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60.2006.121

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Ticino · 2006-04-27 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.121 Tessin Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.121 Ticino Camera dei ricorsi penali 27.04.2006 60.2006.121

istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.

Incarto n. 60.2006.121 Lugano 27 aprile 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 29.3/6.4.2006 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’accesso ad un incarto penale relativo ad un’aggressione; richiamate le osservazioni del sostituto procuratore pubblico Andrea Maria Balerna, che non solleva obbiezioni all’istanza; richiamato lo scritto 10/11.4.2006 del patrocinatore di PI 3, che comunica di non avere particolari osservazioni da formulare; richiamate altresì le osservazioni 10/11.4.2006 del patrocinatore di PI 2, che non si oppone alla richiesta, rilevando tuttavia che il procedimento è tuttora in corso; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di fatti accaduti ad __________ il 22.6.2005 e di una querela/denuncia penale del 27.6.2005, il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale a carico di PI 2 (inc. MP __________). In data 23.1.2006, il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto d’accusa (DA __________) al quale PI 2 ha fatto opposizione. L’incarto è attualmente pendente presso la Pretura penale. 2. Con l’istanza qui esaminata, la IS 1 chiede copia degli eventuali provvedimenti intrapresi. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione. ” 4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (art. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati. Considerato come il procedimento penale non sia però concluso, l’accesso agli atti sarà possibile solo dopo la decisione della Pretura penale, che viene invitata a trasmettere copia della sua eventuale decisione direttamente alla IS 1. 5. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visti l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 2 patr. da: PR 1

3. PI 3 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario