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60.2006.23

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Ticino · 2006-02-22 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 22.02.2006 60.2006.23 Tessin Camera dei ricorsi penali 22.02.2006 60.2006.23 Ticino Camera dei ricorsi penali 22.02.2006 60.2006.23

istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.

Incarto n. 60.2006.23 Lugano 22 febbraio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 17/19.1.2006 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale relativa ad una lite del __________ in cui è stata coinvolta una persona da loro assicurata; richiamate le osservazioni 25/27.1.2006 del procuratore pubblico Luca Maghetti, che non si oppone alla richiesta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Con l’istanza qui in esame, la compagnia assicurativa chiede copia del rapporto di polizia e dell’eventuale decisione penale esecutoria relativa ad una lite del __________ a cui ha partecipato __________, da loro assicurato. 2. L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione." 3. Nel presente caso l’istanza va respinta per difetto di motivazione. Anzitutto non è spiegato a che titolo assicurativo la società istante interviene; questa carenza non permette neppure di determinare se sia applicabile o meno l’art. 32 LPGA; inoltre non è specificato e dettagliato quale legittimo interesse giuridico è invocato; infine un’istanza di ispezione atti ad un’autorità giudiziaria dev’essere firmata da persone che possono (singolarmente o congiuntamente) impegnare la società. 4. L’istanza è respinta. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è respinta.

2.   La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario