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60.2005.305

istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.

Ticino · 2005-09-20 · Italiano TI
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istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2005 60.2005.305 Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2005 60.2005.305 Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2005 60.2005.305

istanza di ricusa nei confronti del segretario giudiziario. ricevibilità.

Incarto n. 60.2005.305 Lugano 20 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di ricusa 16/19.9.2005 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 nei confronti del segretario giudiziario PI 2 in relazione al procedimento penale inc. MP __________; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che l’istanza fa inizialmente riferimento ad un decreto di sequestro senza ulteriormente specificarne la portata o l’eventuale nesso con la richiesta di ricusa; che nel “petitum” si chiede di ricusare la segretaria giudiziaria PI 2; che, come già giudicato da questa Camera con sentenza del __________ (inc. __________), non può essere ricusato un segretario giudiziario, sia perché non è titolare dell’inchiesta, sia soprattutto perché tale possibilità non è prevista dal chiaro testo dell’art. 43 CPP; che di conseguenza l’istanza di ricusa è irricevibile; che la ricusa è proponibile entro cinque giorni dalla conoscenza del motivo di ricusa (art. 46 cpv. 1 CPP); che nel presente caso l’interrogatorio sarebbe avvenuto “ verosimilmente ” il __________; che determinante per il computo del termine non è il momento in cui il patrocinatore o un legale viene a conoscenza degli eventuali motivi di ricusa, ma il momento della conoscenza da parte dell’accusato; che di conseguenza l’istanza è irricevibile anche perchè tardiva; che le modalità d’interrogatorio possono essere censurate presso il giudice dell’istruzione e dell’arresto, così come presso lo stesso magistrato può essere chiesto l’annullamento del verbale; in ogni caso, la Camera dei ricorsi penali non ha competenza in detta materia; che, in quanto non manifestamente irricevibile su questi ultimi punti, il gravame viene inviato per esame all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto; che, in ogni caso, la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante. Per questi motivi, visti gli art. 40 ss. CPP, l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è irricevibile. §   Essa viene inviata, per esame, all’Ufficio dei giudici dell’istruzione e dell’arresto.

2.   La tassa di giustizia di CHF 350.-- e le spese di CHF 100.--, per complessivi CHF 450.-- (quattrocentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.

3.   Intimazione: Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria