istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.40 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.40 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.40
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
Incarto n. 60.2005.40 Lugano 18 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 14/15.2.2005 presentata da IS 1,, patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamato lo scritto 17.3.2005 del sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli, che si rimette al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 24.5.2004 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla multa di CHF 500.-- ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di lesioni semplici “ (…) per avere, a __________, presso l’esercizio pubblico __________, __________, in data __________ intenzionalmente cagionato un danno al corpo o alla salute di __________ e meglio colpendolo al volto con un pugno cagionatogli le lesioni riportate sul certificato medico di data __________ dell’__________ e in particolare una ferita lacero contusa alla palpebra superiore ” (DA __________); che con scritto 3/7.6.2004 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa; che con decisione 24.1.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione per avere agito per legittima difesa a’ sensi dell’art. 33 cpv. 1 CP; che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 2'198.50 per spese di patrocinio; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'198.50 [di cui CHF 1'875.-- (7 ore e 30 minuti a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 168.20 di spese e CHF 155.30 di IVA (doc. B, allegato all’istanza 14/15.2.2005)]; che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti; che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene; che viene pertanto ammesso un onorario pari a 5 ore e 5 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 1'270.85, ridotto a 60 minuti il dispendio orario inerente le conferenze con il cliente ed a 60 minuti quello inerente la preparazione del dibattimento, per il resto approvato come esposto; che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 116.50, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 24.-- per gli scritti 4.8.2004, 20.8.2004, 7.9.2004 e 2.12.2004 [CHF 6.-- per scritto, di cui CHF 5.-- per pagina originale (compresa la copia per l’incarto, art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 1.-- per invio posta A; trasmissione anche per fax dello scritto 4.8.2004 superflua], CHF 3.-- per la copia dello scritto 4.8.2004 inviato al qui istante [CHF 2.-- per copia (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) + CHF 1.-- per invio posta A], CHF 1.50 per le spese telefoniche di data 26.11.2004 (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________) e CHF 38.-- per l’istanza di indennità in esame [CHF 5.--/pagina (tre pagine), CHF 2.--/copia pagina (due volte x tre pagine), CHF 2.--/copia pagina per cinque pagine (doc. A/B), CHF 1.-- invio posta A]; che l’IVA ammonta a CHF 105.45; che al qui istante va pertanto rifusa – a titolo di spese legali – la somma di CHF 1'492.80; che interessi di mora non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 24.1.2005 del giudice della Pretura penale Damiano Stefani (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 1'492.80.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria