Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2007.130
Lugano
25 maggio 2007
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 30.3/11.4.2007 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere laccesso agli atti del procedimento penale a carico del dr. med. PI 1 conclusosi con decreto dabbandono __________ (ABB __________);
premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che lha trasmessa per competenza a questa Camera in data 10/11.4.2007, preavvisandola favorevolmente;
richiamate le osservazioni 20/23.4.2007 del patrocinatore del dr. med. PI 1, mediante le quali comunica il consenso allaccoglimento della richiesta;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
5.Questa Camera, ritenuta la sempre maggior frequenza di istanze di ispezione di atti di procedimenti penali, ha ritenuto di rilasciare il 20.2.2003 un'autorizzazione di massima sulla base segnatamente delle seguenti argomentazioni.
"Al Consiglio di Stato (art. 22 Lsan), al DSS (art. 23 Lsan), alla Commissione di vigilanza (art. 24 Lsan) o ai servizi e uffici legittimati ad agire in loro vece, sulla base delle pertinenti disposizioni della legge sanitaria (Lsan), incombono infatti specifici doveri di vigilanza sull'esercizio delle attività sanitarie. Di regola, pertanto, non vi può essere dubbio sull'esistenza a favore di queste autorità o servizi di un interesse giuridico legittimo ai sensi dell'art. 27 CPP. In questi casi, questa Camera ritiene che ai servizi competenti possa essere dato accesso all'incarto penale senza richiedere ogni volta una specifica autorizzazione. Rimane riservata, se del caso, a tutela degli interessi personali di altre persone implicate nel procedimento, una scernita della documentazione di cui permettere la compulsazione o la trasmissione in copia da operare direttamente dall'autorità penale richiesta, cosiccome il rinvio della richiesta di ispezione a questa Camera in casi particolari o di dubbio.
Ciò premesso, riteniamo che in due casi debba essere rivolta una particolare attenzione nella valutazione delle necessità di formalizzare davanti alla CRP la richiesta di ispezione di atti penali. Nel primo caso, quando il DSS nell'ambito delle competenze specificamente attribuite (art. 23 e, in virtù del regolamento sulle deleghe di competenze decisionali, 59 Lsan) è chiamato a valutare l'opportunità di adozione nei confronti di un operatore sanitario di provvedimenti cautelari, anche se ciò ovviamente presuppone la conoscenza completa e attualizzata degli atti di un procedimento penale eventualmente aperto. In questi casi questa esigenza può scontrarsi con eventuali bisogni attinenti specificamente al procedimento penale o con gli interessi o i diritti di difesa delle parti e delle persone in esso coinvolte. A queste parti o persone la formalizzazione dell'istanza a mente dell'art. 27 CPP davanti alla CRP assicura il diritto di essere sentiti già in questa sede. Nel secondo caso, quando la valutazione da compiere da parte del magistrato inquirente sulla base dell'art. 68 cpv. 3 Lsan ponga difficoltà."(sentenza del 6.2.2003, inc. __________, ribadita con la sentenza __________, inc. __________).
6.La fattispecie in esame rientra nel primo dei due casi per cui una richiesta, a questa Camera, ossequia la surriferita giurisprudenza. Correttamente il Dipartimento istante lha perciò presentata.
Per questi motivi,
visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
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1.PI 1
2.PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria