istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.307 Tessin Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.307 Ticino Camera dei ricorsi penali 09.11.2005 60.2005.307
istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.
Incarto n. 60.2005.307 Lugano 9 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 17.8/19.9.2005 presentata dalla IS 1,, tendente ad ottenere il richiamo dell’incarto penale MP __________ in relazione ad una procedura esecutiva pendente presso la Pretura istante (inc. EF.__________); premesso che la richiesta è stata inviata al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera con scritto 19.9.2005; richiamate le osservazioni 19.9.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti contenute nella lettera di trasmissione, con la quale chiede di limitare l’accesso ai soli atti riguardanti direttamente il denunciato e la __________ SA; ritenuto che con scritto 20.9.2005 questa Camera ha chiesto alla Pretura istante di specificare il nesso tra l’incarto richiamato e la pendente procedura esecutiva, nell’ottica dell’art. 27 CPP; preso atto dello scritto 21.9.2005 della Pretura istante, che precisa come, secondo gli attori in causa, le parti coinvolte nell’azione esecutiva e nel procedimento penale sono le medesime, in quanto il procedimento penale per titolo di truffa ha preso le mosse dalla denuncia presentata da __________ e da __________ __________ contro PI 3 e PI 2 in relazione all’acquisto di merce par la società __________ SA; richiamate le osservazioni 26.9.2005 del procuratore pubblico che, preso atto dello scritto della Pretura, evidenza come comunque non tutti gli atti dell’incarto penale siano relativi alla __________ SA; preso atto delle osservazioni 3/4.10.2005 del patrocinatore di PI 3, che conclude all’accoglimento dell’istanza di richiamo dell’incarto penale; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Presso la Pretura istante è pendente una procedura esecutiva (EF.__________) per l’ammissione o meno del credito di PI 2 per salari nella graduatoria del fallimento della __________ SA. Nel quadro di tale procedura il pretore ha ammesso il richiamo dell’incarto penale MP __________, relativo ad un procedimento per titolo di truffa in relazione ad acquisti della __________ SA. 2. Come esposto in entrata, il procuratore pubblico ha formulato delle riserve sulla trasmissione dell’intero incarto. PI 2 ha chiesto di accogliere il richiamo del documento. PI 2 non ha presentato osservazioni. 3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. 5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite ed è data una connessione tra la procedura civile e quella penale, senza particolari limitazioni, ritenuto che anche i testi sentiti permettono indirettamente di determinare i rapporti di PI 2 con la società __________ SA. L’incarto MP __________ viene trasmesso alla Pretura istante direttamente da questa Camera. 6. La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico della Pretura istante, che a sua volta le addosserà alle parti in base alle norme del CPC. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico della IS 1, __________, che le addebiterà alle parti.
3. Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario