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60.2006.354

Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante

Ticino · 2006-12-27 · Italiano TI
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Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante

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Istanza di ispezione degli atti. ospedale quale istante

Incarto n. 60.2006.354 Lugano 27 dicembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 18/20.9.2006 presentata dall’IS 1, tendente a ricevere copia del referto autoptico del defunto __________; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera in data 18/20.9.2006; ritenuto che in data 28/29.11.2006 il Ministero pubblico ha trasmesso copia della relazione sugli accertamenti necroscopici; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 .   In data __________, a seguito dell’esplosione, l’__________, di un bidone contenente sostanza infiammabile, __________ è deceduto presso l’ospedale istante. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________) al fine di accertare la dinamica dei fatti ed eventuali responsabilità penali. 2 .   Con richiesta del giorno successivo, l’ospedale istante chiedeva di poter ottenere il referto autoptico. Il sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier ha comunicato di non avere obbiezione alcuna all’accoglimento dell’istanza. 3 .   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “ oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso è dato un legittimo interesse giuridico all’esame a fini scientifici del documento di carattere medico, ritenuto comunque il segreto professionale a cui sono tenuti gli operatori dell’ente richiedente, e verificata l’assenza di contenzioso con l’ospedale. 5 .   L’istanza è accolta. Il documento richiesto sarà allegato alla copia della presente decisione indirizzata all’istante. 6 .   La tassa di giustizia e le spese, contenute al minimo, sono poste a carico dell’ente richiedente. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico dell’IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria