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60.2005.119

istanza di proroga del carcere preventivo. pericolo di recidiva. pericolo di fuga.

Ticino · 2005-04-26 · Italiano TI
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Erwägungen (8 Absätze)

E. 1 .   Nei confronti di PI 2 ed PI 3 , in detenzione preventiva rispettivamente dal 14.2.2004 e dal 13.2.2004 , il procuratore pubblico ha emanato il 16.12.2004 l’atto d’accusa (ACC __________ ), accusandoli di ripetuto furto aggravato, consumato e tentato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio, ripetuta rapina aggravata, ripetuto furto d’uso consumato e tentato, ripetuto abuso della licenza e delle targhe, ripetuto incendio intenzionale, ripetuta violazione della LF sulle armi, gli accessori di armi e le munizioni e ricettazione. L'atto d’accusa accusa poi singolarmente PI 2 di incendio intenzionale e ripetuta contravvenzione alla LStup, singolarmente PI 3 di ripetuto furto aggravato, ripetuta violazione di domicilio, ripetuto danneggiamento, ripetuto furto d’uso, abuso della licenza e delle targhe ed esposizione a pericolo della vita altrui. Il pubblico dibattimento é stato aggiornato una prima volta al 10.5.2005 , con continuazione fino al 13.5.2005 . Una prima decisione di proroga del carcere preventivo in vista del pubblico dibattimento era stata approvata in data 2.2.2005 (inc. CRP 60.2005.17). Per i motivi esposti nell’istanza qui in esame, il dibattimento ha dovuto essere posticipato a mercoledì 17.5.2005, con continuazione probabile fino al mercoledì successivo, 25.5.2005.

E. 2 PI 2

E. 3 PI 3

Il presidente                                                             La segretaria

E. 4 . Nel caso in esame, sono dati tutti i presupposti per l’accoglimento dell'istanza, ritenuta anche la situazione di sovraccarico del Tribunale penale cantonale in generale, e del presidente istante in particolare, come già esposto nella precendete decisione di proroga del 2.2.2005 (inc. 60.2005.17). Nel presente specifico caso, il processo è posticipato di una settimana per diverse fondate ragioni esposte nell’istanza: dal gravoso impegno di motivazione del presidente istante rispetto ad una precedente decisione della Corte delle assise criminali, alla complessità del procedimento a carico di PI 2 e PI 3, a problemi di aggiornamento rispetto alle festività infrasettimanali.

E. 5 .   Nel presente caso è pacifica l’esistenza di seri indizi di colpevolezza ai sensi dell’art. 95 CPP, che risultano dalle ammissioni parziali di PI 2 (in relazione ai furti ed a un episodio di rapina, verbale 15.7.2004, p. 3) e da tutti gli indizi riportati nei verbali di PI 3 del 17.6.2004 (verbale 8) e del 28.9.2004 (verbale 9). Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

E. 6 .   Il mantenimento della carcerazione preventiva presuppone inoltre la presenza di preminenti motivi di interesse pubblico. Nel presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione dei precedenti di PI 2 e PI 3 (AI 6.3.e AI 6.2.), ritenuto inoltre che i reati oggetto dell’atto d’accusa sono stati commessi nel periodo di congedo e di libertà condizionale. Occorre anche considerare che entrambi hanno chiesto di essere posti in regime di anticipata esecuzione della pena (verbale di PI 2 del 15.7.2004, p. 5 e verbale di PI 3 del 20.7.2004, p. 3). Esiste pure un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta. Visti i precedenti di PI 2 ed PI 3, le parziali ammissioni ed i seri indizi a loro carico, essi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale da scontare, ritenuti gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che PI 2 ed PI 3 si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

E. 7 . La carcerazione preventiva cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è pertanto giustificata da seri indizi di colpevolezza e da preminenti motivi di interesse pubblico.

E. 8 .   Nella valutazione del rispetto del principio della proporzionalità occorre contemperare la durata di questa seconda proroga (di una settimana), l’attuale regime di esecuzione anticipata della pena e la possibile pena nella quale PI 2 ed PI 3 potrebbero incorrere. Considerati i reati oggetto dell’atto d’accusa, la domanda di proroga rispetta il principio della proporzionalità, in quanto la detenzione preventiva e quella in attesa del processo sono certamente inferiori alla possibile pena. Per questi motivi, richiamati i citati articoli di legge, pronuncia

1.   L'istanza è accolta. §  Di conseguenza il carcere preventivo cui sono astretti PI 2 ed PI 3 è prorogato fino al 25.5.2005 , rispettivamente fino alla conclusione del processo.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati 1. PI 1

2. PI 2 2 patr. da: PR 1

3. PI 3 patr. da: PR 2 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2005.119

Lugano

26 aprile 2005

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza 21.4.2005 presentata dal

IS 1

tendente ad ottenere la proroga del carcere preventivo cui sono astretti PI 2, __________ (patr. da: avv. PR 1, __________), ed PI 3, __________ (patr. da: avv. PR 2, __________), in vista del pubblico dibattimento;

visto il preavviso favorevole 25/26.4.2005del procuratore pubblico PI 1;

preso atto che con scritti 25/26.4.2005 e 25/27.4.2005 PI 2 PI 3, hanno rinunciato a formulare osservazioni;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto ed in diritto

Inoltre, in presenza di un atto di accusa, salvo errori manifesti, gli indizi di reato vanno ritenuti presenti (cfr. decisione 14.10.2003 del giudice dell’istruzione e dell’arresto in re Fondazione S., p. 5, inc. __________; cfr. anche M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 13 ad art. 103 CPP).

Nel presente caso è dato certamente un pericolo di recidiva, in considerazione dei precedenti di PI 2 e PI 3 (AI 6.3.e AI 6.2.), ritenuto inoltre che i reati oggetto dell’atto d’accusa sono stati commessi nel periodo di congedo e di libertà condizionale.

Occorre anche considerare che entrambi hanno chiesto di essere posti in regime di anticipata esecuzione della pena (verbale di PI 2 del 15.7.2004, p. 5 e verbale di PI 3 del 20.7.2004, p. 3).

Esiste pure un pericolo di fuga (cfr. al proposito, decisione TF 1P.289/2004 del 4.6.2004), ritenuto che uno degli scopi principali della carcerazione preventiva è quello di assicurare la presenza dell’imputato per impedirgli di sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena che potrà essergli inflitta.

Visti i precedenti di PI 2 ed PI 3, le parziali ammissioni ed i seri indizi a loro carico, essi non hanno alcun interesse a rimanere a disposizione delle autorità, nella prospettiva – in caso di condanna – di una sanzione penale da scontare, ritenuti gli addebiti mossi ed il rinvio avanti ad una Corte delle assise criminali. Va inoltre considerata l’imminenza del giudizio di merito (M. RUSCA / E. SALMINA / C. VERDA, op. cit., n. 13 ad art. 95 CPP), che accresce il rischio che PI 2 ed PI 3 si sottraggano al procedimento. La tentazione di riparare all’estero per sottrarsi al procedimento o all’esecuzione della pena è quindi sorretta da sufficiente verosimiglianza ed il rischio di fuga – che non esiste solo astrattamente, bensì appare probabile in modo concreto – non può neppure essere evitato con misure meno incisive.

1.PI 1

2. PI 2

3. PI 3

Il presidente                                                             La segretaria