Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2006.35
Lugano
7 marzo 2006
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Alessandra Mondada, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 26/27.1.2006 presentata dalla
IS 1
tendente ad ottenere lautorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale a carico di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), pendente presso il Ministero pubblico (inc. MP __________);
richiamato il preavviso favorevole 1/3.2.2006 del procuratore generale PI 1;
richiamato inoltre lo scritto 6/7.2.2006 del patrocinatore di PI 2 che, pur non opponendosi allaccesso agli atti, chiede di poter preventivamente esaminare gli atti del procedimento;
preso atto che successivamente il procuratore generale ha concesso laccesso agli atti al patrocinatore di PI 2, come comunicato con scritto 15/16.2.2006;
preso inoltre atto dello scritto 1/2.3.2006 del patrocinatore di PI 2 che, dopo laccesso agli atti, comunica che il patrocinato non si oppone allaccesso agli atti;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
L'apertura o meno di un procedimento disciplinare, come l'adozione o meno di provvedimenti cautelari, richiede anzitutto la raccolta di una prima documentazione che permetta di valutarne la necessità (cfr. P. BELLWALD, Die disziplinarische Verantwortlichkeit der Beamten, Berna 1985, p. 103 ss.; W. HINTERBERGER, Disziplinarfehler und Disziplinarmassnahmen im Recht des öffentlichen Dienstes, S. Gallo 1986, p. 351 ss.).Gli accertamenti preliminari sono compiuti dall'autorità competente per l'adozione del provvedimento disciplinare e quindi sia dai superiori diretti sia dalla Sezione delle risorse umane, conformemente alla facoltà di delega prevista dagli art. 37 cpv. 2 Lord e 28 cpv. 5 RELord. Nel caso che ci occupa, il Consiglio di Stato, con risoluzione
n. __________ del __________, ha aperto nei confronti di PI 2 un'inchiesta disciplinare, affidandone la conduzione alla Sezione istante. La legittimazione dell'istante è pertanto data. Il CdS ha pure sospeso l'inchiesta in attesa delle prime risultanze del procedimento penale e, con effetto immediato, il suo funzionario, privandolo dello stipendio nella misura del 50%.
E' ben vero che la giurisprudenza ha stabilito che in linea di principio l'autorità amministrativa deve soprassedere alla decisione di sua competenza fino alla pronuncia della sentenza penale definitiva, nella misura in cui la fattispecie o la sua qualifica giuridica siano rilevanti per la decisione medesima (DTF 106 IB 177, 109 Ib 203, 119 Ib 158, 121 II 214, 122 II 211). Questo avviene tuttavia per specifiche ragioni giuridiche, oltre che di economia processuale e di opportunità, per evitare di compromettere la sicurezza del diritto. Ciò non implica tuttavia che un comportamento senza rilevanza penale non abbia importanza a livello disciplinare. I due procedimenti sono di conseguenza indipendenti, nel senso che una sanzione disciplinare non pregiudica l'esito del processo e nemmeno il contrario (cfr. B. KNAPP in RDS 1984 I 508, A. GRISEL, Traité de droit administratif, I, p. 519 ss.).
Per questi motivi,
richiamato lart. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile,
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1.PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria