istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.444 Tessin Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.444 Ticino Camera dei ricorsi penali 13.01.2006 60.2005.444
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n. 60.2005.444 Lugano In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27/29.12.2005 presentata dalla IS 1 tendente ad ottenere l’autorizzazione di una delle parti ad ispezionare ed estrarre copie di atti dell’incarto penale __________; richiamate le osservazioni 30.12.2005/3.1.2006 del patrocinatore della PI 2 che auspica l’accoglimento dell’istanza; richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del procuratore generale che preavvisa favorevolmente l’istanza, con la richiesta però di limitare l’accesso esclusivamente a quegli atti istruttori in stretta relazione con la società attrice in sede civile. In via subordinata, l’istanza può essere accolta unicamente a favore dell’autorità richiedente; richiamate le osservazioni 9/10.1.2006 del patrocinatore della PI 3, che postula l’accoglimento dell’istanza limitatamente al contenuto di un’istanza di edizione documenti presentata nel contesto della causa civile; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Presso la Pretura istante è pendente un’azione civile ordinaria (inc. OA.__________). In questo contesto, con ordinanza del 15.11.2005, il pretore ha ammesso la possibilità per la parte attrice di esaminare l’incarto penale (inc. TPC __________) per produrre la documentazione oggetto di una richiesta di richiamo documenti da parte di PI 3, richiesta precedentemente ammessa dallo stesso pretore all’udienza preliminare del 20.3.1997. Per permettere l’esame dell’incarto e la produzione dei documenti, la Pretura ha presentato questa istanza. 2. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza. Il procuratore generale ha posto delle limitazioni, cosPI 3. 3 . Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 . Come ricordato dalla decisione di principio del __________ di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. Anche in questi casi, incombe comunque a questa Camera verificare se eventuali diritti di terzi, non simultaneamente parti al procedimento penale e parti al procedimento civile, si oppongano al richiamo atti e richiedano un limitato accesso agli atti. 5. Nel presente caso è certamente data una connessione tra la causa civile ed il procedimento penale, anche se riferito ad altre persone: c'è quindi un interesse giuridico legittimo. 6. Come ricordato dal procuratore generale e dal rappresentante di PI 3, si tratta di un incarto copioso, con informazioni confidenziali relative a terze persone. Per questi motivi, occorre porre delle limitazioni all’accesso agli atti. Inoltre, sia la richiesta della Pretura, sia la presa di posizione del patrocinatore di PI 3 fanno riferimento a domande di edizioni/richiamo atti, non trasmesse a questa Camera. Per questi motivi l’accesso agli atti va regolato come segue. Esclusivamente il patrocinatore di PI 2 (e non gli organi di detta società) potrà accedere all’incarto TPC __________ presso il Palazzo di giustizia o il relativo archivio, previo contatto con il TPC. Individuati gli atti che ritiene oggetto del richiamo documenti a suo tempo presentato in sede civile, potrà estrarne copie che saranno trasmesse direttamente a cura del TPC al pretore, il quale verificherà che gli stessi atti rientrino nel richiamo documenti presentato, e se del caso li acquisirà all’incarto civile. Solo a quel momento le parti potranno estrarne copie. 7 . L’istanza è accolta. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base ai principi del CPC. Copia della presente è inviata al TPC per conoscenza, con riferimento al punto 6. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico dellaIS 1, che le addosserà alle parti.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 1
3. PI 3 3 patr. da: PR 2
4. PI 4 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria