istanza di ispezione degli atti. possibile parte civile quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2005 60.2005.291 Tessin Camera dei ricorsi penali 03.11.2005 60.2005.291 Ticino Camera dei ricorsi penali 03.11.2005 60.2005.291
istanza di ispezione degli atti. possibile parte civile quale istante.
Incarto n. 60.2005.291 Lugano 3 novembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Raffaele Guffi, vicepresidente, Ivano Ranzanici, Andrea Pedroli (in sostituzione di Mauro Mini, esclusosi) segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 6/7.9.2005 presentata da IS 1,, IS 2,, entrambi patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale MP __________ promosso nei confronti di PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________); richiamate le osservazioni 14/15.9.2005 di PI 2, che conclude per la reiezione della domanda; richiamate altresì le (tardive) osservazioni 27.9.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che preavvisa favorevolmente l’istanza; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decisione __________ questa Camera – annullando il decreto di non luogo a procedere __________ (NLP __________) – ha parzialmente accolto l’istanza di promozione dell’accusa presentata il __________ da __________ nei confronti di PI 2, ordinando al magistrato inquirente la completazione delle informazioni preliminari per titolo di complicità in appropriazione indebita, amministrazione infedele e cattiva gestione in relazione alla sua carica di amministratore unico di __________, già in __________, società sciolta in seguito a fallimento pronunciato con decreto __________ del pretore del distretto di __________ (inc. __________); che
– con riferimento al medesimo complesso di fatti – il __________ l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer aveva posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ __________ (già vicedirettore e responsabile dell’agenzia __________ di __________) e __________ (già dirigente effettivo di, tra l’altro, __________), procedimento ancora pendente (ACC __________); che con istanza 6/7.9.2005 IS 1 e IS 2 – cessionari, nell’ambito del fallimento di __________, del diritto di procedere penalmente e civilmente nei confronti degli organi della società – postulano l’esame dell’incarto concernente PI 2, invocando “ (…) un interesse degno di protezione all’esame degli atti costituenti il procedimento penale sopraccitato, affinché possano valutare in che misura eventualmente intervenire anche a titolo proprio ” (istanza 6/7.9.2005, p. 2); che giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione "; che questa disposizione, secondo il suo tenore letterale, è invocabile per la compulsazione di atti relativi ad un procedimento penale nei casi in cui ciò non sia possibile attraverso l'applicazione di altre norme [decisione 6.5.2002 di questa Camera in re T.R. (inc. __________)]; che la parte civile può prendere conoscenza degli atti e dei documenti e riceverne copia, ove necessario all’esercizio dei suoi diritti e salvo contrarie esigenze di inchiesta e salvo contrari interessi preminenti dell’accusato o di terzi (art. 79 cpv. 2 CPP); che durante l'istruzione di un procedimento penale l’esame degli atti, per la parte civile, si fonda quindi sulla predetta disposizione; che
– rispetto all’art. 27 CPP, da considerare quale norma secondaria (“ Auffangnorm”)
– l’art. 79 CPP offre del resto una migliore tutela dei diritti delle parti e, con riferimento alla via ricorsuale offerta dall’art. 280 cpv. 1 CPP, più estesi mezzi di impugnazione; che è peraltro nello specifico contesto applicativo dell’art. 79 CPP che si possono considerare più propriamente le esigenze di inchiesta e la tutela degli interessi sia delle parti sia in particolare dei terzi (cfr. M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 7 ss. ad art. 79 CPP); che nella fattispecie spetta pertanto al procuratore pubblico pronunciarsi in capo alla qualità di parte civile dei qui istanti e – in caso di ammissione al procedimento penale in questa veste – alla facoltà di esaminare l’incarto in questione; che
– qualora IS 1 e IS 2 non vengano riconosciuti quali parti civili – essi potranno presentare istanza a questa Camera giustificando “ (…) un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti ”; che la domanda è respinta; che essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi; che
– posto come il __________, in risposta allo scritto __________ del patrocinatore degli istanti, che chiedeva, tra l’altro, l’accesso agli atti, il magistrato inquirente avesse comunicato che “ (…), a tenore dell’art. 27 CPP, deve presentare istanza di ispezione degli atti alla Lodevole Camera dei ricorsi penali ” – non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è respinta. Essa viene trasmessa per competenza al procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1 2. PI 2 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il vicepresidente La segretaria