In simile situazione, la ponderazione degli interessi fa prevalere quello della Commissione istante. 6 . L’istanza è accolta. I due incarti saranno trasmessi in allegato alla copia della presente decisione inviata alla Commissione istante 7 . Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria