istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
Erwägungen (5 Absätze)
E. 2 . La compagnia istante assicura PI 2 e chiede, con la propria istanza, di ricevere copia della sentenza a carico di PI 3.
E. 3 . Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”. IS 1
E. 5 . Per questi motivi, la compagnia istante ha un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto della sentenza, ritenuto peraltro che PI 3 non ha preso posizione.
E. 6 . L’istanza è accolta: la copia della sentenza viene, per economia di procedura, inviata allegata alla presente decisione.
E. 7 . La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 1
3. PI 3 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 08.09.2005 60.2005.251 Tessin Camera dei ricorsi penali 08.09.2005 60.2005.251 Ticino Camera dei ricorsi penali 08.09.2005 60.2005.251
istanza di ispezione degli atti. assicurazione quale istante.
Incarto n. 60.2005.251 Lugano 8 settembre 2005 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 14/19.7.2005 presentata da IS 1 tendente ad ottenere copia della sentenza a carico di PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), quale assicuratore di una delle vittime, PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________); premesso che la richiesta è stata inviata direttamente al Ministero pubblico, che l’ha trasmessa per competenza a questa Camera in data 3/4.8.2005; preso atto dello scritto 8/9.8.2005 del patrocinatore di PI 2, che rinuncia a presentare osservazioni; richiamate le osservazioni 8.8.2005 del procuratore pubblico PI 1, che rileva come nel frattempo (__________) sia stato celebrato anche il pubblico dibattimento; ritenuto che PI 3 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . PI 3 è stato rinviato a giudizio con atto d’accusa dell’__________ (ACC __________) tra l’altro per l’ipotesi di reato di rapina a danno di PI 2, per fatti avvenuti il __________ (punto 1.4 dell’ACC __________). Per tale ipotesi di reato è stato condannato nel corso del dibattimento svoltosi il __________. 2 . La compagnia istante assicura PI 2 e chiede, con la propria istanza, di ricevere copia della sentenza a carico di PI 3. 3 . Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione”. IS 1 5 . Per questi motivi, la compagnia istante ha un interesse giuridico legittimo a conoscere il contenuto della sentenza, ritenuto peraltro che PI 3 non ha preso posizione. 6 . L’istanza è accolta: la copia della sentenza viene, per economia di procedura, inviata allegata alla presente decisione. 7 . La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico di chi le ha occasionate. Per questi motivi, richiamati gli art. 27 CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 200.-- e le spese di CHF 50.--, per complessivi CHF 250.-- (duecentocinquanta), sono poste a carico di IS 1, __________.
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 1
3. PI 3 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria