opencaselaw.ch

60.2006.459

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. torto morale. danno materiale

Ticino · 2007-10-03 · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Erwägungen (2 Absätze)

E. 3 PI

E. 4 Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2006.459

Lugano

3 ottobre 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.12.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nella sentenza 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 14/18.12.2006 della Divisione della giustizia che contesta le pretese di CHF 5'000.-- fatte valere da IS 1 a titolo di risarcimento dei costi per le sedute psicologiche e per i medicamenti, non essendo suffragate da alcun documento e da alcuna prova, contesta inoltre le pretese di CHF 5'000.-- a titolo di torto morale non avendo l’istante sofferto una detenzione preventiva e non essendo riuscito a provare“(…) l’esistenza di un nesso di causalità adeguata tra la sofferenza psichica e il procedimento penale (…)”;

richiamate le osservazioni 18/19.12.2006 della __________ SA (a cui è stata data la possibilità di esprimersi in relazione all’art. 322 CPP) che chiede la reiezione dell’istanza e afferma che la denuncia da lei presentata non sarebbe né temeraria né stata sporta con leggerezza;

richiamate le osservazioni 4.1.2007 del procuratore pubblico Maria Galliani nelle quali afferma“(…) che per la richiesta dell’istante di rifusione delle spese legali occorre tener presente la natura poco complessa della materia ed il breve periodo di durata dell’inchiesta (7 mesi); che la pretesa di risarcimento dei danni materiali debba essere respinta in considerazione dell’assenza di prove delle cure a cui l’istante si è sottoposto e della relativa quantificazione; che l’entità della equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e dell’eventuale esistenza di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento”;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, dal 4.5.2005 al 26.10.2005, di complessivi CHF 2'594.95 (recte CHF 2'792.15) [di cui CHF 2'560.-- di onorario (8 ore e 32 minuti a CHF 300.--/ora), CHF 34.95 di spese e CHF 197.20 di IVA (doc. C)];

che la tariffa applicata, pari a CHF 300.--/ora, non è conforme ai predetti principi, non rientrando nei parametri indicati;

che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti [N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “(…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto”] viene quindi ammesso un onorario pari a 7 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'812.50, di cui 30 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al 10), 10 minuti inerenti lo scritto 4.5.2005 al Ministero pubblico (Al 11), 5 minuti inerenti il fax 9.5.2005 al Ministero pubblico (Al 12), 10 minuti inerenti il fax 13.6.2005 al Ministero pubblico (Al 16), 10 minuti inerenti il fax 11.8.2005 al Ministero pubblico (Al 19), 10 minuti inerenti lo scritto 2.9.2005 al Ministero pubblico (Al 21), 5 minuti inerenti l’istanza di rito abbreviato 2.9.2005 (Al 22), 20 minuti inerenti il fax 8.9.2005 al Ministero pubblico (Al 24), 10 minuti inerenti il fax 10.10.2005 al Ministero pubblico (Al 29), 45 minuti per l’istanza di gratuito patrocinio 27.10.2005 (doc. D), 60 minuti per i colloqui con il qui istante e con il Ministero pubblico, 90 minuti per l’esame degli atti e lo studio dell’incarto, 60 minuti inerenti il verbale di interrogatorio 11.7.2005, 70 minuti inerenti il verbale di interrogatorio 20.10.2005;

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 34.95 (come esposto) (doc. C);

che l’IVA ammonta a CHF 140.40;

che l’istante postula ulteriormente la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia dal 27.10.2005 al 5.12.2006, di complessivi CHF 3'303.20 (recte CHF 3'554.20) [di cui CHF 3'263.30 di onorario (14 ore e 50 minuti a CHF 220.--/ora), CHF 39.85 di spese e CHF 251.05 di IVA (non conteggiata nella nota d’onorario di cui al doc. E)];

che la tariffa applicata, in questo caso di CHF 220.--/ora, è conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario esposto appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

che viene conseguentemente approvato un onorario pari a 12 ore e 45 minuti a CHF 220.--/ora, per complessivi CHF 2'805.--, di cui 75 minuti inerenti i colloqui telefonici con il cliente, con il Tribunale penale cantonale, con l’avv. PR 2 e con il giudice dell’istruzione e dell’arresto (come esposto), 150 minuti inerenti le conferenze con il cliente (come esposto), 70 minuti inerenti gli scritti al Tribunale penale cantonale, al cliente ed a __________ (ridotti quelli inerenti lo scritto 24.11.2005 e lo scritto 28.7.2006 trattandosi di semplici comunicazioni al Tribunale penale cantonale), 125 minuti inerenti lo studio dell’incarto [ridotto il tempo per lo“studio problemi giuridici legati ad errore di diritto ex art. 19 CPS e artt. 27 cpv. 2 CCS e 20 CO. Nullità cessione di credito comporta assenza di affidamento e pertanto cade il reato ex art. 138 CPS”del 4.9.2006 essendo già stato largamente computato nella nota professionale 17.11.2005 nello studio dell’incarto (dal 4.5.2005 al 26.10.2005)], 15 minuti inerenti il viaggio a piedi fino al Tribunale penale cantonale“per analisi incarto agli atti”(come esposto), 120 minuti inerenti la redazione del“memorandum”(come esposto), 60 minuti inerenti la redazione dell’istanza di assegnazione d’indennità a questa Camera (ridotti in considerazione del fatto che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari) e 150 minuti inerenti l’udienza davanti alle assise correzionali;

che inoltre la prestazione 4.9.2006 del collega di studio del patrocinatore del qui istante, avv. __________ (__________), per “conferenza interna con __________ (lettura dell’arringa e discussione con __________)”non appare giustificata;

che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 39.85 (come esposto);

che l’IVA ammonta a CHF 216.20;

che a titolo di spese legali all’istante va pertanto risarcito l’importo complessivo di CHF 5’048.90;

che l’istante afferma al proposito che“(…) trovatosi nel bel mezzo di un tormentone giudiziario ed avendo perso la propria fiducia nella giustizia (quest’ultima riacquistata solo dopo la sentenza di assoluzione), il signor IS 1 è caduto in un profondo stato depressivo, tant’è che per tutta la durata del procedimento penale (quasi due anni) è stato in cura presso diversi psicologi (con una frequenza media di una seduta di un’ora per settimana), che, oltre ad assisterlo, gli hanno prescritto degli antidepressivi e degli ansiolitici. A titolo di risarcimento dei costi delle sedute psicologiche e dei medicamenti non coperti dalla cassa malati (danni materiali), l’istante chiede che gli venga riconosciuto l’importo forfetario di CHF 5'000.--“(istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che nondimeno IS 1 non tenta neppure di dimostrare, documentando, come gli incombeva, l’esistenza dell’asserito danno;

che, invero, IS 1, a cui spetta l’onere della prova (cfr. N. SALVIONI, op. cit., ad art. 317 CPP, p. 506), avrebbe dovuto e potuto comprovare il preteso pregiudizio producendo perlomeno le fatture per i medicamenti ed i costi del medico;

che l’istante in proposito ha affermato che“la richiesta dei danni materiali è formulata in modo forfetario in quanto il signor IS 1 non se l’è più sentita, a processo terminato, di cercare tutti i documenti giustificativi, preferendo lasciarsi alle spalle questo brutto episodio della sua vita”(istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che, pur comprendendo lo stato d’animo del qui istante, non si può esigere la rifusione di un pregiudizio materiale solo dichiarato ma non provato (cfr., in relazione agli elementi necessari per procedere eventualmente alle stime previste dall’art. 42 cpv. 2 CO, decisione TF 4C.355/1997 dell’8.3.2005);

che così facendo IS 1 non ha inoltre provato la presenza di un nesso di causalità naturale ed adeguato(cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e la sua asserita sofferenza psichica;

che dalla lettura dell’istanza 5/6.12.2006 risulta come i problemi dell’istante siano anche da ricondurre alla perdita del lavoro conseguente al fallimento della società [“(…) il signor IS 1, quale conseguenza del fallimento della __________ Sagl, intervenuto a seguito della relativa domanda presentata dalla __________ SA, ha perso il proprio lavoro”(istanza 5/6.12.2006, p. 2)];

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che IS 1 sostiene che“a titolo di risarcimento del torto morale, il cui apprezzamento compete al giudice, l’istante chiede che lo Stato gli riconosca l’importo di CHF 5'000.--, ritenuto che la Pubblica accusa, rappresentata dall’avv. Maria Galliani (…), se avesse esaminato meglio il caso dal profilo giuridico (in particolare l’atto di cessione alla base dell’accusa di appropriazione indebita, rivelatosi parzialmente nullo secondo il giudice Zali), avrebbe potuto senz’altro evitare di coinvolgere il signor IS 1 per quasi due anni nel procedimento penale e di trascinarlo per giunta dinnanzi ad una Corte delle Assise Correzionali per un importo contestato di poco più di CHF 50'000.-- (…)”(istanza 5/6.12.2006, p. 3);

che interessi di mora non sono pretesi;

che alla luce delle suddette considerazioni, a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 5’048.90 per spese legali;

che giusta l’art. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti l’indennità dell’accusato prosciolto e l’indennità per la detenzione illegale e fissata nei limiti stabiliti nell’art. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nell’art. 17 LTG;

che la tassa di giustizia di CHF 750.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 800.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 2/3, per la somma di CHF 530.--.

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza 5.9.2006 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________, giudice Claudio Zali (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 5’048.90.

-

-__________

1.PI 1

2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria