Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2006.235/dp
Lugano
19 aprile 2007
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Claudia Malaguerra Bernasconi, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 5/6.7.2006 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione allesito del procedimento penale sfociato nel giudizio 31.3.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), unindennità ai sensi degli artt. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 17/18.7.2006 del procuratore pubblico Nicola Respini;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che un primo decreto daccusa 17.5.2004 (DA __________) del procuratore pubblico Nicola Respini era stato annullato dal presidente della Pretura penale Marco Kraushaar con decisione 18.6.2004 (inc.__________) a causa di un difetto formale;
che con scritto 9/10.8.2005 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto daccusa;
che con listanza in esame, presentata nel termine di un anno di cui allart. 320 cpv. 1 CPP, IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Canton Ticino sia condannato a versagli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, limporto di CHF 11'212.95, di cui CHF 9'212.95 per spese di patrocinio, CHF 1'000.-- per spese vive e CHF 1'000.-- per torto morale (cfr. istanza 5/6.7.2006);
che giusta lart. 317 CPP laccusato prosciolto, ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono, ha diritto ad unindennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN,Schweizerisches Strafprozessrecht, 6 ed.Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Traité de procédure pénale suisse, 2. ed., Ginevra / Zurigo / Basilea 2006, n. 1556 ss.);
che, nello stabilire limporto delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota donorario ai criteri della Tariffa dellOrdine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione;
che giusta lart. 37 TOA per tutti i procedimenti penali lavvocato ha diritto di esporre, per lassistenza al patrocinio durante le informazioni preliminari, listruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli artt. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000. -- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali;
che, entro tali limiti, lonorario deve essere stabilito in base ai principi generali dellart. 8 TOA, cioè secondo la complessità e limportanza, il valore e lestensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dellavvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, lesito conseguito e la sua prevedibilità;
che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.--orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.--dal 1996) senza stabilire un limite massimo;
che nel riconoscimento dellonorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore;
che in questo senso si tiene conto della complessità e dellimportanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dellimpegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dellesito del procedimento;
che in altre parole lonorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso;
che il qui istante postula la rifusione della nota professionale 4.7.2006 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 9'212.95 [di cui CHF 7'960.00 di onorario (36.18 ore a CHF 220.--/ora), CHF 602.20 di spese e CHF 650.75 di IVA] (nota onorari e spese 4.7.2006 allegata allistanza 5/5.7.2006);
che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti;
che il dispendio orario esposto (che non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione) appare invece oggettivamente eccessivo per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale;
che, come emerge dallincarto, il caso non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto;
che determinante è infatti non tanto limpiego temporale effettivo nel caso concreto, quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso, secondo la normale esperienza, nellesecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126);
che, in virtù delle suddette considerazioni e del fatto che, in assenza del dettaglio della nota professionale, le spese di patrocinio possono essere rifuse unicamente per quanto ricostruibili dagli atti (N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 509), viene quindi ammesso un onorario pari a 19 ore e 55 minuti a CHF 220.-- / ora, per complessivi CHF 4'382.--, di cui, 10 minuti per ciascun scritto (25 scritti tra cui lettere al cliente, al padre del cliente, al Ministero pubblico, alla Pretura penale e listanza assunzione prove), 5 minuti per ciascuna telefonata (7 telefonate), 120 minuti per i colloqui con il cliente (colloquio con il padre del cliente 7.6.2004, colloquio con il cliente 18.3.2005, colloquio con entrambi 30.3.2006), 235 minuti per le audizioni testimoniali, 90 minuti per la preparazione del dibattimento, 135 minuti inerenti il dibattimento (apertosi alle ore 14.30 e conclusosi alle 16.45), 120 minuti inerenti lesame degli atti, 180 minuti per le tre trasferte __________ e 30 minuti inerenti la domanda di indennità, stralciate in particolare le prestazioni diestratto fotocopia dello stesso,fotocopia,invioraccomandataeestratto fotocopia sentenza, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria, i cui onorari sono a carico del datore di lavoro, stralciata inoltre laconferenza con Pretoredel 3.4.2006 non comprendendone la necessità a questo punto della procedura e cioè dopo il dibattimento (31.3.2006) e prima della dichiarazione di ricorso del procuratore pubblico (3/4.4.2006);
che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 584.20, ridotte a CHF 192.-- quelle inerenti le tre trasferte [CHF 1.--/km (art. 3 cpv. 2 lit. c TOA): __________ 64 km (secondolindicatore delle distanze chilometriche da __________ emanato dal Dipartimento delle finanze e delleconomia)];
che lIVA ammonta a CHF 377.45;
che, con riferimento al risarcimento dei danni materiali, secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nellinterpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato chetali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione(cfr. REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare lestensione interpretativa del danno pecuniario aldanno patrimoniale, materialee cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (cfr. REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422);
che laccusato deve dimostrare che il danno subito è la conseguenza diretta dellaccusa o della detenzione;
che per la valutazione e lestensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss.CO (cfr. R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che al proposito IS 1 chiede il risarcimento dellimporto di CHF 1'000.-- perspese vive (trasferte a __________, postali e telefoniche) dellistanteprecisando che le spese vive emergerebbero( ) dallesame dellincarto e, se non bastasse, dal normale andamento delle cose, lesperienza della vita, questione di diritto che non devono essere provate(domanda di indennità 5/6.7.2006, p. 2);
che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta;
che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 106.80, pari al costo del biglietto dellautopostale dal suo domicilio a __________ e ritorno (oggi CHF 6.40) per gli incontri con il suo patrocinatore (18.3.2005, 30.3.2006) e per la sua presenza al dibattimento davanti alla Pretura penale (31.3.2006), e pari al costo del biglietto ferroviario in seconda classe (CHF 29.20) sempre dal suo domicilio a __________ e ritorno per la sua presenza ai verbali di interrogatorio (23.3.2005, 17.6.2005, 13.7.2005);
che per quanto riguarda le spese postali e telefoniche queste non sono state provate dallistante e dunque questultimo non può esigerne la rifusione;
che lindennità prevista dallart. 317 ss. CPP si estende, come detto, anche al danno morale patito dallaccusato prosciolto;
che la determinazione dellammontare dellindennità è lasciata al potere dapprezzamento del giudice ed è stabilita in funzione della gravità della lesione alla personalità, conformemente agli artt. 42 ss.CO (cfr. DTF 113 Ia 177 e rif.; R HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7);
che lart. 49 CO prevede che unindennità è concessa nel caso in cui la gravità delloffesa alla personalità lo giustifichi e questa non sia stata riparata in altro modo;
che è necessario tenere conto delle circostanze del caso concreto, in particolare del pregiudizio recato allintegrità fisica, psichica o alla reputazione dellaccusato, della gravità dellaccusa, del numero di persone venute a conoscenza dei fatti, come pure della situazione familiare e professionale dellaccusato (cfr. decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004; DTF 125 III 70, 269 e 412, 113 IV 93 e 112 Ib 446);
che laccusato che durante listruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere unindennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dellesecuzione dialtri atti istruttori(per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che listante postula al proposito la somma di CHF 1'000.--, sostenendo chelaccusa (deliberata esposizione a pericolo della vita altrui a mente dell129 CPS a bordo di una vettura) è assai grave; listante è giovane (19 anni al momento dei fatti) e laccusa avrebbe potuto pesare per il resto della sua vita professionale; è stato insultato dalla parte civile e, nel procedimento da una teste(cfr. istanza di indennità 5/6.7.2006, p. 2);
che questi non ha dimostrato, come gli incombeva, uno specifico pregiudizio alla sua salute fisica, psichica o alla sua reputazione;
che questa conclusione tiene conto peraltro della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come emerge dalla decisione 31.3.2006 del giudice della Pretura penale e da questo stesso giudizio;
che la pretesa non può quindi essere ammessa;
che visto quanto sopra esposto a IS 1 va quindi indennizzato limporto complessivo di CHF 5450.45;
che interessi di mora non sono pretesi;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 vCPP).
Per questi motivi,
richiamati gli artt. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile,
Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 31.3.2006 del giudice della Pretura penale Giorgio Bassetti (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli artt. 317 ss. CPP, limporto di CHF5450.45.
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1.PI 1
2. PI 2
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria