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60.2005.7

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Ticino · 2005-12-13 · Italiano TI
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Incarto n.60.2005.7

Lugano

13 dicembre 2005

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 3/5.1.2005 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 17.3.2004 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 11/12.1.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera;

rilevato che con scritto 25/26.1.2005 IS 1 - su espressa richiesta di questa Camera di presentare le note professionale dettagliate dei precedenti avvocati - evidenzia in particolare di non essere in possesso di dette note dettagliate “(...) avendo concordato un forfait che ho regolarmente saldato (...),” e conclude chiedendo di formulare la richiesta “(...) di liquidazione sulla base di quanto in (...) possesso” di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con ulteriore decreto 16.5.2001 il procuratore pubblico lo ha posto in stato di accusa dinanzi all’allora competente pretore della giurisdizione di __________ e ha proposto la sua condanna, a valere quale pena aggiuntiva a quella inflittagli con DAP __________ dell’11.12.2000 di cui è pendente l’opposizione davanti al Pretore di __________, alla pena di quindici giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di infrazione alla Legge federale sulla dimora ed il domicilio degli stranieri “(...) per essere entrato in Svizzera 3-4 volte, a __________ fra il 6.2. e il 4.5.2001, nonostante il divieto d’entrata emesso nei suoi confronti dall’Ufficio federale degli stranieri e valido fino al 9.1.2003” (DAP __________);

che con decisione 16.7.2002 l’allora competente pretore del distretto di __________ ha prosciolto IS 1 dall’imputazione di cui al decreto di accusa 11.12.2000 DAP __________ (cfr. 16.7.2002, inc. __________);

che con successiva sentenza 17.3.2004 il giudice della Pretura penale di Bellinzona, al quale l’incarto era stato trasmesso per competenza, lo ha pure prosciolto dall’imputazione di cui al decreto di accusa 16.5.2001 DAP __________ (cfr. sentenza 17.3.2004, inc. __________);

che con l’istanza in esame IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versagli l’importo di CHF 2'589.80, oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, per spese di patrocinio del suo allora legale di fiducia avv. PR 1 e CHF 25'996.20, oltre interessi al 5% dal 31.12.2004, a titolo di risarcimento danni per le spese di patrocinio dei suoi allora legali avv. __________ __________, avv. __________ __________ e avv. __________ __________, nonché di __________ __________ (cfr. istanza 3/5.1.2005, p. 3 e doc. B e C allegati);

che giusta l’art. 320 cpv. 1 CPP la domanda di indennità deve essere presentata entro un anno dall’abbandono del procedimento, rispettivamente dalla sentenza di assoluzione;

che - come esposto - nella presente fattispecie il procedimento penale nei confronti di IS 1 di cui al decreto di accusa 11.12.2000 si è concluso con decisione 16.7.2002 dell’allora competente pretore del distretto di __________ e quello di cui al decreto di accusa 16.5.2001 con sentenza 17.3.2004 del giudice della Pretura penale;

che l’istanza in esame è stata introdotta il 3/5.1.2005 e si riferisce ad entrambi i giudizi;

che la stessa è da considerarsi tardiva per quanto attiene al procedimento penale sfociato nella decisione di assoluzione 16.7.2002 dell’allora competente pretore del distretto di __________ (cfr., al proposito, inc. __________): di conseguenza la richiesta di risarcimento inerente a detto procedimento viene integralmente respinta;

che per quanto concerne, per contro, il procedimento penale sfociato nella sentenza 17.3.2004 del giudice della Pretura penale l’istanza è da ritenersi tempestiva;

che per quanto concerne la procedura alla base del decreto di accusa 16.5.2001 sfociata nella sentenza della Pretura penale17.3.2004 l’istante è stato assistito dall’avv. __________ __________, dall’avv. __________ __________ e dall’avv. PR 1;

che nel caso in cui un accusato conferisce il proprio mandato a più patrocinatori - sia congiuntamente sia in caso di avvicendamento

- vengono risarcite soltanto quelle spese che sarebbero sorte per un unico patrocinio (R. WALLIMAN BAUR, Diss.ZH 1998, Entschädigung und Genugtuung durch den Staat an unschuldig Verfolgte im ordentlichen zürcherischen Untersuchungsverfahren, p. 106);

che la tariffa applicata dall’avv. PR 1 - pari a CHF 250.--/ora - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati (cfr. nota dettagliata allegata all’istanza 3/5.1.2005);

che l’avv. __________ __________ e l’avv. __________ __________ hanno omesso di indicare nella loro nota professionale la tariffa oraria applicata e pertanto l’onorario verrà rifuso secondo la prassi di questa Camera, all’epoca del mandato;

che viene pertanto riconosciuto un dispendio orario di 7 ore a CHF 250.--/ora, di cui 10 minuti inerenti allo scritto 21/22.5.2001 dell’avv. __________ __________ (AI 4, inc. DAP __________), 10 minuti inerenti allo scritto 9/13.1.2003 dell’avv. __________ __________ (AI 2, inc. __________), 20 minuti inerenti allo scritto 3/4.4.2003 dell’avv. __________ __________ (AI 3, inc. __________), 10 minuti inerenti allo scritto 13/16.2.2004 dell’avv. PR 1 (AI 8, inc. __________), 10 minuti inerenti allo scritto 16/17.2.2004 dell’avv. __________ __________ (AI 9, inc. __________), 60 minuti inerenti all’esame incarto (come postulato), 30 minuti inerenti al colloquio con il cliente (come postulato), 40 minuti inerenti ai colloqui telefonici (come postulato), 10 minuti inerenti al fax IMES (come postulato), 120 minuti inerenti alla preparazione del processo (la fattispecie alla base del decreto di accusa 16.5.2001 non apparendo complessa né dal profilo fattuale né dal profilo giuridico) e 100 minuti inerenti al pubblico dibattimento (apertosi alle ore 9.10 e riapertosi alle ore 9.40 per esporre la motivazione e la lettura del dispositivo, incluso il tempo impiegato per la trasferta), per un importo complessivo di CHF 1'750.--;

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 125.20, di cui CHF 50.-- inerenti all’apertura dell’incarto, CHF 20.-- inerenti agli scritti 21/22.5.2001 e 9/13.1.2003 dell’avv. __________ __________ (CHF 10.-- lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 15.-- inerenti allo scritto 3/4.4.2003 dell’avv. __________ __________ (CHF 5.-- per pagina originale, compresa la copia per l’incarto, CHF

5.-- per l’invio postale raccomandato, art. 3 lit. b TOA), CHF 10.-- inerenti allo scritto 13/16.2.2005 dell’avv. PR 1 (CHF 10.-- lettera/raccomandata, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 6.-- inerenti allo scritto 16/17.2.2004 dell’avv. __________ __________ (CHF 6.-- lettera/posta A, compresa la copia per l’incarto, art. 3 lit. b TOA), CHF 2.20 inerenti ai colloqui telefonici (come postulato), CHF 2.-- invio fax (come postulato), CHF 20.-- inerenti alle fotocopie (come postulato);

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 3.1.2005 della presente istanza;

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 1'883.95, oltre interessi al 5% dal 3.1.2005;

per conoscenza:

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria