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60.2005.141

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Ticino · 2005-05-31 · Italiano TI
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istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 PI 1

2.PI 2

E. 2 Tutte le parti interpellate si sono espresse favorevolmente o non hanno formulato particolari osservazioni. Solo il patrocinatore della parte resistente nelle procedure civili ha chiesto di limitare il richiamo ai verbali di audizione di due testi e del denunciante.

E. 3 PI 3

E. 4 PI 4

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             Il segretario

E. 5 Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente da questa Camera. La richiesta di limitazione del richiamo unicamente ai verbali di audizione di due testi e dell’accusato non può invece essere accolta, rilevato che se del caso doveva essere formulata e discussa in contraddittorio in sede civile.

E. 6 Data la particolarità delle procedure civili, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4 1, 4 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario

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Tessin Camera dei ricorsi penali 31.05.2005 60.2005.141 Tessin Camera dei ricorsi penali 31.05.2005 60.2005.141 Ticino Camera dei ricorsi penali 31.05.2005 60.2005.141

istanza di ispezione degli atti. pretura quale istante.

Incarto n. 60.2005.141 Lugano 31 maggio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 17/18.5.2005 presentata da IS 1 tendente ad ottenere il richiamo, nelle procedure civili DI.__________ e DI.__________ tra PI 3 e laPI 1, dell’incarto penale NLP ____________________ dipendente dalla denuncia penale 3.2.2005 presentata da PI 3 nei confronti di PI 4, dipendente della PI 1, per titolo di falsa testimonianza; richiamate le osservazioni 19/20.5.2005 del procuratore pubblico Marco Villa, che preavvisa positivamente la richiesta; preso atto delle osservazioni 20/23.5.2005 del patrocinatore della PI 1, che chiede di limitare il richiamo ai verbali di audizione di due testi e del denunciato; rilevato che con scritto 24/25.5.2005 PI 3 ha comunicato di non aver particolari osservazioni da formulare; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Presso la Pretura istante sono pendenti due procedure civili tra PI 3, in qualità di istante, e la PI 1 impresa di costruzioni, in qualità di convenuta. In data 25.10.2004, nell’ambito di una delle due procedure civili (inc. DI.__________), è stato sentito PI 4, dipendente della società convenuta. A seguito di detta audizione, PI 3 ha presentato in data 3.2.2005 denuncia penale per titolo di falsa testimonianza. Il procedimento penale successivamente aperto è rimasto alla stadio delle informazioni preliminari. Dopo l’audizione di diversi testi (AI 12-16 e 21-22) e del denunciato (AI 18), il procuratore pubblico ha emanato il __________ una decisione di non luogo a procedere (NLP __________). La richiesta di richiamo della Pretura istante si riferisce a questo incarto. 2. Tutte le parti interpellate si sono espresse favorevolmente o non hanno formulato particolari osservazioni. Solo il patrocinatore della parte resistente nelle procedure civili ha chiesto di limitare il richiamo ai verbali di audizione di due testi e del denunciante. 3. Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4. Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:

-   si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;

-   è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;

-   è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti. 5. Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere trasmessi alla Pretura istante direttamente da questa Camera. La richiesta di limitazione del richiamo unicamente ai verbali di audizione di due testi e dell’accusato non può invece essere accolta, rilevato che se del caso doveva essere formulata e discussa in contraddittorio in sede civile. 6. Data la particolarità delle procedure civili, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati

1. PI 1 2. PI 2

3. PI 3

4. PI 4 1, 4 patr. da: PR 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario