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60.2006.71

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

Ticino · 2006-05-08 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2006.71 Tessin Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2006.71 Ticino Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2006.71

Istanza di ispezione degli atti. compagnia di assicurazione quale istante.

Incarto n. 60.2006.71 Lugano 8 maggio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 23/24.2.2006 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere copia di una decisione di questa Camera nel contesto di un procedimento penale; richiamato lo scritto 9.3.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che comunica di non avere osservazioni da formulare; rilevato che PI 2 e PI 3 non hanno presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Con esposto 9/12.8.2002 IS 1 ha inoltrato denuncia/querela penale nei confronti di PI 1, compagno dell’ex convivente - e madre delle sue figlie - __________ __________, per titolo di lesioni semplici, aggressione ed infrazione alla legge federale sugli stupefacenti in relazione ai fatti avvenuti il __________. Con decisione del 16.6.2005 il sostituto procuratore pubblico ha decretato il non luogo a procedere (NLP __________). La successiva istanza di promozione dell’accusa del 30.6/1.7.2005 è stata parzialmente accolta da questa Camera in data 10.1.2006 (inc. CRP __________) e l’incarto ritornato al Ministero pubblico per completare gli accertamenti e pronunciarsi nuovamente. 2. Con la presente richiesta, l’assicurazione istante, in qualità di assicurazione sociale LAINF, deve determinarsi sul risarcimento per perdita di guadagno a seguito dei fatti oggetto del procedimento penale. Per questo motivo chiede copia della decisione del 10.1.2006. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione .” 4. Nel presente caso, l’assicurazione istante ha certamente un interesse giuridico legittimo conformemente a quanto richiesto dall’art. 27 CPP. In concreto, benché la decisione 10.1.2006 di questa Camera non ha posto fine al procedimento ma è interlocutoria, in quanto ha rinviato l’incarto al Ministero pubblico per completazione e successiva decisione, l’istanza può comunque essere accolta, nella misura che la decisione richiesta potrebbe contenere indicazioni utili alla determinazione del contenzioso assicurativo. 5. L’istanza è accolta. Copia della decisione del 10.1.2006 (inc. CRP __________) viene allegata alla presente decisione inviata all’istante. 6. Considerato l’intervento della compagnia istante in qualità di assicurazione sociale, e con riferimento all’art. 32 LPGA, si prescinde dalla tassa di giustizia e delle spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 2 patr. da: PR 1

3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria