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60.2006.266

istanza di ispezione degli atti. eredi della vittima (tramite medico) quali istanti.

Ticino · 2006-09-23 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. eredi della vittima (tramite medico) quali istanti.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 23.09.2006 60.2006.266 Tessin Camera dei ricorsi penali 23.09.2006 60.2006.266 Ticino Camera dei ricorsi penali 23.09.2006 60.2006.266

istanza di ispezione degli atti. eredi della vittima (tramite medico) quali istanti.

Incarto n. 60.2006.266 Lugano 23 settembre 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 19/25.7.2006 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia del referto autoptico relativo al decesso di __________ avvenuto il 1°.7.2006; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza in data 21/25.7.2006; ritenuto che questa Camera, con scritto 25.7.2006, ha chiesto all’istante di precisare i motivi della richiesta; preso atto dello scritto 24/25.8.2006 dell’istante, con il quale precisa che la richiesta del referto era fatta a fini assicurativi; ritenuto che con scritto 1°.9.2006 questa Camera ha indicato all’istante che la legittimazione in tal caso apparteneva agli eredi del defunto; preso atto dello scritto 7/8.9.2006 della vedova, che chiede di inviare il referto all’assicurazione; ritenuto che in data 8.9.2006 questa Camera interpellava l’altro erede legittimo, figlio del defunto; preso atto che questi, il 14/18.9.2006, ha dato il proprio accordo alla trasmissione del referto autoptico all’assicurazione __________ a __________; letti ed esaminati gli atti considerato in fatto ed in diritto 1 .   In data 1°.7.2006 __________ si è tolto la vita ad __________. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento (inc. MP __________). 2 .   Con l’istanza qui in esame è chiesto copia del referto autoptico, sostanzialmente a fini assicurativi. Gli eredi legittimi del defunto, interpellati, hanno dato il proprio accordo. 3 .   Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 .   Nel presente caso, è certo che la vedova ed il figlio del defunto abbiano un legittimo interesse giuridico a conoscere l’esito dell’esame autoptico, essendo anche sostanzialmente parte al procedimento. 5 .   L’istanza è accolta. Copia del referto autoptico sarà inviata direttamente dal Ministero pubblico al medico di fiducia degli eredi legittimi. 6 .   Data la particolare situazione, si rinuncia alla tassa di giustizia e alle spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2

3. PI 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria