istanza di ispezione degli atti. compagnia d'assicurazioni quale istante.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2005 60.2005.290 Tessin Camera dei ricorsi penali 19.10.2005 60.2005.290 Ticino Camera dei ricorsi penali 19.10.2005 60.2005.290
istanza di ispezione degli atti. compagnia d'assicurazioni quale istante.
Incarto n. 60.2005.290 Lugano 19 ottobre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 1/2.9.2005 presentata da IS 1 tendente ad ottenere l’accesso agli atti del procedimento penale a carico di PI 2 in relazione al risarcimento del danno subito dal suo assicurato __________ (inc. MP ACC __________, in TPC __________); premesso che l’istanza è stata inviata al Ministero pubblico in data 1/2.9.2005, e da questi trasmessa per competenza a questa Camera in data 5/6.9.2005; richiamato lo scritto 12/13.9.2005 del procuratore pubblico __________, con il quale comunica di non avere particolari osservazioni da formulare; rilevato che PI 2 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. La compagnia istante è contrattualmente intervenuta a risarcire il proprio assicurato __________ a seguito dei fatti avvenuti in data 12.1.2005 ed oggetto dell’imputazione di rapina (punto 1.4. dell’atto d’accusa ACC __________). Con scritto 5.7.2005 la stessa si è costituita parte civile nel procedimento penale aperto nei confronti di PI 2. Appreso dell’avvenuta celebrazione del processo nel corso dell’estate senza che fosse stata coinvolta, con scritto 1/2.9.2005 la compagnia istante ha chiesto la trasmissione degli atti del procedimento e della sentenza, nonché informazioni riguardo alla sua pretesa civile di cui allo scritto 5.7.2005. Il Ministero pubblico ha trasmesso lo scritto per evasione a questa Camera. 2. Dalla lettura della sentenza 27.7.2005 risulta pervenuta alla Corte delle assise correzionali di __________ una costituzione di parte civile di __________ __________, accolta per l’importo di CHF 10'500.-- (sentenza 27.7.2005, p. 5 e 12, inc. __________). Non vi è alcuna traccia della costituzione di parte civile della compagnia qui istante. 3. L’art. 27 CPP in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (cfr. DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: “ Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Nella presente fattispecie, sebbene possa essere discutibile se la compagnia istante potesse o meno costituirsi parte civile, in quanto danneggiata solo indirettamente, è certamente dato un interesse giuridico legittimo a ricevere perlomeno copia della sentenza 27.7.2005, in prospettiva (come riferito nello scritto 1/2.9.2005) della procedura in sede civile. In base ad una ponderazione degli interessi, l’istanza è accolta limitatamente all’invio della sentenza, allegata alla presente decisione. 5. La tassa di giustizia e le spese sono a carico dell’istante che le ha occasionate. Per questi motivi, visto l’art. 27 CPP, sulle spese l’art. 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 100.-- e le spese di CHF 40.-- per complessivi CHF 140.-- (centoquaranta), sono poste a carico della IS 1, __________.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria