Erwägungen (8 Absätze)
E. 1 Nei confronti di PI 2 , in detenzione preventiva dall’8.9.2004 , il procuratore pubblico ha emanato il 17.3.2005 l’atto d’accusa (ACC __________ ), accusandolo di infrazione parzialmente aggravata alla LStup, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, ripetuta ricettazione, infrazione e contravvenzione alla LDDS, contravvenzione alla LStup. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato al 10.5.2005 , ed è previsto sull’arco di una giornata.
E. 2 PI 2
Il presidente La segretaria
E. 3 L'art. 230 CPP dispone che il dibattimento deve di regola aver luogo entro quaranta giorni dalla trasmissione dell'atto o del decreto di accusa al presidente della Corte. Se al dibattimento intervengono gli assessori giurati, il termine è prolungato sino a sessanta giorni. Entro questo lasso di tempo l’eventuale detenzione preventiva dell’accusato é prorogata ope legis in vista del pubblico dibattimento (art. 102 CPP). Qualora, eccezionalmente, il dibattimento non potesse prendere inizio entro i termini di legge, di per sé d’ordine, la carcerazione preventiva può essere prolungata dalla Camera dei ricorsi penali (CRP) su istanza motivata del presidente della Corte d’assise (art. 103 cpv. 1 lit. b CPP). Le istanze di proroga del carcere preventivo devono essere motivate (art. 103 cpv. 2 CPP): per autorizzare il superamento del termine, scandito dall’atto d’accusa, il giudice del merito deve infatti giustificare difficoltà oggettive che impediscono di aggiornare celermente il dibattimento in aula. Ulteriore requisito é che la durata della proroga, cumulata alla detenzione preventiva già sofferta, non conduca a superare la durata della pena detentiva che verosimilmente verrà irrogata: ogni proroga della carcerazione preventiva implica infatti una nuova verifica quanto al rispetto del principio di proporzionalità, effettuabile solo in concreto, alla luce della durata della proroga. Queste due prime condizioni presuppongono naturalmente che siano anche dati i presupposti di legge per la detenzione preventiva (in particolare il pericolo di fuga, di recidiva o di collusione), visto che la carcerazione é già in atto al momento dell’istanza di proroga. Questi presupposti sono generalmente pacifici, poiché, quando vi é contestazione su specifici motivi di detenzione essa insorge di regola ben prima dell’atto d’accusa ed é di conseguenza già stata risolta dal giudice dell’istruzione e dell’arresto o dalla CRP. Per prassi, autorizzando una proroga, la CRP si limita dunque ad esaminare la necessità di rinvio e la proporzionalità della sua durata. Per contro, il sussistere di specifici motivi di detenzione viene tutt’al più esaminato rispetto a quanto é eventualmente avvenuto dopo una decisione antecedente: spesso si tratterà semplicemente del nuovo periodo trascorso in detenzione, ciò che ripone la questione nell’ambito della proporzionalità.
E. 4 Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare. Un altro giudice del TPC ha appena celebrato un importante processo finanziario ed è alle prese con la motivazione. Un altro giudice del TPC è occupato per tre mesi di dibattimento. Gli altri due giudici, tra i quali i presidente istante, devono aggiornare tutti gli altri dibattimenti, ritenuto come dall’inizio dell’anno siano approdati in cancelleria penale 37 atti d’accusa, con 21 detenuti.
E. 5 . Nel presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni di PI 2 (verbale del 1.12.2004, __________ Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
E. 6 . Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. L’accusato non ha legami significativi con il nostro territorio, ed ha manifestato l’intenzione di rientrare in __________ (verbale del 10.11.2004 AI 72 inc. __________). Il legame di PI 2 con la coimputata non è tale da escludere il pericolo di fuga. Per il che, l’accusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale eventualmente da scontare. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
E. 7 . La carcerazione preventiva cui è astretto PI 2 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.
E. 8 . Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre considerare che la durata della proroga è di poco superiore ad una decina di giorni. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia 1. L'istanza è accolta. § Di conseguenza il carcere preventivo cui è astretto PI 2 è prorogato fino al 10.5.2005 , rispettivamente fino alla conclusione del processo.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2005.94
Lugano
11 aprile 2005
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 5.4.2005 presentata dal
IS 1
tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui è astretto PI 2, __________ (patr. da: PR 1, __________), in vista del pubblico dibattimento;
visto il preavviso favorevole 6/7.4.2005del procuratore pubblico Marco Villa;
preso atto che l'interessato non ha particolari osservazioni da formulare, come comunicato con lettera 7/8.4.2005;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
Un altro giudice del TPC ha appena celebrato un importante processo finanziario ed è alle prese con la motivazione. Un altro giudice del TPC è occupato per tre mesi di dibattimento. Gli altri due giudici, tra i quali i presidente istante, devono aggiornare tutti gli altri dibattimenti, ritenuto come dallinizio dellanno siano approdati in cancelleria penale 37 atti daccusa, con 21 detenuti.
Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dellistruzione e dellarresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).
Nel presente caso è dato certamente un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.62/2005 del 17.2.2005), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dellimputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o allesecuzione della pena che potrà essergli inflitta.
Laccusato non ha legami significativi con il nostro territorio, ed ha manifestato lintenzione di rientrare in __________ (verbale del 10.11.2004 AI 72 inc. __________). Il legame di PI 2 con la coimputata non è tale da escludere il pericolo di fuga. Per il che, laccusato non ha evidentemente alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva in caso di condanna di una sanzione penale eventualmente da scontare. Va inoltre considerata limminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che gli accusati in detenzione preventiva si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare allestero per sottrarsi al procedimento o allesecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto non può neppure essere evitato con misure meno incisive.
1.PI 1
2. PI 2
Il presidente La segretaria