istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 3 PI 3
E. 5 L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona.
E. 6 Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 03.07.2006 60.2006.186 Tessin Camera dei ricorsi penali 03.07.2006 60.2006.186 Ticino Camera dei ricorsi penali 03.07.2006 60.2006.186
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
Incarto n. 60.2006.186 Lugano 3 luglio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 17/26.5.2006 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale aperto a seguito di un incidente su di un cantiere; premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza il 24.5.2006; richiamato lo scritto 2.6.2006 del sostituto procuratore pubblico, che comunica di non avere osservazioni da formulare; richiamato altresì lo scritto 16.6.2006 di PI 4, che comunica di non opporsi all’istanza; rilevato che PI 3 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di un incidente del 22.9.2004 su di un cantiere a __________, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale (inc. MP __________), nel contesto del quale è stato emesso il decreto d’accusa 29.3.2005 (DA __________). A seguito di opposizione, il procedimento è infine sfociato nella sentenza 22.7.2005 della Pretura penale (inc. __________). 2. Con la presente istanza, la IS 1 – quale assicuratore della vittima – chiede l’autorizzazione ad accedere agli atti del procedimento penale. Come esposto in entrata, PI 3 non si è espresso, PI 4 ha dato il proprio consenso, mentre il sostituto procuratore pubblico ha comunicato di non avere particolari osservazioni da formulare. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione .” 4. Nel presente caso è certamente dato un interesse giuridico legittimo della IS 1 ad accedere agli atti per adempiere alle proprie mansioni. 5. L’istanza è accolta. L’accesso agli atti potrà avvenire presso la Pretura penale a Bellinzona. 6. Considerato la funzione dell’istante e l’art. 32 LPGA, si giustifica di prescindere dal prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l'art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2
3. PI 3
4. PI 4 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario