Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2006.330
Lugano
25 maggio 2007
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 4/5.9.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione allesito del procedimento penale sfociato nella sentenza 16.9.2005 emanata dal giudice supplente della Pretura penale, Mattia Pontarolo (inc.__________), unindennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamato lo scritto 6.9.2006 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che dichiara di non avere osservazioni in merito, rimettendosi al giudizio di questa Camera, precisando comunque di ritenere lindennità richiesta sproporzionata;
richiamato lo scritto 8/13.9.2006 del Dipartimento delle istituzioni, Divisione della giustizia, che si rimette alle osservazioni del Ministero pubblico;
richiamate le osservazioni 18/19.9.2006 del segretario assessore, Mattia Pontarolo, che si rimette, anchegli, al giudizio di questa Camera, limitandosi a( ) fare riferimento a quanto scritto nella decisione del 16 settembre 2005 e a tutti gli atti raccolti nellincarto della Pretura penale;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con decreto 6.6.2005 il sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli ha posto listante in stato daccusa sempre dinanzi alla Pretura penale, siccome ritenuto colpevole di disobbedienza a decisioni dellautorità per non avere ottemperato allordine a lui intimato in data 2.12.2004 dal Municipio di __________, sotto comminatoria dellart. 292 CP, di rimuovere il ponteggio al servizio di un cantiere e di rimuovere o consolidare il balcone pericolante, entrambi presenti sulla particella no. __________ RFD di __________;
che listante chiede inoltre il risarcimento delle spese da lui sopportate per lallestimento di una perizia pari a CHF 2'690.-- (doc. D):Onde poter giustificare linfondatezza, anche tecnica delle famigerate opere pretese pericolose, lavv. IS 1 ha dovuto fare capo ad un professionista del mestiere (ing. __________) per lallestimento di un rapporto tecnico circa la pretestuosa pericolosità delle opere ad __________(istanza 4/5.9.2006, p. 4);
che si giustifica dunque di ammettere la suddetta posta del danno pari a CHF 2'690.-- oltre interessi, come da fattura allegata (doc. D);
che lindennità prevista dagli artt. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dallaccusato prosciolto;
che la determinazione dellammontare dellindennità è lasciata al potere dapprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli artt. 42 ss.CO (DTF 113 Ia 177 e rif.; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che lart 49 CO prevede che unindennità è concessa nel caso in cui la gravità delloffesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato allintegrità fisica, psichica o alla reputazione dellaccusato, della gravità dellaccusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dellaccusato (decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che laccusato che durante listruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere unindennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dellesecuzione di altri atti istruttori (per es. perquisizioni, sequestri richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che lavv. IS 1 sostiene che sia stato( ) gravemente offeso nella sua personalità, sia come uomo, sia come avvocato. Inoltre proprio la funzione importante che svolge presso un istituto di assicurazione (informata di tale fatto) ha gettato di certo unombra negativa difficilmente quantificabile. Fisicamente e psicologicamente tale procedimento è stato risentito molto male dellavv. IS 1. Basta solo ricordare che anche se non è mai andato da un medico per questo fatto egli si è chiuso completamente in sé stesso soffrendo per un torto subito ingiustamente ( ). Ex bono et aequo si reputa un importo di fr. 1'000.00 certamente adeguato alla situazione ed alla giurisprudenza applicata per analogia(istanza 4/5.9.2006, p. 5);
che listante non ha prodotto alcun certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica e che lo Stato non è tenuto al versamento di unindennità a tutti coloro che hanno subito un pregiudizio in ragione di un procedimento penale (REP. 1998 n. 126 nota 5.3.) peraltro conclusosi felicemente;
che si deve pertanto negare una grave lesione della sua personalità;
che questa conclusione tiene conto, del resto, della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dal giudizio 16.9.2005 del giudice della Pretura penale e della presente decisione;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che il qui istante chiede( ) unequa indennità per la presente domanda(istanza 4/5.9.2006, p. 6);
che considerato come listante sia lui stesso avvocato;
che nella commisurazione dellonorario relativo alla formulazione dellistanza di indennità questa Camera, oltre i parametri elaborati dal Consiglio di moderazione per la determinazione delladeguatezza delle spese di patrocinio legale, tiene in particolare in considerazione il grado di accoglimento del gravame;
che la stesura dellistanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;
che va pertanto riconosciuto, tenuto conto del parziale accoglimento dellistanza, un importo di CHF 200.--, oltre interessi;
che il giudice della Pretura penale ha già assegnato allavv. IS 1, nella sua sentenza 16.9.2005, limporto di CHF 600.-- a titolo di ripetibili;
che, alla luce delle suddette considerazioni, allavv. IS 1 va rifuso limporto complessivo di CHF 2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006;
che giusta lart. 39 cpv. 2 LTG la tassa di giustizia per le azioni concernenti lindennità dellaccusato prosciolto e lindennità per la detenzione illegale è fissata nei limiti stabiliti nellart. 14 cpv. 1 n. 1 LTG e nellart. 17 LTG;
che la tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 400.--, sono poste a carico del qui istante, parzialmente soccombente in ragione di circa 3/5, per la somma di CHF 240.--.
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss CPP ed ogni altra norma applicabile,
Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, Bellinzona, in relazione alla sentenza della Pretura penale 16.9.2005 (inc. __________), rifonderà allavv. IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, limporto di CHF2'777.10 oltre interessi del 5% dal 4.9.2006.
Contro la presente decisione è dato ricorso in materia penale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
Qualora non sia ammissibile il ricorso in materia penale, contro la presente decisione è ammesso il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale entro il termine di trenta giorni dalla notificazione.
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1.PI 1
2. PI 2
3. PI 3
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria