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60.2005.391

istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

Ticino · 2006-05-08 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

Erwägungen (5 Absätze)

E. 8 L’istante è stata all’origine del procedimento. Per l’accesso agli atti deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19).

E. 9 Il procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti è stato chiuso quando ancora si trovava allo stadio delle informazioni preliminari. Non c’è stato un deposito atti che abbia reso accessibili gli atti a quel momento. Inoltre, l’istante a quel tempo non era patrocinata. Per questo motivo, ha un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti del procedimento.

E. 10 L’istanza è parzialmente accolta, limitatamente alla richiesta di accesso agli atti. Questi potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico e dei documenti potranno essere estratte copie.

E. 11 L’istanza è irricevibile per quanto riguarda la contestata regolarità della citazione del decreto di non luogo a procedere, e per la richiesta di restituzione dei termini.

E. 12 La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria

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Tessin Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2005.391 Tessin Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2005.391 Ticino Camera dei ricorsi penali 08.05.2006 60.2005.391

istanza di ispezione degli atti. denunciante quale istante.

Incarto n. 60.2005.391 Lugano 8 maggio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 10/17.10.2005 presentata da IS 1 patr. da: avv.,, e avv. PR 1 tendente ad ottenere copia degli atti dell’incarto penale MP __________ aperto a seguito di un suo esposto del 6/7.2.2003 e a contestare la valida intimazione del decreto di NLP __________; premesso che la richiesta di copia degli atti e di contestazione dell’intimazione del decreto di non luogo procedere è stata inviata direttamente al Ministero pubblico che l’ha trasmessa a questa Camera per competenza; richiamato lo scritto del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti del 19/20.10.2005 con il quale ha trasmesso l’istanza, e nel quale ritiene tardiva la richiesta di restituzione dei termini, e insufficientemente motivata e sproporzionata la richiesta di accesso agli atti; richiamato lo scritto di questa Camera del 13.12.2005 con il quale si precisava che la contestazione della modalità di intimazione non è di sua pertinenza, e che quindi l’istanza 10/17.10.2005 non può essere interpretata quale richiesta di restituzione dei termini, anche perché comunque manifestamente tardiva, visto lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________ al Ministero pubblico; richiamato lo scritto 10/16.1.2006 dell’avv. __________ __________ che contesta ulteriormente la notifica, eccependo che al momento della notifica della decisione di NLP l’istante si sarebbe trovata all’estero; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di un esposto del 6/7.2.2003 il Ministero pubblico ha aperto un procedimento contro ignoti per titolo di appropriazione indebita e riciclaggio di denaro (inc. MP __________). Il procuratore pubblico ha sentito la qui istante (in data 7.2.2003), ha emanato un ordine di perquisizione e sequestro (in data 12.2.2003), ha sentito due testimoni (in data 9.4.2003) ed ha poi emanato un decreto di non luogo a procedere in data 30.4.2003 (NLP __________). 2. Il decreto di non luogo a procedere è stato intimato alla qui istante per mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno. Dalla documentazione postale (cartolina rosa) risulta che il decreto di non luogo procedere è stato recapitato in data 7.5.2003 (recapito: Via __________, __________). 3. Con scritto 27.7/9.8.2005 l’avv. __________ __________, per conto dell’istante, ha chiesto direttamente al Ministero pubblico copia della documentazione trasmessa dalla __________ in data 6.3.2003. A questo scritto il Ministero pubblico ha risposto in data 9.8.2005 chiedendo di integrare la richiesta della documentazione con una motivazione. A questo scritto ha poi fatto seguito la lettera 10/17.10.2005 dell’avv. __________ __________ che il Ministero pubblico ha trasmesso a questa Camera per evasione giusta l’art. 27 CPP, considerato come il procedimento penale sia concluso. 4. È pacifico che la decisione di non luogo procedere del 30.4.2003 è stata intimata mediante raccomandata con ricevuta di ritorno il 7.5.2003 a __________. Pure pacifico che lo scritto 27.7/9.8.2005 dell’avv. __________ __________ faccia riferimento a questa decisione, sia indicando la data, il numero, ma anche facendo riferimento al decreto di perquisizione e sequestro del 12.2.2003 e alla trasmissione degli atti da parte della banca in data 6.3.2003 (p. 3 NLP __________). Solo con scritto 10/17.10.2005 l’avv. __________ __________ ha contestato la modalità di intimazione. 5. In simili circostanze, è pacifico che il termine e le condizioni per la presentazione di un’istanza di restituzione dei termini dell’art. 21/22 CPP non sono date. Il testo dello scritto 27.7/9.8.2005 dimostra chiaramente che la richiesta di restituzione dei termini contenuta nello scritto 10/17.10.2005 è tardiva. Inoltre non sono stati addotti argomenti a sostegno dell’impedimento. 6. Da esaminare, come indicato nello scritto 13.12.2005 di questa Camera, è la richiesta di accesso agli atti giusta l’art. 27 CPP formulata in data 27.7/9.8.2005 e completata in data 10/17.10.2005. 7. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione .” 8. L’istante è stata all’origine del procedimento. Per l’accesso agli atti deve seguire la procedura prevista dall’art. 27 CPP e dimostrare un interesse giuridico legittimo. Come ricordano i lavori preparatori, l’art. 27 CPP si applica anche alle richieste di ispezione degli atti delle parti, dopo che il procedimento è terminato (Messaggio CdS dell’11.3.1987, ad art. 8 p. 10). Come ricordano i successivi lavori preparatori, per le ex parti, dopo la conclusione del procedimento, l’interesse giuridico legittimo è presunto (Rapporto della Commissione speciale dell’8.11.1994 p. 19). 9. Il procedimento penale di cui si chiede l’accesso agli atti è stato chiuso quando ancora si trovava allo stadio delle informazioni preliminari. Non c’è stato un deposito atti che abbia reso accessibili gli atti a quel momento. Inoltre, l’istante a quel tempo non era patrocinata. Per questo motivo, ha un legittimo interesse giuridico ad accedere agli atti del procedimento. 10. L’istanza è parzialmente accolta, limitatamente alla richiesta di accesso agli atti. Questi potrà avvenire presso gli uffici del Ministero pubblico e dei documenti potranno essere estratte copie. 11. L’istanza è irricevibile per quanto riguarda la contestata regolarità della citazione del decreto di non luogo a procedere, e per la richiesta di restituzione dei termini. 12. La tassa di giustizia e le spese sono a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza, per quanto ricevibile, è parzialmente accolta ai sensi dei considerandi.

2.   La tassa di giustizia di CHF 150.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 200.-- (duecento), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria