istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.332 Tessin Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.332 Ticino Camera dei ricorsi penali 10.07.2006 60.2005.332
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
Incarto n. 60.2005.332 Lugano 10 luglio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 3/4.10.2005 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Antonio Perugini, che si rimette al giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 3.3.2003 il magistrato inquirente ha posto in stato di accusa davanti alla Pretura penale IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di trenta giorni di detenzione sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di esposizione a pericolo della vita altrui “ (…) per aver indirizzato la vettura __________ targata __________ di cui era alla guida, alla velocità di ca. 40/50 Kmh, in direzione di __________ __________ che si trovava sul piazzale delle scuole comunali di __________, rischiando così di investirlo nonostante l’ampio spazio a sua disposizione, investimento evitato solo grazie ad un repentino balzo di scanso da parte del __________ ” (DA __________); che con scritto 17/18.3.2003 IS 1 ha interposto opposizione al predetto decreto di accusa; che con decisione 7.10.2004 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione; che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 4'227.60 per spese di patrocinio; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che
– nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire – questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il qui istante postula la rifusione della nota professionale dei suoi patrocinatori di fiducia, avv. PR 1 e avv. PR 2, di complessivi CHF 4'227.60 [di cui CHF 3'500.-- di onorario (14 ore a CHF 250.--/ora), CHF 220.70 di spese e CHF 298.60 di IVA], ritenuto che “ le ore sono state calcolate per il lavoro di un solo avvocato ” (istanza 3/4.10.2005, p. 2); che, esaminato l’incarto, la tariffa applicata ed il dispendio orario esposto appaiono conformi ai principi suesposti; che viene pertanto riconosciuto l’onorario richiesto di CHF 3'500.--, pari a 14 ore a CHF 250.--/ora, di cui 60 minuti inerenti gli scritti e le telefonate, 120 minuti i colloqui con il cliente, 120 minuti il sopralluogo ad __________, 60 minuti la visione della videocassetta prodotta agli atti, 180 minuti la preparazione del dibattimento e 300 minuti la trasferta ed il dibattimento presso la Pretura penale a Bellinzona (che si è protratto dalle ore 9.15 alle ore 13.00 circa); che, in assenza del dettaglio della nota professionale, l’importo indicato a titolo di spese appare invece, nel suo complesso, eccessivo in relazione alle effettive necessità di patrocinio; che
– per quanto ricostruibili dall’incarto [cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317 CPP, p. 506: “ (…) per le spese di patrocinio ed i danni materiali si deve invece parlare di rifusione, ossia di risarcimento pieno, stabilito in base alla documentazione prodotta dall'accusato prosciolto ”] – le spese vengono ammesse in CHF 267.50, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto (come esposto), CHF 5.-- per la procura, CHF 25.-- per gli scritti [CHF 5.90 per lo scritto di data 28.3.2003 (AI 4): CHF 5.--/pagina (art. 3 cpv. 2 lit. b TOA) e CHF 0.90/spese postali; CHF 7.20 per lo scritto 3.4.2003 (AI 6): CHF 5.--/pagina e CHF 2.20/spese postali; CHF 5.90 per lo scritto 3.12.2003 (AI 14): CHF 5.--/pagina e CHF 0.90/spese postali; CHF 6.-- per lo scritto 26.1.2004 (AI 17): CHF 5.--/pagina e CHF 1.--/spese postali], CHF 4.50 per le telefonate [approssimativamente 30 minuti a CHF 0.15/minuto (cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. 19.2004.6)], CHF 128.-- per le fotocopie (come esposto) e CHF 55.-- per la trasferta a Bellinzona (come esposto); che l’IVA ammonta a CHF 286.35; che a IS 1 va quindi rifuso – a titolo di spese legali – l’importo complessivo di CHF 4'052.85; che interessi di mora e ripetibili non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 7.10.2004 del giudice della Pretura penale Giovanni Celio (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 4'052.85.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario