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60.2007.120

Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

Ticino · 2007-07-06 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

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Istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante

Incarto n. 60.2007.120 Lugano 6 luglio 2007 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 3/4.4.2007 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia di un rapporto di polizia stilato nell’ambito di un procedimento penale, per verificare l’esistenza di un diritto alle prestazioni di indennità giornaliera; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa in data 3/4.4.2007 esprimendo qualche dubbio sull’eventuale utilità per l’istante delle informazioni contenute nel rapporto di polizia richiesto; ritenuto che conseguentemente questa Camera, con scritto 10.4.2007, ha domandato all’istante di precisare i motivi della richiesta; preso atto dello scritto 9/10.5.2007 dell’istante, che precisa come PI 2 abbia richiesto delle prestazioni di indennità giornaliera e che per determinarsi su detta richiesta, ed in riferimento ad uno scritto di disdetta del rapporto di lavoro del 9.2.2007 da parte della ditta __________, l’assicurazione vuole verificare l’esistenza del danno effettivo; richiamate le osservazioni 21/22.5.2007 di PI 2, con le quali autorizza la trasmissione degli atti richiesti; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 .   Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________) per ripetuto furto. A seguito dei medesimi fatti, il datore di lavoro ha disdetto con effetto immediato per cause gravi il rapporto contrattuale. PI 2 ha fatto richiesta di prestazioni di indennità giornaliera all’assicurazione istante. 2 .   Per verificare il fondamento di detta richiesta, l’assicurazione chiede copia del rapporto di polizia stilato nel quadro del procedimento a carico di PI 2. Il procuratore pubblico ha dapprima trasmesso gli atti esprimendo qualche dubbio sulla pertinenza della richiesta. PI 2 ha dato il proprio accordo alla trasmissione degli atti richiesti. 3 .   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso, è dato un interesse legittimo da parte dell’assicurazione istante a conoscere i motivi alla base del procedimento penale, che hanno avuto delle ripercussioni sul rapporto di lavoro, e indirettamente sulla copertura assicurativa. Ciò vale a maggior ragione in considerazione del consenso espresso da PI 2. 5 .   L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia (in fotocopia) sarà trasmesso in allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’assicurazione istante. 6 .   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo della tariffa, sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visti gli art. 27 CPP e 39 lit. f LTG, pronuncia

1.   L’istanza è accolta.

2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                           La segretaria