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60.2005.333

istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.

Ticino · 2005-12-07 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.

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istanza di ispezione degli atti. istituto delle assicurazioni sociali quale istante.

Incarto n. 60.2005.333 Lugano 7 dicembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2005 presentata dall’IS 1,, con la quale chiede di autorizzare la __________ a consultare gli atti del procedimento penale promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), e PI 4, __________ (patr. da: avv. PR 3, __________), per reati contro il patrimonio; richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Giuseppe Muschietti, che – rimettendosi al giudizio di questa Camera – non si oppone alla domanda; ritenuto che con scritto 10/11.10.2005 PI 3 ha comunicato di non avere osservazioni; rilevato che PI 2 e PI 4 non hanno presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che nei confronti di PI 2, PI 3 e PI 4 è stato promosso un procedimento penale per reati contro il patrimonio in relazione all’attività di __________, __________, il cui fallimento è stato dichiarato il __________; che la __________ chiede – in applicazione degli art. 32 cpv. 1 lit. c LPGA e 27 CPP, per il tramite dell’IS 1 – l’autorizzazione a visionare gli atti di cui al procedimento penale a carico dei predetti accusati – deferiti davanti alla competente Corte di merito con atto di accusa __________ – “ (…) al fine di poter effettuare la revisione della succitata società conformemente agli art. 162 e 163 OAVS per il periodo dal 1. novembre 2002 al 31 marzo 2005 ”; che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”; che nel presente caso – con riferimento agli art. 162 OAVS (secondo cui i datori di lavoro devono essere controllati, sul posto e da un ufficio di revisione nel senso dell’art. 68 cpv. 2 e 3 LAVS, periodicamente, di norma ogni quattro anni, nonché quando passano ad un’altra cassa di compensazione o liquidano la loro azienda) e 163 OAVS (secondo cui l’Ufficio di revisione deve verificare se il datore di lavoro adempie correttamente i compiti che gli spettano. Il controllo deve estendersi a tutti i documenti che sono necessari per tale verificazione) e ritenuta la finalità per cui è chiesta la compulsazione degli atti – si deve ammettere l’esistenza di un interesse giuridico legittimo a’ sensi dell’art. 27 CPP; che l’istanza è di conseguenza accolta, con accesso agli atti presso il Tribunale penale cantonale, Lugano; che non si prelevano tassa di giustizia e spese (art. 32 LPGA). Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 2 patr. da: PR 1

3. PI 3 3 patr. da: PR 2

4. PI 4 patr. da: PR 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente                                                      La segretaria