Sentenza o decisione senza scheda
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Tessin Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.73 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.73 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.73
Sentenza o decisione senza scheda
Incarto n. 60.2005.73 Lugano 30 maggio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sul ricorso 17/18.3.2005 presentato da RI 1 patr. da: PR 1 in relazione alla decisione di chiusura 17.2.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo con oggetto la richiesta di assistenza giudiziaria 26.2/15.7.2002 dell’__________ (inc. ROG __________); preso atto delle osservazioni 25/26.4.2005 dell’Ufficio Federale di Giustizia, che riferisce della richiesta alle autorità __________ circa il loro interesse all’esecuzione della rogatoria e nel merito si rimette al prudente giudizio di questa Camera; richiamate le osservazioni 9/10.5.2005 del procuratore pubblico, che prende atto del mancato riscontro da parte delle autorità __________ e quindi comunica che non è più intenzione del Ministero pubblico dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria oggetto del ricorso; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che dal momento della presentazione a quello dell’evasione della richiesta di assistenza internazionale è trascorso parecchio tempo, e meglio dal luglio 2002 al gennaio 2005; che in considerazione del tempo trascorso, e su invito del Ministero pubblico ticinese, l’Ufficio Federale di Giustizia ha richiesto alle autorità __________, con scritto 24.3.2005, di confermare il loro interesse all’evasione della rogatoria, pena lo stralcio in caso di mancata risposta entro il 20.4.2005; che nessuna risposta è pervenuta da parte delle autorità __________, né entro il termine del 20.4.2005 né fino ad oggi; che, come esposto in entrata, preso atto della mancata risposta, l’Ufficio Federale di Giustizia si rimette al giudizio di questa Camera, mentre che il Ministero pubblico ticinese non intende dar seguito alla richiesta di assistenza giudiziaria; che di conseguenza, per effetto del trascorrere del tempo e del mancato riscontro da parte delle autorità __________, correttamente interpellate dall’Ufficio Federale di Giustizia, si può concludere che la richiesta di assistenza è divenuta priva di interesse; che pertanto il procedimento può essere stralciato dal ruolo perché divenuto privo di interesse e di oggetto; che in futuro, qualora le autorità __________ dovessero appalesare un interesse, potranno presentare una nuova domanda di assistenza internazionale; che, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal prelevare tassa di giustizia e spese, così come dall’assegnazione di ripetibili. Per questi motivi, richiamati gli art. 1 ss. AIMP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. La procedura è stralciata dai ruoli. Di conseguenza non è data alcuna assistenza alle autorità __________.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario