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60.2005.24

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali. danni materiali. torto morale.

Ticino · 2006-02-01 · Italiano TI
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Incarto n.60.2005.24

Lugano

1 febbraio 2006

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Alessandra Mondada, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 26.1.2005 presentata da

IS 1, ,

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 10.2.2004 della Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d’appello (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 1.3.2005 del procuratore generale Bruno Balestra, di cui si dirà - laddove necessario - in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con decisione 10.2.2004 - regolarmente cresciuta in giudicato - la Corte di cassazione e di revisione penale (CCRP) ha respinto il ricorso 9.7.2002 presentato dal procuratore pubblico del Cantone Ticino (cfr., al proposito, decisione 10.2.2004, inc. __________);

che da un’attenta lettura degli atti la fattispecie alla base del decreto di accusa 31.10.2000 - contrariamente a quanto asserisce l’istante (cfr., al proposito, istanza 26.1.2005, p. 6 ss.) - non appare particolarmente complessa, né dal profilo fattuale né da quello giuridico ed ha richiesto nel suo insieme un impegno relativamente ridotto;

che il procuratore generale osserva al riguardo che “(...) emerge in modo lampante che contrariamente a quanto affermato dall’istante, il caso non era a tal punto complesso da richiedere un intervento difensivo deciso e marcato da parte del proprio patrocinatore; questi, invero, durante l’istruzione formale, sfociata poi nel decreto di accusa, non ha compiuto alcun concreto intervento di merito”, che “il legale dell’istante si è invero limitato a lettere tese a sollecitare l’emanazione della decisione di merito, senza richiedere alcun atto istruttorio complementare”, rilevando inoltre che “l’affermazione secondo cui solo grazie agli interventi del difensore si sarebbe giunti all’ottenimento di una sentenza di assoluzione - alla luce di quanto indicato nei precedenti considerandi(cfr., al proposito, osservazioni PG 1.3.2005, p. 2 e 3)- appare pertanto quantomeno azzardata” (osservazioni PG 1.3.2005, p. 3);

che - contrariamente a quanto afferma il procuratore generale (cfr. osservazioni PG 1.3.2005, p. 3) - le prestazioni legate alla procedura amministrativa avviata nei confronti dell’istante vengono integralmente riconosciute, essendoci evidentemente un nesso di causalità adeguato tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detto procedimento [cfr. doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000, p. 1, allegato all’istanza 26.1.2005: “considerato che in data 25 febbraio 2000 il Procuratore Generale, avv. __________ __________, ha promosso l’accusa nei confronti del __________ IS 1, __________, per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di documenti (...)”];

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 422.95, ridotte a CHF 18.75 quelle inerenti ai colloqui telefonici (CHF 0.15/minuto, cfr. decisione 10.12.2004 del Consiglio di moderazione in re avv. B. C., inc. 19.2004.6) e stralciate quelle inerenti alla perizia del prof. dr. Stefan Trechsel, come in precedenza;

che per l’anno 2000 l’IVA ammonta a CHF 163.50 (7.5% su CHF 2’180.30) e per il periodo successivo a CHF 472.90 (7.6% su CHF 6’222.65), per complessivi CHF 636.40;

che l’istante postula inoltre la rifusione della nota professionale 16.2.2004 relativa alla procedura di ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP per un importo complessivo di CHF 13'985.--, di cui CHF 12'000.-- a titolo di onorario, CHF 997.20 di spese e CHF 987.70 di IVA (cfr. doc. 9 allegato all’istanza 26.1.2005);

che giova al proposito ricordare che l’istante in relazione a questo procedimento ha presentato delle osservazioni al ricorso 9.7.2002 inoltrato dal procuratore pubblico contro la sentenza di assoluzione 27.5.2005 della Corte delle assise correzionali di __________ e che per questa procedura gli sono già stati assegnati ripetibili dell’importo di CHF 3'000.-- (cfr. decisione 10.2.2004, p. 21, inc. __________);

che detta somma (da considerarsi come comprensiva di spese e di IVA) appare congrua alla fattispecie e pertanto la suddetta richiesta va integralmente respinta;

che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 26.1.2005 della presente istanza;

che a IS 1 va pertanto rifuso - a titolo di spese legali - l’importo complessivo di CHF 9'039.35, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

che l'istante chiede il risarcimento dell’importo di CHF 4'000.-- per l’allestimento della perizia da parte del prof. dr. Stefan Trechsel (cfr. doc. 19 allegato all’istanza 26.1.2005);

che la suddetta richiesta non può essere accolta, apparendo ingiustificata per i motivi esposti in precedenza;

che postula inoltre il risarcimento della somma di CHF 4'311.80 corrispondenti “(...) agli interessi passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p. 16);

che al proposito afferma che “per far fronte ai propri impegni finanziari e di mantenimento della famiglia” ha dovuto “(...) negoziare il 2 maggio 2000 e il 3 aprile 2002, due prestiti bancari di Fr. 10'000.-- e Fr. 40'000.--, garantiti da due cartelle ipotecarie di Fr. 10'000.-- rispettivamente Fr. 40'000.--, gravanti il foglio PPP __________, comproprietà del fondo no. __________ RFD del Comune di __________ (doc. 23)”, rilevando inoltre che “considerato che in data 3 settembre 2002 il Consiglio di Stato lo ha reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente occupata al 100% di stipendio, versandogli pure gli arretrati a suo tempo decurtatigli (doc. 17), è ben evidente che - nel caso di specie - il danno diretto” da lui “subito (...) si estende senza dubbio agli interessi passivi corrisposti per i prestiti richiesti, almeno sino al 3 settembre 2002” (istanza 26.1.2005, p. 16);

che dalla documentazione prodotta dall’istante risulta tra l’altro che il CdS in data 29.2.2000 ha aperto una procedura disciplinare nei suoi confronti con risoluzione governativa no. __________ (cfr., al proposito, doc. 16, copia risoluzione governativa no. __________ 29.2.2000 allegato all’istanza 26.1.2005), che “(...) in applicazione di detta risoluzione (...) è stato sospeso, con effetto immediato e a tempo indeterminato, dalla funzione e dallo stipendio nella misura del 50%”, che con successiva risoluzione 3.9.2002 è stato “(...) reintegrato con effetto immediato nella funzione precedentemente occupata e nello stipendio al 100%”, revocando contestualmente la risoluzione governativa no. __________ del 29.2.2000 (doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);

che con scritto 30.10.2002 la Sezione delle risorse umane ha informato il patrocinatore del qui istante che “(...) unitamente al salario del mese di novembre 2002, è nostra intenzione versare al signor PR 1 il conguaglio del salario al 50% e gli interessi riguardanti il periodo dal 29 febbraio 2000 al 2 settembre 2002, secondo quanto indicato al punto 3. della Risoluzione governativa no. __________ del 13 settembre 2002” (doc. 22, copia scritto 30.10.2002 e “conteggio particolareggiato”, allegato all’istanza 26.1.2005);

che dallo scritto 12.12.2002 della __________ risulta effettivamente che in data 2.5.2000 è stata emessa una cartella ipotecaria al portatore di CHF 10'000.-- e in data 3.4.2002 di CHF 40'000.-- gravanti in “(...) terzo e quarto rango, foglio PPP __________ (quota di 254/1000), comproprietà del fondo base RFD __________ di __________” (doc. 23, copia scritto 12.12.2002, allegato all’istanza 26.1.2005);

che dall’esame della documentazione prodotta dall’istante e tenuto conto delle precedenti considerazioni, vi è evidentemente un nesso di causalità adeguato (cfr., al proposito, TF 1P.602/2003 del 23.2.2004) tra il procedimento penale promosso nei suoi confronti e detta pretesa;

che tale importo di CHF 4'311.80 è comunque stato compensato dagli interessi versati dalla Sezione delle risorse umane;

che l’accusato che durante l’istruzione formale non è stato oggetto di un provvedimento restrittivo della libertà personale può ottenere un’indennità per torto morale unicamente se prova che a seguito dell’esecuzione di “altri atti istruttori” (per es. perquisizioni, sequestri, richieste di informazioni, ecc.) o per il semplice fatto di essere stato oggetto di un procedimento penale ha subito una grave violazione della sua personalità;

che domanda al proposito la somma complessiva di CHF 60'000.-- (CHF 50'000.-- quale importo di base e CHF 10'000.-- come importo supplementare), asserendo che l’apertura del procedimento penale nei suoi confronti “(...) gli ha incontestabilmente causato delle lesioni particolarmente gravi della personalità”, essendo stato accusato di “(...) reati particolarmente gravi ed infamanti per un __________ __________ __________ di provata capacità, e che al momento dei fatti vantava ben quindici anni di esperienza nella Polizia di __________ ed altrettanti in Ticino (doc. 12)”, sostenendo inoltre che “ulteriore elemento di valutazione dell’ammontare del risarcimento per il torto morale subito è il fatto che l’inchiesta è stata condotta con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” (come ad esempio il sequestro disposto dal procuratore pubblico nel suo ufficio), che “ciò ha amplificato l’interesse dapprima contenuto nell’alveo professionale ma poi, soprattutto durante la fase dibattimentale (ma non solo), ha assunto un’ampia risonanza in tutto il Cantone” e che avrebbe “(...) provocato, di fatto, l’innescarsi di un processo parallelo a mezzo di stampa che provocò una sorta di condanna pubblica - ancor prima del” suo “proscioglimento della Corte delle Assise correzionali - (...); condanna morale dell’opinione pubblica, che né la sentenza di primo grado né la successiva conferma in cassazione sono riuscite a cancellare (doc. 14/15)” (istanza 26.1.2005, p. 10 e 11);

che afferma altresì che “il lungo procedimento e il ricorso del Procuratore Generale, che in tal modo ha invalidato il giudizio di prime cure e ha rinvigorito il dubbio sulla colpevolezza dell’istante, rinviando nuovamente il termine del procedimento, vanno tenuti in debita considerazione”, che “per il tramite del Procuratore Generale, lo Stato si è infatti rivelato per ben due volte soccombente, amplificando le sofferenze dell’istante e rendendo la sentenza di assoluzione di prima istanza inefficace alla sua riabilitazione”, asseverando inoltre che “la frustrazione ad esso consecutiva e il sentimento di sofferenza dell’istante e della sua famiglia, non sono cessati nemmeno con la sentenza di secondo grado” e che egli si sentirebbe “(...) profondamente ferito da uno Stato che con superficialità e aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, ostinatamente ha perseguito un funzionario corretto ed esemplare, minando la considerazione che egli nutriva in se stesso e avvilendo in maniera irreparabile la fierezza con la quale svolgeva la propria funzione nella Polizia giudiziaria ticinese” (istanza 26.1.2005, p. 12);

che aggiunge pure che il torto morale da lui subito andrebbe “(...) ben oltre il danno personale subito dai due anni e tre mesi in cui è rimasto sospeso dalle sue funzioni (...)”, ritenuto che sarebbe necessario considerare che “(...) è stato oggetto di un lungo ed accanito procedimento penale e di un pubblico dibattimento avanti una Corte delle Assise correzionali terminato con una sentenza della Corte di cassazione e di revisione penale emessa però a ben quattro anni dall’inizio dell’inchiesta e ad oltre tre anni dalla data di emanazione del decreto di accusa da parte del Procuratore Generale”, asserendo inoltre che “al momento dell’apertura del procedimento penale (...) si stava (...) occupando dell’organizzazione di un Servizio di coordinamento giudiziario nell’ambito dei reati contro il patrimonio che avrebbe comportato il suo trasferimento di servizio a __________ quale responsabile della coordinazione giudiziaria, con concrete prospettive professionali (...) che, ovviamente, non poté avvenire a causa dell’apertura del procedimento penale in oggetto” e ciò giustificherebbe un’indennità per torto morale supplementare di CHF 10'000.-- (istanza 26.1.2005, p. 13 e 15);

che è indubbio che all’istante siano state rivolte delle accuse da considerarsi gravi per un commissario di polizia, il quale ha sempre avuto delle qualifiche molto buone (cfr. decisione 27.5.2002, p. 11, inc. __________ e doc. 12 allegato all’istanza 26.1.2005), comprovate anche dal fatto che egli ha formulato un progetto relativo alla costituzione di un nucleo addetto alla coordinazione giudiziaria, molto apprezzato dal Comandante __________ (cfr. doc. 18, copia scritto 14.12.1998, allegato all’istanza 26.1.2005);

che egli, a causa della promozione dell’accusa formulata il 25.2.2000 dall’allora procuratore generale __________ __________ per titolo di falso commesso da funzionario, favoreggiamento e soppressione di documenti, è stato sospeso dalla sua funzione con effetto immediato “(...) con contemporanea privazione parziale, nella misura del 50%, dello stipendio” per oltre due anni (doc. 16, copia risoluzione no. __________ CdS 29.2.2000 e doc. 17, copia risoluzione governativa no. __________ 3.9.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);

che l’apertura del procedimento penale a suo carico ha indubbiamente suscitato clamore non solo tra i colleghi di lavoro, ma anche tra la popolazione locale, la vicenda essendo apparsa sui quotidiani ticinesi (cfr. doc. 14, CdT 29.5.2002 e doc. 15, GdP 29.5.2002, allegati all’istanza 26.1.2005);

che il procedimento penale a suo carico - sfociato nel decreto di accusa 31.10.2000 e conclusosi con la sentenza di assoluzione 27.5.2002 della Corte delle assise correzionali di __________, confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - è durato ben quattro anni e che una soluzione più celere sarebbe stata, oltre che opportuna, anche necessaria, considerata la particolare e delicata situazione;

che l’istante non comprova tuttavia che egli, rispettivamente i suoi famigliari, abbiano subito danni fisici o psichici superiori a quanto in una simile situazione appare comunque normale, non avendo apportato alcuna prova attestante un eventuale pregiudizio in tal senso (producendo un certificato medico attestante una specifica sofferenza fisica o psichica in nesso causale adeguato) e che non dimostra nemmeno concretamente di aver subito delle ripercussioni sulla sua attività professionale a causa di questo procedimento penale;

che benché il procuratore generale evidenzi che “per quanto attiene alle conseguenze del procedimento penale a livello personale, con particolare riferimento alla reputazione personale e professionale dell’istante, si osserva solo che egli è stato pienamente reintegrato nella sua funzione di __________ __________ __________” (osservazioni PG 1.3.2005, p.

4) occorre evidenziare che egli è stato nondimeno sospeso dalle sue funzioni per oltre due anni;

che al contrario l’asserzione dell’istante secondo cui l’inchiesta sarebbe stata condotta “con particolare acredine, a senso unico, nell’unico intento di confermare tutta una serie di preconcetti a carico dell’accusato nell’esasperata ricerca di impossibili elementi di prova di un” suo “coinvolgimento (...) nei fatti che gli vennero imputati” e che egli sarebbe stato perseguito “(...) con superficialità e aggressività riservati solo ai peggiori delinquenti, (...)” è da considerarsi una mera argomentazione di parte che non trova alcun riscontro oggettivo negli atti, considerati inoltre l’inattività del suo patrocinatore durante la fase dell’istruzione formale e il fatto che il presidente della Corte delle assise correzionali ha in ogni modo concluso che “(...) se può essere ritenuto accertato che nella conduzione di quest’inchiesta sono stati omessi atti istruttori, in particolare, se è stato accertato che si è omesso di verificare la posizione della __________, non sono state, invece, accertate circostanze da cui possa essere dedotto che IS 1, intenzionalmente, ha omesso di compiere quegli atti nell’intento di favorire la __________”(decisione 27.5.2002, p. 37, inc. 72.2000.297), riscontrando in ogni caso un agire negligente - anche se non penalmente rilevante - da parte di IS 1;

che per la quantificazione della pretesa dipendente dalla grave lesione della personalità occorre inoltre ricordare che l’istante era ed è una persona con una funzione pubblica e che pertanto, come tale, deve assumersi un rischio di esposizione positiva o negativa (cfr. in analogia DTF 127 III 481 e riferimenti), ma che comunque subisce una lesione più incisiva rispetto ad un comune cittadino;

che tenuto conto di quanto sopra esposto, si giustifica ammettere la somma di CHF 2’500.-- a titolo di torto morale, oltre interessi al 5% dal 26.1.2005;

che questo importo contempla pure una riduzione dovuta alla concolpa dell’istante relativa alle negligenze evidenziate nei due giudizi assolutori;

che questa conclusione tiene anche conto sia della soddisfazione personale già derivabile dal riconoscimento che il procedimento penale nei suoi confronti era ingiustificato, come ritenuto nella sentenza 27.5.2002 del presidente della Corte delle assise correzionali di __________ - confermata con decisione 10.2.2004 della CCRP - e nella presente decisione, sia dalla contenuta sofferenza per l’istante, che non ha prodotto alcun certificato attestante una specifica sofferenza fisica o psichica;

che il dispendio orario esposto appare manifestamente eccessivo in rapporto alla fattispecie, ritenuto inoltre che la stesura dell’istanza in esame non presentava dal profilo giuridico e fattuale difficoltà particolari;

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria