istanza di ispezione degli atti. convenuto in una causa civile quale istante.
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 l’incarto penale a carico di PI 2, incarto attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (TPC).
E. 2 PI 2
E. 4 . Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti.
E. 5 . Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere consultati dalla parte convenuta in causa civile direttamente presso il TPC, previo fissazione di un appuntamento con la cancelleria del medesimo.
E. 6 . La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.IS 1
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 2
3. PI 3 patr. da: PR 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.129 Tessin Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.129 Ticino Camera dei ricorsi penali 30.05.2005 60.2005.129
istanza di ispezione degli atti. convenuto in una causa civile quale istante.
Incarto n. 60.2005.129 Lugano 30 maggio 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 28/29.4.2005 presentata da IS 1 patr. da: PR 1 tendente ad ottenere l’accesso all’incarto penale __________ a carico di PI 2, __________, pendente presso il Tribunale penale cantonale; preso atto del verbale di udienza preliminare 16.12.2004 della Pretura di __________ (inc. OA.__________), che ammette il richiamo dell’incarto penale; richiamate le osservazioni 3/4.5.2005 e 17/19.5.2005 del patrocinatore della PI 3, che acconsente all’accesso agli atti; richiamate altresì le osservazioni 3.5.2005 del procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti, che comunica il proprio nulla osta; preso atto delle osservazioni 4/6.5.2005 del patrocinatore di PI 2, che si rimette al giudizio di questa Camera; richiamato lo scritto 12/13.5.2005 dell’istante; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1. Presso la Pretura di __________ è pendente una procedura civile ordinaria tra la PI 3 e IS 1 (inc. OA.__________), nel contesto della quale è stato richiamato dall’IS 1 l’incarto penale a carico di PI 2, incarto attualmente pendente presso il Tribunale penale cantonale (TPC). 2 . Le parti interpellate hanno dato il proprio assenso o si sono rimesse al giudizio di questa Camera: nessuno si è opposto alla trasmissione degli atti. 3 . Giusta l’art. 27 CPP – in vigore dall’1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83 e 95 I 108) – " oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l’ispezione degli atti di un processo e l’estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell’ispezione ”. 4 . Come ricordato dalla decisione di principio del 5.7.2001 di questa Camera (inc. CRP __________), in caso di richiesta da parte di autorità giudiziarie per ottenere documenti di un incarto penale, la giurisprudenza ammette la richiesta se:
- si riferisce a procedimenti ancora pendenti presso l'autorità richiedente;
- è compatibile con il codice di rito applicabile a quel procedimento;
- è formulata dal titolare dell’autorità giudiziaria richiedente. L’interesse legittimo appare in questi casi pacifico e l’autorità richiedente, che pure è vincolata dal segreto d’ufficio, è senz’altro in grado di valutare la preminenza del proprio interesse rispetto a quello di eventuali terze persone implicate nel processo penale, limitando se del caso di proprio moto l’accesso dell’atto richiesto dalle parti. 5 . Nel presente caso sono adempiute le condizioni surriferite e di conseguenza i documenti richiesti potranno essere consultati dalla parte convenuta in causa civile direttamente presso il TPC, previo fissazione di un appuntamento con la cancelleria del medesimo. 6 . La tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell’istante che le ha generate. Per tutti questi motivi, visti l’art. 27 CPP, la LTG ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta ai sensi dei considerandi.
2. La tassa di giustizia di CHF 70.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 100.IS 1
3. Intimazione: terzi implicati 1. PI 1
2. PI 2 2 patr. da: PR 2
3. PI 3 patr. da: PR 3 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente Il segretario