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60.2006.350

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Ticino · 2006-11-20 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 20.11.2006 60.2006.350 Tessin Camera dei ricorsi penali 20.11.2006 60.2006.350 Ticino Camera dei ricorsi penali 20.11.2006 60.2006.350

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Incarto n. 60.2006.350 Lugano 20 novembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 14/19.9.2006 presentata dalla IS 1, tendente ad ottenere l’autorizzazione a ricevere copia della sentenza penale a carico di PI 2; richiamate le osservazioni 22/25.9.2006 del patrocinatore di PI 3, con le quali comunica di non opporsi alla trasmissione della sentenza, osservando nondimeno che non è chiaro quale sentenza venga richiesta; richiamato lo scritto 26.9.2006 del procuratore pubblico Moreno Capella, mediante il quale comunica di non avere particolari osservazioni in merito; preso atto della precisazione 24/26.10.2006 dell’ente istante, con la quale comunica di richiedere la sentenza di secondo grado; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A __________, in data __________, a seguito di difficili rapporti di vicinato, PI 2 ha colpito con proiettili di pistola al torace e all’avambraccio __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi con la sentenza di condanna di PI 2 del 24.8.2005 (inc. TPC __________). Il successivo ricorso è stato respinto dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello in data 28.4.2006 (inc. __________). 2. Con l’istanza in esame, la __________ chiede copia della sentenza del 28.4.2006. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Occorre anche considerare che la trasmissione della sentenza di primo grado era già stata autorizzata da questa Camera con decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________). 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione. ” 4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati, come già ammesso nella precedente decisione del 9.11.2005 (inc. CRP __________). 5. L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera. 6. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: - - terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3 3 patr. da: PR 1

4. PI 4 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria