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60.2005.282

istanza di indennità per ingiusto procedimento. esclusione del risarcimento (art. 44 CO). danni materiali. torto morale.

Ticino · 2006-01-25 · Italiano TI
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Incarto n.60.2005.282

Lugano

25 gennaio 2006

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Raffaele Guffi, vicepresidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 30/31.8.2005 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel decreto di abbandono 7.9.2004 del procuratore pubblico Maria Galliani (ABB __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 5.9.2005 del procuratore pubblico che - in sintesi - ritiene che “(...) la richiesta dell’istante di rifusione delle spese legali debba essere ridimensionata alla luce della natura poco complessa della materia”, che “(...) la domanda di risarcimento della perdita di guadagno debba essere respinta ritenuta l’assenza di un nesso causale diretto fra il procedimento ed il danno vantato” e che “(...) l’entità della equa indennità richiesta per torto morale debba essere rivista tenendo in considerazione l’assenza di prove a sostegno del patimento patito e l’inesistenza di un nesso diretto fra l’asserito patimento e il procedimento” (osservazioni 5.9.2005, p. 3);

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - l’istante, che protesta le ripetibili (pari a CHF 3'500.--), chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 90'572.95 oltre interessi al 5% dal 7.9.2004, di cui CHF 10'702.10 per spese di patrocinio, CHF 5'000.-- a titolo di torto morale e CHF 74'870.85 per danni materiali (cfr. istanza 30/31.8.2005, p. 4, 7 e 8);

che ha in particolare esposto che da un controllo dell’istituto bancario “(...) erano (...) emersi elementi tali da far ritenere che __________ __________, __________ __________ e IS 1, agendo in complicità rispettivamente in correità con __________ __________, attivo presso la sala cambi della Banca __________ __________, __________, avessero effettuato operazioni irregolari su divise al fine di favorire __________ __________, titolare del conto __________ __________”, che “era stato possibile accertare che per la quasi totalità delle operazioni di investimento su divise effettuate” su detto conto “(...), i cambisti della __________ __________ (__________), nelle persone di __________, __________ e IS 1, chiudevano le operazioni con un’unica controparte e meglio la Banca __________ __________, e ciò anche quando le operazioni avrebbero potuto essere chiuse con altre controparti rispettivamente dalla stessa __________ __________ (__________)” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 1 e 2);

che “era inoltre stato accertato che per alcune operazioni effettuate nei giorni 3, 4 e 5 settembre 2003, la sala cambi della segnalante, sempre nelle persone dei tre indagati, veniva contattata dal cliente __________, il quale avvertiva che era il momento di chiamare la controparte bancaria Banca __________ __________ per chiudere l’operazione”, che “quest’ultimo istituto, nella persona di __________ __________, veniva contattato via dealing dalla sala cambi della __________ __________ (__________) in relazione ad un’operazione qualsiasi, estranea all’ordine lasciato dal cliente”, che “durante la conversazione veniva confermato brevemente l’eseguito dell’ordine lasciato dal __________ del conto __________ __________, e ciò senza che fossero per altro state fornite le coordinate per effettuare il pagamento” e che “il contenuto delle conversazioni telefoniche fra il titolare del conto __________ __________ e la sala cambi della banca segnalante lasciavano per altro chiaramente presumere l’esistenza di gravi irregolarità nell’esecuzione delle operazioni su divise per il cliente” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che “un simile modo di procedere, assolutamente anomalo rispetto alla corrente prassi in vigore nelle sale mercato relativamente ad operazioni su divise, ha indotto la __________ __________ (__________) a segnalare la fattispecie al Ministero pubblico”, aggiungendo altresì che “(...) a seguito delle predette modalità operative, il conto __________ __________ ha registrato un incremento degli averi depositati da ca. Euro 150'000.-- a ca. Euro 2'850'000.-- sull’arco di circa 18 mesi (marzo 2002 / settembre 2003)” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che il procuratore pubblico ha poi evidenziato che “i cambisti __________, __________ e IS 1 sono stati assunti a verbale in data 18 novembre 2003 ed hanno nella sostanza riconosciuto di avere adottato modalità irregolari in relazione alle operazioni di cambio su divise per il conto __________ __________” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 2);

che l’istante, in sede di interrogatorio presso il Ministero pubblico, ha in effetti ammesso di sapere che “(...) le modalità operative con il cliente __________ sin qui descritte(cfr., al proposito, suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 9.00, p. 2 ss.)costituivano operazioni illecite”, affermando inoltre di essere “(...) stata messa al corrente da __________ e __________ di come bisognava trattare con il cliente __________, verso giugno 2002. Da questo momento ero quindi al corrente che con il cliente __________ si operava in modo illecito” (suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 9.00, p. 4);

che giova altresì rilevare che ha successivamente dichiarato che “dopo discussione, posso dire di avere ricevuto in contanti da __________ non più di fr. 2'000.-- al mese. Me li versava in contanti senza darmi particolari spiegazioni. Evidentemente era sottinteso per entrambi che il versamento in contanti era collegato con l’operatività irregolare sul conto __________”, affermando inoltre di aver utilizzato “(...) questi soldi in ragione di fr. 1'000.-- per pagare fr. 695.-- di canone di locazione del monolocale di __________ (...)”, mentre “la differenza (...) per le spese mensili” (suo verbale di interrogatorio 18.11.2003, ore 16.30, p. 2) e ciò perlomeno per il periodo estate 2002 - giugno 2003 (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 3);

che il procuratore pubblico nel decreto di abbandono 7.9.2004 ha pure esposto che “abbondanzialmente e per verificare l’ipotesi di una partecipazione accessoria (nella forma della complicità) degli accusati ad un eventuale reato di amministrazione infedele commesso da __________ in Italia, va detto che la legislazione italiana non conosce il reato di amministrazione infedele nei termini previsti dal Codice penale svizzero, sussumendo le ipotesi di infedeltà di gestione del patrimonio altrui nel delitto di appropriazione indebita di cui all’art. 646 CPI (BLK, ad art. 158 CPS, nota 4), che, come detto sopra, non appare adempiuto nel caso in esame per carenza dell’elemento oggettivo dell’affidamento” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);

che nondimeno ha concluso che “va da sé che le modalità adottate da __________, __________, __________ e IS 1 relativamente alle operazioni effettuate per il cliente __________ si scontrano con la prassi seguita nelle sale cambi per operazioni su divise e sono censurabili quantomeno dal profilo professionale”, evidenziando inoltre che “conseguire un guadagno personale a seguito dell’adozione di modalità operative sul posto di lavoro che non sono conformi alla prassi e che presumibilmente violano le direttive interne dell’istituto bancario, è senza dubbio deontologicamente censurabile, e ciò a prescindere dalla eventuale rilevanza penale di un simile comportamento, che nel caso concreto non è stato possibile accertare” (decreto di abbandono 7.9.2004, p. 5);

che a prescindere da ciò, occorre rilevare che per quanto concerne la rifusione dei danni materiali, l’istante postula il risarcimento di CHF 74’870.75 “(...) quale differenza tra il salario mensile lordo pari a Fr. 8'962.85 dovuto per il periodo gennaio 2004/maggio 2005 e quanto percepito dalla Cassa disoccupazione __________ __________ /__________ (doc. 3)”, sostenendo di essere stata licenziata a seguito dell’apertura del procedimento penale nei suoi confronti (istanza 30/31.8.2005, p. 7);

che se è vero che la __________ __________ (__________) con scritto 18.11.2003 ha rescisso, con effetto immediato, il rapporto di lavoro con l’istante in base all’art. 337 CO - data coincidente con il giorno in cui è stata promossa l’accusa nei suoi confronti per titolo di appropriazione indebita, sub. truffa e amministrazione infedele (cfr. verbale di interrogatorio 18.11.2003 di IS 1, ore 16.30, p. 3) -, è altrettanto vero che è stato proprio l’istituto bancario, prima dell’apertura del procedimento penale, a segnalare al Ministero pubblico un comportamento “(...) scorretto e di probabile rilevanza penale” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2) da parte sua;

che di conseguenza non solo l’asserzione dell’istante secondo cui a seguito dell’apertura del procedimento penale “(...) la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è (...) venuta meno”, conducendo “(...) la direzione al suo licenziamento (doc. 4)” appare infondata, ma dagli atti risulta pure che la direzione aveva perso la fiducia nei suoi confronti già molto prima, a causa del suo atteggiamento assunto in relazione alla gestione del conto __________ __________ [cfr., al proposito, AI 1, segnalazione e documentazione prodotta dalla __________ __________ (__________)];

che anche a mente del procuratore pubblico “il licenziamento è la naturale conseguenza di quanto accertato dalla Banca relativamente all’agire dell’istante e non la conseguenza del procedimento penale”, il quale evidenzia inoltre che “la decisione di abbandono ha chiaramente stigmatizzato il comportamento tenuto dall’istante, ritenuto professionalmente scorretto e deontologicamente censurabile, ciò che per altro ha riconosciuto la stessa istante (cfr. verbale IS 1 18.11.2003, ore 09.00, p. 4)” e che “(...) la stessa istante, indipendentemente dall’apertura o meno di un procedimento penale, è stata l’unica artefice del danno che ora lamenta” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 2);

che del resto non dimostra concretamente - come le incombeva (cfr. N. SALVIONI, Codice di procedura penale annotato, Locarno 1999, ad art. 317, p. 506) - di essere stata licenziata dalla __________ __________ (__________) proprio a causa del procedimento penale aperto nei suoi confronti, detta asserzione non risultando in alcun modo dallo scritto 18.11.2003 (cfr. copia scritto 18.11.2003 “disdetta rapporto di lavoro”);

che pertanto non potrebbe pretendere nulla al proposito;

che per quanto concerne l’ulteriore pretesa di CHF 5'000.-- rivendicata a titolo di riparazione del torto morale, l’istante asserisce che la stessa troverebbe “(...) piena legittimazione se raffrontata alla” sua “situazione professionale, nonché alla” sua“reputazione ed alla” sua età, rilevando che fino all’apertura del procedimento penale nei suoi confronti “(...) era procuratrice-cambista nel pieno di una promettente e soddisfacente carriera professionale” e che “a seguito del procedimento in oggetto la fiducia che la __________ __________ (__________) riponeva nell’istante è però venuta meno; ciò che ha condotto la direzione al suo licenziamento” (istanza 30/31.8.2005, p. 5);

che assevera tra l’altro che sarebbe rimasta disoccupata fino al mese di maggio 2005, che sarebbe poi stata assunta da un altro istituto bancario “(...) in qualità di account manager, funzione gerarchicamente inferiore rispetto alla precedente e limitata ad un ruolo di assistenza ad altri funzionari della banca” e che ciò le avrebbe “(...) creato e crea tuttora (...) profondi turbamenti e finanche uno stato di depressione”, sostenendo inoltre di essere “(...) stata tradotta presso il Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, dinanzi pertanto a tutti i suoi colleghi e clienti” (istanza 30/31.8.2005, p. 6);

che l’accusato, che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale, può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che a prescindere dal fatto che l’istante non è stata tradotta al Ministero pubblico allorquando si trovava sul posto di lavoro, bensì è stata raggiunta dalla polizia nella sua abitazione alle ore 6.30 (AI 17, rapporto d’esecuzione della polizia cantonale 18.11.2005, p. 2), la stessa non dimostra, come le incombeva, di non aver trovato un posto di lavoro, rispettivamente di non essere stata assunta da un possibile datore di lavoro proprio a causa del procedimento penale;

che il magistrato inquirente osserva rettamente al riguardo che “non vi è alcun nesso causale diretto fra l’asserito patimento morale ed il procedimento penale: le difficoltà a reperire una nuova occupazione nel medesimo campo di attività non sono dipese dal procedimento penale ma dal comportamento tenuto dall’istante sul posto di lavoro, comportamento che la datrice di lavoro ha accertato prima di segnalarlo al MP” (osservazioni PP 5.9.2005, p. 3);

che tenuto conto delle precedenti considerazioni, l’istanza va integralmente respinta;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

per conoscenza:

Per la Camera dei ricorsi penali

Il vicepresidente                                                      La segretaria