Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2005.283
Lugano
25 gennaio 2006
In nomedella Repubblica e CantoneTicino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Raffaele Guffi, vicepresidente,
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza 30/31.8.2005 presentata da
IS 1
tendente ad ottenere, in relazione allesito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 7.9.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), unindennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;
richiamate le osservazioni 5.9.2005 del procuratore pubblico che - in sintesi - ritiene che (...) la richiesta dellistante di rifusione delle spese legali debba essere ridimensionata alla luce della natura poco complessa della materia, che (...) la domanda di risarcimento della perdita di guadagno debba essere respinta ritenuta lassenza di un nesso causale diretto fra il procedimento ed il danno vantato e che (...) lentità della equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione lassenza di prove a sostegno del patimento patito e linesistenza di un nesso diretto fra lasserito patimento e il procedimento (osservazioni 5.9.2005, p. 3);
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto ed in diritto
che con listanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui allart. 320 cpv. 1 CPP - listante, che protesta le ripetibili (pari a CHF 3'500.--), chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli limporto di CHF 92'858.45 oltre interessi al 5% dal 7.9.2004, di cui CHF 11'589.90 per spese di patrocinio, CHF 5'000.-- a titolo di torto morale e CHF 76'268.55 per danni materiali (cfr. istanza 30/31.8.2005, p. 4, 6 e 7);
che ha in particolare esposto che da un controllo dellistituto bancario (...) erano (...) emersi elementi tali da far ritenere che __________ __________, IS 1 e __________ __________, agendo in complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero effettuato operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________, titolare del conto __________ __________, che era stato possibile accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise effettuate su detto conto (...), i cambisti della __________ __________ (__________), nelle persone di __________, IS 1 e __________, chiudevano le operazioni con ununica controparte e meglio la Banca __________ __________, e ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________) (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);
che era inoltre stato accertato che per alcune operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte bancaria Banca __________ __________ per chiudere loperazione, che questultimo istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad unoperazione qualsiasi, estranea allordine lasciato dal cliente, che durante la conversazione veniva confermato brevemente leseguito dellordine lasciato dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento e che il contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________ e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente presumere lesistenza di gravi irregolarità nellesecuzione delle operazioni su divise per il cliente (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che un simile modo di procedere, assolutamente anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________) a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico, aggiungendo altresì che (...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________ ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca. Euro 2'850'000.-- sullarco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003) (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che i cambisti IS 1, __________ e __________ sono stati assunti a verbale in data 18 novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________ __________ (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);
che listante, in sede di interrogatorio presso il Ministero pubblico, ha in particolare dichiarato che effettivamente __________ (...) circa 15 giorni / un mese dopo lapertura del conto __________, che è avvenuta nel marzo 2002, (...) mi ha detto che il cliente aveva la possibilità di passare un ordine alla __________ quando già laveva concordato con una controparte, che era poi sempre la stessa, che il cliente era dunque sicuro di poter chiudere loperazione in utile, affermando inoltre che __________mi ha chiesto se ero daccordo a partecipare a questo tipo di operatività sul conto __________ ed io ho accettato, che allepoca avevo uno stipendio di ca. fr. 6'000.-- netti e che effettivamente quanto mi versava __________ mi permetteva di raddoppiare lo stipendio se non addirittura ricavare più del doppio dello stipendio (suo verbale dinterrogatorio 18.11.2003, ore 14.30, p. 1 e 2);
che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono 7.9.2004 ha pure esposto che abbondanzialmente e per verificare lipotesi di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in __________, va detto che la legislazione __________ non conosce il reato di amministrazione infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione indebita di cui allart. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dellelemento oggettivo dellaffidamento (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);
che nondimeno ha concluso che va da sé che le modalità adottate da __________, __________, IS 1 e __________ relativamente alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno dal profilo professionale, evidenziando inoltre che conseguire un guadagno personale a seguito delladozione di modalità operative sul posto di lavoro che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive interne dellistituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento, che nel caso concreto non è stato possibile accertare (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);
che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per quanto concerne la rifusione dei danni materiali, listante postula il risarcimento di CHF 76'268.55 (...) quale differenza tra il salario mensile lordo assommante a Fr. 8'151.85 (così come calcolato dalla Cassa disoccupazione) dovuto per il periodo dicembre 2003/agosto 2005 e quanto percepito dalla Cassa disoccupazione __________ __________ /__________ (doc. 3), sostenendo di essere stato licenziato a seguito dellapertura del procedimento penale nei suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);
che se è vero che la __________ __________ (__________) con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro con listante in base allart. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è stata promossa laccusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio 18.11.2003 di IS 1, ore 14.30, p. 4) -, è altrettanto vero che è stato proprio listituto bancario, prima dellapertura del procedimento penale, a segnalare al Ministero pubblico un comportamento (...) scorretto e di probabile rilevanza penale (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;
che di conseguenza non solo lasserzione dellistante secondo cui a seguito dellapertura del procedimento penale (...) la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nellistante è (...) venuta meno, conducendo (...) la direzione al suo licenziamento (doc. 4) appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo atteggiamento assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________ [cfr., al proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________ __________ (__________)];
che anche a mente del procuratore pubblico il licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca relativamente allagire dellistante e non la conseguenza del procedimento penale, il quale evidenzia inoltre che la decisione di abbandono ha chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dallistante, ritenuto professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile, che (...), tale comportamento ha permesso allistante di conseguire un guadagno non indifferente almeno nel periodo marzo 2002/luglio 2003 (cfr. verbale IS 1 18.11.2003, ore 14.30, p. 2) e che (...) lo stesso istante, indipendentemente dallapertura o meno di un procedimento penale, è stato lunico artefice del danno che ora lamenta (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2 e 3);
che del resto non dimostra concretamente - come gli incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317, p. 506) - di essere stato licenziato dalla __________ __________ (__________) proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. doc. 4, copia scritto 18.11.2003 disdetta rapporto di lavoro, allegato allistanza 30/31.8.2005);
che pertanto non potrebbe pretendere nulla al proposito;
che per quanto concerne lulteriore pretesa di CHF 5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, listante asserisce che la stessa troverebbe (...) piena legittimazione se raffrontata alla sua situazione professionale, nonché alla suareputazione ed alla sua età, rilevando che fino allapertura del procedimento penale nei suoi confronti (...) era un giovane cambista, allinizio di una promettente carriera professionale e che a seguito del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nellistante è pero venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al suo licenziamento (doc. 4) (istanza 30/31.8.2005, p. 5);
che assevera tra laltro che sarebbe rimasto disoccupato per lungo tempo, che attualmente (...) lavora (...) soltanto in ragione del 50% presso la __________ __________ di __________ in qualità di impiegato dufficio, funzione manifestamente inferiore rispetto alla precedente, priva della responsabilità decisionale e gestionale della quale disponeva in precedenza presso la __________ __________ (__________), a maggior ragione considerando il declassamento della sua funzione da procuratore di banca a semplice impiegato dufficio e che ciò gli avrebbe (...) creato e crea tuttora (...) profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione, sostenendo inoltre di essere (...) stato tradotto presso il Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi pertanto a tutti i suoi colleghi e clienti (istanza 30/31.8.2005, p. 5 e 6);
che laccusato, che durante listruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può ottenere unindennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dellesecuzione di altri atti istruttori (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;
che a prescindere dal fatto che listante non è stato tradotto al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, bensì è stato raggiunto dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI 17, rapporto desecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), lo stesso non dimostra, come gli incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stato assunto da un possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale;
che il magistrato inquirente osserva rettamente al riguardo che non vi è alcun nesso causale diretto fra lasserito patimento morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento penale ma dal comportamento tenuto dallistante sul posto di lavoro, comportamento che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP (osservazioni PP 5.9.2005, p. 3);
che tenuto conto delle precedenti considerazioni, listanza va integralmente respinta;
che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).
per conoscenza:
Per la Camera dei ricorsi penali
Il vicepresidente La segretaria