Istanza di ispezione degli atti commissione tutoria quale istante
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Istanza di ispezione degli atti commissione tutoria quale istante
Incarto n. 60.2006.374 Lugano 20 novembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 5.9./5.10.2006 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere copia del rapporto d’intervento della polizia in data 5.8.2006 presso la famiglia __________; premesso che la richiesta, completata con ulteriore scritto del 19.9.2006, è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 5.10.2006, comunicando al contempo di non opporsi all’accoglimento della richiesta; rilevato che PI 2, interpellata, non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di un intervento della polizia del 5.8.2006, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP 2__________) a carico di PI 2. 2. L’autorità istante chiede di poter ottenere copia del rapporto di polizia. Come esposto in entrata, il Ministero pubblico ha dato il proprio benestare, mentre che PI 2 non ha preso posizione. 3. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione." 4. Nella fattispecie sono chiaramente realizzati i presupposti di legge, stante il chiaro e legittimo interesse della IS 1 istante, che con l'adozione della Legge sull'organizzazione e la procedura in materia di tutele e curatele (LOPTC) dell'8.3.1999, entrata in vigore l'1.1.2001, ha assunto le competenze in materia di tutela e curatela precedentemente spettanti alle Delegazioni tutorie comunali. 5. L’istanza è accolta. Il rapporto di polizia relativo all’intervento del 5.8.2006 sarà trasmesso in allegato alla presente decisione. 6. Considerato che l’istante è un’autorità, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria