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60.2006.402

Istanza di ispezione degli atti. Ministero pubblico quale istante

Ticino · 2006-11-21 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. Ministero pubblico quale istante

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Istanza di ispezione degli atti. Ministero pubblico quale istante

Incarto n. 60.2006.402 Lugano 21 novembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 23.10.2006 presentata dal IS 1 in relazione alla trasmissione dei formulari statistici in caso di morte dell’Ufficio dello Stato civile della Confederazione; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. In base all’Ordinanza sull’esecuzione di rilevazioni statistiche federali (RS 431.012.1), l’Ufficio federale di Stato civile, mediante formulari, chiede ai medici la causa dei decessi da loro constatati: se è effettuata un’autopsia, viene chiesto l’esito della medesima. 2. In relazione a tale incombenza, il Ministero pubblico chiede, in riferimento all’art. 27 CPP, una decisione di principio relativa alla procedura da seguire. 3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nel presente caso, è pacifico che la trasmissione dei dati richiesti, prevista dall’Ordinanza, possa avvenire senza ricorrere alla procedura dell’art. 27 CPP. Questo anche ritenuto che, come risulta dal testo dei formulari, l’autorità richiedente si preoccupa anche di tutelare la riservatezza dei dati. Inoltre l’art. 7 dell’Ordinanza richiama espressamente l’obbligo del segreto ed il dovere di diligenza. 5. Considerata la particolare situazione, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria