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60.2006.235

Istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danno materiale. torto morale

Ticino · 2007-04-19 · Italiano TI
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Incarto n.60.2006.235/dp

Lugano

19 aprile 2007

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 5/6.7.2006 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 31.3.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), un’indennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 17/18.7.2006 del procuratore pubblico Nicola Respini;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che un primo decreto d’accusa 17.5.2004 (DA __________) del procuratore pubblico Nicola Respini era stato annullato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar con decisione 18.6.2004 (inc.__________) a causa di un difetto formale;

che con scritto 9/10.8.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto d’accusa;

che con l’istanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versagli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 11'212.95, di cui CHF 9'212.95 per spese di patrocinio, CHF 1'000.-- per spese vive e CHF 1'000.-- per torto morale (cfr. istanza 5/6.7.2006);

che giusta l’art. 317 CPP l’accusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad un’indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed.Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);

che, nello stabilire l’importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota d’onorario ai criteri della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;

che giusta l’art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l’avvocato ha diritto di esporre, per l’assistenza al patrocinio durante le informazioni preliminari, l’istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000. -- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;

che, entro tali limiti, l’onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell’art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l’importanza, il valore e l’estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell’avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l’esito conseguito e la sua prevedibilità;

che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.--dal 1996) senza stabilire un limite massimo;

che nel riconoscimento dell’onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;

che in questo senso si tiene conto della complessità e dell’importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell’impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell’esito del procedimento;

che in altre parole l’onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;

che il qui istante postula la rifusione della nota professionale 4.7.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 9'212.95 [di cui CHF 7'960.00 di onorario (36.18 ore a CHF 220.--/ora), CHF 602.20 di spese e CHF 650.75 di IVA] (nota onorari e spese 4.7.2006 allegata all’istanza 5/5.7.2006);

che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;

che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;

che, come emerge dall’incarto, il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto;

che determinante è infatti non tanto l’impiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);

che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a 19 ore e 55 minuti a CHF 220.-- / ora, per complessivi CHF 4'382.--, di cui, 10 minuti per ciascun scritto (25 scritti tra cui lettere al cliente, al padre del cliente, al Ministero pubblico, alla Pretura penale e l’istanza assunzione prove), 5 minuti per ciascuna telefonata (7 telefonate), 120 minuti per i colloqui con il cliente (colloquio con il padre del cliente 7.6.2004, colloquio con il cliente 18.3.2005, colloquio con entrambi 30.3.2006), 235 minuti per le audizioni testimoniali, 90 minuti per la preparazione del dibattimento, 135 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 14.30 e conclusosi alle 16.45), 120 minuti inerenti l’esame degli atti, 180 minuti per le tre trasferte __________ e 30 minuti inerenti la domanda di indennità, stralciate in particolare le prestazioni di“estratto fotocopia dello stesso”,“fotocopia”,“invioraccomandata”e“estratto fotocopia sentenza”, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro, stralciata inoltre la“conferenza con Pretore”del 3.4.2006 non comprendendone la necessità a questo punto della procedura e cioè dopo il dibattimento (31.3.2006) e prima della dichiarazione di ricorso del procuratore pubblico (3/4.4.2006);

che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 584.20, ridotte a CHF 192.-- quelle inerenti le tre trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 64 km (secondo“l’indicatore delle distanze chilometriche da __________” emanato dal Dipartimento delle finanze e dell’economia”)];

che l’IVA ammonta a CHF 377.45;

che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell’interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che“tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione”(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l’estensione interpretativa del danno pecuniario al“danno patrimoniale, materiale”e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);

che l’accusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dell’accusa o della detenzione;

che per la valutazione e l’estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss.CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che al proposito IS 1 chiede il risarcimento dell’importo di CHF 1'000.-- per“spese vive (trasferte a __________, postali e telefoniche) dell’istante”precisando che le spese vive emergerebbero“(…) dall’esame dell’incarto e, se non bastasse, dal normale andamento delle cose, l’esperienza della vita, questione di diritto che non devono essere provate”(domanda di indennità 5/6.7.2006, p. 2);

che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;

che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 106.80, pari al costo del biglietto dell’autopostale dal suo domicilio a __________ e ritorno (oggi CHF 6.40) per gli incontri con il suo patrocinatore (18.3.2005, 30.3.2006) e per la sua presenza al dibattimento davanti alla Pretura penale (31.3.2006), e pari al costo del biglietto ferroviario in seconda classe (CHF 29.20) sempre dal suo domicilio a __________ e ritorno per la sua presenza ai verbali di interrogatorio (23.3.2005, 17.6.2005, 13.7.2005);

che per quanto riguarda le spese postali e telefoniche queste non sono state provate dall’istante e dunque quest’ultimo non può esigerne la rifusione;

che l’indennità prevista dall’art. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dall’accusato prosciolto;

che la determinazione dell’ammontare dell’indennità è lasciata al potere d’apprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli artt. 42 ss.CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);

che l’art. 49 CO prevede che un’indennità è concessa nel caso in cui la gravità dell’offesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;

che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato all’integrità fisica, psichica o alla reputazione dell’accusato, della gravità dell’accusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dell’accusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di“altri atti istruttori”(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che l’istante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo che“l’accusa (deliberata esposizione a pericolo della vita altrui a mente dell’129 CPS a bordo di una vettura) è assai grave; l’istante è giovane (19 anni al momento dei fatti) e l’accusa avrebbe potuto pesare per il resto della sua vita professionale; è stato insultato dalla parte civile e, nel procedimento da una teste”(cfr. istanza di indennità 5/6.7.2006, p. 2);

che questi non ha dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;

che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla decisione 31.3.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;

che la pretesa non può quindi essere ammessa;

che visto quanto sopra esposto a IS 1 va quindi indennizzato l’importo complessivo di CHF 5’450.45;

che interessi di mora non sono pretesi;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).

Per questi motivi,

richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,

Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 31.3.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, l’importo di CHF5’450.45.

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1.PI 1

2. PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                           La segretaria