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60.2005.134

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Ticino · 2006-01-10 · Italiano TI
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Incarto n.60.2005.134

Lugano

10 gennaio 2006

In nomedella Repubblica e CantoneTicino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 11/12.5.2005 presentata da

IS 1

tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 11.3.2005 del giudice della Pretura penale (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss. CPP;

richiamate le osservazioni 1.6.2005 del sostituto procuratore pubblico Marisa Alfier, di cui si dirà in seguito;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

che con sentenza 11.3.2005 il giudice della Pretura penale ha assolto l’istante dall’imputazione (cfr. sentenza 11.3.2005, inc. __________);

che con l’istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all’art. 320 CPP - IS 1 chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l’importo complessivo di CHF 2'236.60, oltre interessi al 5% dall’11.5.2005, per spese di patrocinio (cfr. istanza 11/12.5.2005, p. 4);

che con osservazioni 1.6.2005 il sostituto procuratore pubblico rileva in particolare che nel caso in esame si è in presenza di un “Bagatelldelikt”, che “appare pertanto sproporzionato un dispendio di 8 ore e 7 minuti (487(minuti)riportato nella colonna tempo della nota professionale dettagliata)”, rilevando contestualmente che “(...) l’incarto si compone (e componeva) del rapporto di inchiesta di polizia giudiziaria che si riassume (e riassumeva) in due verbali di interrogatorio di poche pagine” (osservazioni SPP 1.6.2005); postula pertanto che “(...) il dispendio orario sia ridotto ad un massimo di 3 ore comprensivo dello studio dell’incarto, dei colloqui con il patrocinato, della preparazione al dibattimento e alla presenza in Pretura penale”, rimettendosi al giudizio di questa Camera “(...) per quanto concerne la tariffa oraria applicata e le spese esposte dalla patrocinatrice (...)” (osservazioni SPP 1.6.2005);

che l’istante postula la rifusione della nota professionale 10.5.2005 del suo patrocinatore di fiducia, avv. PR 1, di complessivi CHF 2'236.60 [di cui CHF 2'000.-- a titolo di onorario (487 minuti a circa CHF 246.40/ora) e CHF 236.60 di spese (cfr. doc. A, nota professionale dettagliata, allegato all’istanza 11/12.5.2005)];

che la tariffa applicata - pari a circa CHF 246.40/ora (487 minuti a CHF 2'000.--) - appare conforme ai predetti principi, rientrando nei parametri indicati;

che il dispendio orario esposto (8 ore e 7 minuti) appare invece - per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale - oggettivamente sproporzionato alla fattispecie;

che, esaminato l’incarto e ricordato che determinante è in ogni caso non tanto l’impiego temporale effettivo del caso concreto quanto semmai quello medio che un avvocato diligente avrebbe profuso - secondo la normale esperienza - nell’esecuzione di un mandato di complessità analoga (REP. 1998 n. 126 nota 4.2), si può quindi ritenere un dispendio orario, pari a 4 ore e 50 minuti, di complessivi CHF 1'190.95, ritenuto che la fattispecie alla base del decreto di accusa non appare abbia presentato particolari problemi di fatto e non sembra nemmeno che abbia imposto approfondimenti dal profilo giuridico, come risulta dal verbale di dibattimento 11.3.2005 e dalla sentenza di assoluzione di medesima data (AI 8 e AI 9, inc. __________);

che di conseguenza per i colloqui telefonici e le conferenze con il cliente viene riconosciuto un onorario complessivo di 50 minuti (30 minuti per la conferenza e 20 minuti per i colloqui telefonici), per l’esame atti e la preparazione al dibattimento 60 minuti e per il dibattimento 70 minuti [il dibattimento pubblico si è aperto alle ore 14.30 ed è stato riaperto alle ore 15.35 per la lettura del dispositivo (AI 8, verbale di dibattimento 11.3.2005)], apparendo il tempo indicato eccessivo in relazione alla fattispecie, come rettamente evidenziato dal sostituto procuratore pubblico nelle sue osservazioni 1.6.2005; non viene inoltre riconosciuta la prestazione del 13.9.2004 “riconsegna incarto a Pretura penale”, tale operazione potendo essere effettuata dal segretariato, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro;

che a detta somma vanno aggiunte le spese riconosciute in CHF 236.60, come postulato;

che l’IVA non viene risarcita, non essendo stata indicata e postulata;

che di conseguenza a IS 1 va rifuso l’importo complessivo di CHF 1'427.55 per spese di patrocinio, oltre interessi al 5% dall’11.5.2005, come richiesto;

che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP).

per conoscenza:

1. PI 1

2.PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria