istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.321 Tessin Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.321 Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.321
istanza di ispezione degli atti. SUVA quale istante.
Incarto n. 60.2005.321 Lugano 9 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 20.9.2005 presentata dalla IS 1,, tendente ad ottenere copia della sentenza 6.9.2005 a carico di PI 2 per le lesioni semplici ai danni di __________ (inc. TPC __________); premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa al Tribunale penale cantonale, che a sua volta l’ha spedita per competenza a questa Camera in data 27.9.2005; richiamate le osservazioni 6/7.10.2005 del procuratore pubblico Monica Casalinuovo, che comunica il proprio consenso alla trasmissione della sentenza richiesta; rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. A seguito di una discussione tra __________ e __________, PI 2 è intervenuto ed unitamente a __________ ha colpito __________ __________ con calci su tutto il corpo e sul capo, fino a fargli perdere i sensi e rendendo necessario un suo ricovero presso l’__________ dal 7 al 9.7.2002. Il Ministero pubblico ha aperto un procedimento penale conclusosi, per PI 2, con la sentenza del 6.9.2005 (inc. TPC __________). 2. Con l’istanza qui esaminata, la __________ chiede copia della sentenza del 6.9.2005. Come esposto in entrata, nessuno si è opposto all’istanza: PI 2 non ha preso posizione, mentre che il procuratore pubblico ha preavvisato favorevolmente la richiesta. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione. ” 4. Nella fattispecie, le ragioni che giustificano l’istanza e le competenze dell'ente istante (cfr. 32 LPGA) permettono di concludere che i presupposti di legge appaiono dati. 5. L’istanza va pertanto accolta e per motivi di economicità la sentenza richiesta è trasmessa all'istante direttamente dalla scrivente Camera. 6. A norma dell'art. 32 LPGA non si può far luogo al prelievo di tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario