istanza di ispezione degli atti. università (a scopo scientifico) quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 23.06.2006 60.2006.181 Tessin Camera dei ricorsi penali 23.06.2006 60.2006.181 Ticino Camera dei ricorsi penali 23.06.2006 60.2006.181
istanza di ispezione degli atti. università (a scopo scientifico) quale istante.
Incarto n. 60.2006.181 Lugano 23 giugno 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Andrea Pedroli (in sostituzione di Ivano Ranzanici, assente) segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 11.5.2006 presentata dall’, IS 1, tendente ad ottenere l’accesso ai dati relativi agli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica; richiamate le osservazioni 6/7.6.2006 del procuratore generale Bruno Balestra, che non si oppone all’accoglimento dell’istanza; richiamate le osservazioni 8/9.6.2006 della Sezione esecuzione pene e misure, che preavvisa favorevolmente la richiesta; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. L’istituto universitario istante sta conducendo uno studio, su mandato del Dipartimento federale di giustizia e polizia (in seguito DFGP), sugli arresti domiciliari sotto sorveglianza elettronica ed eventuali casi di recidiva. Come indicato nello scritto 11.5.2006, i dati raccolti saranno trattati in forma anonima garantendo la protezione dei dati. 2. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – “ oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 3. Questa Camera ha già riconosciuto l’interesse giuridico legittimo della ricerca scientifica (decisione 8.9.2005, inc. __________; decisione 3.6.2005, inc. __________; decisione 21.9.2004, inc. __________; decisione 14.1.2004, inc. __________; decisione 3.2.2003, inc. __________; decisione 24.8.2001, inc. __________; decisione 9.11.2005, inc. __________). Anche i lavori preparatori della revisione del CPP riconoscono un interesse giuridico legittimo a chi intende svolgere studi scientifici (Messaggio dell’11.3.1987,
n. 3163, p. 10). 4. Nel presente caso è pacifico l’interesse scientifico, a maggior ragione in considerazione dell’Istituto istante e del fatto che agisca su mandato del DFGP. Considerato come il trattamento dei dati sia anonimo, non si pongono problemi riguardo al diritto all’oblio e non è necessario ottenere il consenso di tutti gli interessati. 5. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi. Ritenuto lo scopo della richiesta, si può prescindere dalla tassa di giustizia e dalle spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario