istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali (spese di trasporto).
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Tessin Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.25 Tessin Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.25 Ticino Camera dei ricorsi penali 18.01.2006 60.2005.25
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali (spese di trasporto).
Incarto n. 60.2005.25 Lugano 18 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27/28.1.2005 presentata da IS 1,, patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), un’indennità a’ sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 1/2.2.2005 del procuratore pubblico Manuela Minotti Perucchi, che postula l’accoglimento della domanda nei limiti riconosciuti dalla giurisprudenza di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con atto di accusa 17.3.2003 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti alla Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 siccome accusato di truffa “ (…) per avere, il __________, presso il __________ di __________ e a __________, con l’intento di procacciarsi un indebito profitto, ingannato astutamente funzionari della suddetta banca affermando cose false, sottacendo cose vere e confermandone subdolamente l’errore, in particolare facendo loro credere, essendo munito della carta di conto elettronica con codice NIP relativa al conto risparmio no. __________ aperto presso il __________ di __________ ed intestato a __________, di essere il titolare del suddetto conto, inducendoli in tal modo a farsi rimettere l’importo contante di CHF 30'500.--, addebitato dal suddetto conto ” e ripetuto abuso di un impianto per l’elaborazione di dati “ (…) per avere, a __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, __________, fra il __________ ed il __________, con l’intento di procacciarsi un indebito profitto, quale detentore della carta di conto elettronica munita di codice NIP relativa al conto risparmio no. __________ intestato a __________, servendosi in modo indebito di dati, influito su un processo elettronico e provocato, per mezzo dei risultati erronei così ottenuti, un trasferimento di attivi pari a CHF 97'000.-- a danno di __________, (…) ” (ACC __________); che con giudizio 23.12.2004 la suddetta Corte ha assolto il qui istante dalle imputazioni; che con l’istanza in esame – presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP – IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli, quale risarcimento del danno sofferto in seguito al procedimento penale, l’importo di CHF 5'603.55, di cui CHF 4'603.55 per spese di patrocinio e CHF 1'000.-- per danno materiale; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto – ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono – ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109
n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che il qui istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore d’ufficio, avv. PR 1, di complessivi CHF 4'603.55 [di cui CHF 4'037.50 (recte: 4'062.50) a titolo di onorario (16 ore e 15 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 240.90 di spese e CHF 325.15 (recte: 327.05) di IVA (doc. D, allegato all’istanza 27/28.1.2005)]; che la tariffa applicata appare conforme ai principi suesposti; che il dispendio orario appare invece – per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale – oggettivamente sproporzionato alla fattispecie, che non presentava difficoltà particolari di fatto o di diritto, circostanza che peraltro l’istante non sostiene; che viene pertanto ammesso un onorario pari a 10 ore e 50 minuti a CHF 250.--/ora, per complessivi CHF 2'708.35, di cui 25 minuti (come esposto) inerenti gli scritti 15.4.2003 e 9.11.2004 (stralciati quelli di data 12.11.2004 e 15.11.2004, che non risultano dall’incarto), 10 minuti (come esposto) inerenti le telefonate 22.10.2004, 90 minuti inerenti la preparazione dell’istanza 9.11.2004 introdotta al presidente della Corte delle assise correzionali, 120 minuti inerenti i colloqui (anche telefonici) con il qui istante, 180 minuti inerenti la preparazione del dibattimento, 180 minuti (come esposto) inerenti il dibattimento e 45 minuti inerenti l’istanza in esame (il cui onere lavorativo può essere considerato limitato dal momento che il patrocinatore conosceva il caso); che a questo importo vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 187.90, di cui CHF 50.-- per la formazione dell’incarto, CHF 6.-- per le telefonate (come esposto, CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B.C., inc. __________), CHF 131.90 per gli scritti, le istanze e le fotocopie [stralciati – come in precedenza – i costi inerenti gli scritti 12.11.2004 e 15.11.2004 e quelli inerenti “ Bozza istanza (4 pagine) ” di data 9.11.2004 e “ Bozza istanza (3 pagine) ” di data 26.1.2005 (a carico del legale)]; che non vengono ammesse le spese concernenti “ Trasferta x processo ” di data 23.12.2004 (il patrocinatore, con ufficio in __________, non necessitando di vettura per recarsi a palazzo di giustizia per il dibattimento) e quelle concernenti “ Fatturazione ” di data 27.1.2005 (a carico del legale); che l’IVA ammonta a CHF 220.10; che al qui istante va pertanto rifuso – a titolo di spese legali – l’importo di CHF 3'116.35; che
– con riferimento al risarcimento dei danni materiali – secondo la giurisprudenza sviluppata da questa Camera nell'interpretazione delle norme precedentemente in vigore, in merito al concetto dei danni pecuniari da risarcire, era stato inizialmente affermato che " tali sono e non possono essere altri che quelli della perdita di guadagno e di occupazione " (REP. 1925 p. 312), per poi successivamente confermare l'estensione interpretativa del danno pecuniario al " danno patrimoniale, materiale " e cioè del lucrum cessans e del damnum emergens in nesso di causa ed effetto (REP. 1985 p. 406 e 1988 p. 422); che l'accusato deve dimostrare che il danno subito é la conseguenza diretta dell'accusa o della detenzione; che per la valutazione e l'estensione del danno sono applicabili, quale diritto suppletivo, gli art. 42 ss. CO (R. HAUSER / E. SCHWERI, K. HARTMANN, op. cit., § 109 n. 7); che l’istante chiede il risarcimento della somma di CHF 1’000.-- (1000 km a CHF 1.--/km) in relazione alle spese di trasporto per incontrare il suo patrocinatore in data 22.5.2003 e per presenziare al dibattimento in data 23.12.2004; che vi è evidentemente un nesso di causalità naturale ed adeguato (cfr., al proposito, decisione TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e le spese di trasferta; che si giustifica quindi ammettere la suddetta posta del danno, riconosciuta in CHF 364.--, pari al costo del biglietto ferroviario di seconda classe dal suo domicilio a __________ e ritorno (oggi, CHF 182.--), in applicazione del principio secondo cui il danneggiato è tenuto a ridurre il danno (art. 44 CO); che IS 1 va quindi indennizzato con l’importo complessivo di CHF 3'480.35; che interessi di mora non sono pretesi; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione al giudizio 23.12.2004 della Corte delle assise correzionali di __________ (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l’importo di CHF 3'480.35.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria