istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 25.01.2006 60.2005.243 Tessin Camera dei ricorsi penali 25.01.2006 60.2005.243 Ticino Camera dei ricorsi penali 25.01.2006 60.2005.243
istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.
Incarto n. 60.2005.243 Lugano 25 gennaio 2006 In nome della Repubblica e Cantone Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 27.7/2.8.2005 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito dei procedimenti penali sfociati nei decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico Marco Villa (__________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP; richiamate le osservazioni 4/9.8.2005 del procuratore pubblico, che comunica di rinunciare a formulare osservazioni, rimettendosi contestualmente all’equo giudizio di questa Camera; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decisioni 13.10.2004 il procuratore pubblico ha decretato l’abbandono di cinque procedimenti penali promossi nei confronti di IS 1 per titolo di denuncia mendace (ABB __________), di appropriazione indebita, subordinatamente truffa (ABB __________), di truffa, falsità in documenti, subordinatamente appropriazione indebita e bancarotta semplice ed insolvenza (ABB __________), di appropriazione e sottrazione di cose date in pegno o soggette a ritenzione, subordinatamente bancarotta fraudolenta (ABB __________) e di truffa, subordinatamente bancarotta fraudolenta (ABB __________), per intervenuta prescrizione delle azioni penali; che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo di CHF 3'923.30 per spese di patrocinio (istanza 27.7/2.8.2005, p. 2); che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che
- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo difensore d’ufficio - designato dalla Camera per l’avvocatura e il notariato con decreto 9.6.1993 - dell’importo complessivo di CHF 3'923.30, di cui CHF 3'462.50 a titolo di onorario (13 ore e 51 minuti a CHF 250.--/ora), CHF 183.70 di spese e CHF 277.10 di IVA al 7.6% (nota intermedia d’onorario e spese 27.7.2005 allegata all’istanza 27.7/2.8.2005); che la tariffa applicata per le prestazioni inerenti agli anni 1993 e 1994 - pari a CHF 250.--/ora - non è conforme ai predetti principi e va pertanto ridotta a CHF 200.--/ora, come da prassi all’epoca del mandato; che da un’attenta lettura degli incarti il dispendio orario esposto - 13 ore e 51 minuti - appare conforme ai predetti principi; che viene pertanto riconosciuto l’onorario di CHF 1'626.65 per le prestazioni inerenti agli anni 1993 e 1994 (488 minuti a CHF 200.--/ora) e di CHF 1'429.15 (343 minuti a CHF 250.--/ora) per le prestazioni successive, come postulato, per complessivi CHF 3'055.80; che a questa somma vanno aggiunte le spese, ammesse come esposte; che l’IVA viene ammessa limitatamente a CHF 113.40 (calcolata al 7.6% su CHF 1'492.35 per le prestazioni inerenti agli anni 2004 e 2005); che circa le prestazioni concernenti gli anni 1993 e 1994 non viene prelevata alcuna IVA, essendo stata introdotta soltanto l’1.1.1995 (cfr. BLUMENSTEIN / LOCHER, System des Steuerrechts, 5. ed., Zurigo 1995, p. 190); che interessi di mora non sono pretesi; che a IS 1 va pertanto risarcito - a titolo di spese legali - l’importo di CHF 3'352.90; che le ripetibili di questa sede sono state considerate nella nota di onorario; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione ai decreti di abbandono 13.10.2004 del procuratore pubblico Marco Villa (__________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta l'art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 3'352.90.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: per conoscenza: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria