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60.2004.82

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Ticino · 2005-04-19 · Italiano TI
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istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 19.04.2005 60.2004.82 Tessin Camera dei ricorsi penali 19.04.2005 60.2004.82 Ticino Camera dei ricorsi penali 19.04.2005 60.2004.82

istanza di indennità per ingiusto procedimento. spese legali.

Incarto n. 60.2004.82 Lugano 19 aprile 2005 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretario: Rocco Filippini, vicecancelliere sedente per statuire sull’istanza 5/8.3.2004 presentata da IS 1 patr.da: PA 1 tendente ad ottenere, in relazione all’esito del procedimento penale sfociato nel giudizio 24.6.2003 della Pretura penale di Bellinzona (inc. __________), un’indennità ai sensi degli art. 317 ss CPP; richiamato lo scritto 10.3.2003 dell’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer, che non contesta il fondamento dell’istanza rimettendosi al giudizio di questa Camera per quanto attiene alla quantificazione dell’indennità da rifondere; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decreto 4.9.2000 l’allora procuratore pubblico Emanuele Stauffer ha posto in stato di accusa davanti all’allora competente Corte delle assise correzionali di __________ IS 1 e ha proposto la sua condanna alla pena di tre mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni ed al pagamento della tassa di giustizia e delle spese, siccome ritenuto colpevole di truffa “ (…) per avere sottoscritto la domanda per l’ottenimento di un credito dichiarando di percepire un salario mensile netto, quale gerente, di CHF 3'450.--, cosa falsa, prodotto a sostegno di ciò la dichiarazione __________ del datore di lavoro __________, che ne confermava l’impiego ed il salario, sottaciuto che in realtà egli era iscritto alla cassa disoccupazione, inducendo in tal modo la __________ ad atti pregiudizievoli al proprio patrimonio, che gli ha concesso un credito pari a CHF 20'000.-- (erogato completamente), importi mai restituiti in quanto fu pagata solo una rata mensile pari a CHF 617.30 ” e di falsità in documenti “ per avere verosimilmente allestito e comunque fatto uso della falsa dichiarazione __________ intestata alla __________, da cui emergeva che IS 1 era dipendente della società dal __________, ciò che non corrispondeva alla realtà ”, fatti avvenuti a __________ e __________ nel corso del mese di __________ (DAC __________); che con decisione 24.6.2003 il giudice della Pretura penale ha assolto l'istante dalle imputazioni; che con l'istanza in esame - presentata nel termine di un anno di cui all'art. 320 cpv. 1 CPP - IS 1, che protesta le ripetibili, chiede che lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino sia condannato a versargli l'importo di CHF 2'880.-- oltre interessi al 5% a far data dal 24.6.2003 (in via subordinata a far data dal 5.3.2004) per spese di patrocinio; che giusta l'art. 317 CPP l'accusato prosciolto - ossia assolto al processo dalla Corte delle assise correzionali o criminali o dal pretore, oppure liberato da ogni accusa con decreto di abbandono - ha diritto ad un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale (cfr. REP. 1998 n. 126; R. HAUSER / E. SCHWERI / K. HARTMANN, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed., Basilea 2005, § 109 n. 1 ss.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 4017 ss.); che, nello stabilire l'importo delle spese di patrocinio legale da risarcire, questa Camera verifica la conformità della nota di onorario ai criteri della Tariffa dell'Ordine degli avvocati (TOA), applicando i parametri giurisprudenziali seguiti dal Consiglio di moderazione; che giusta l'art. 37 TOA per tutti i procedimenti penali l'avvocato ha diritto di esporre, per l'assistenza al patrocinato durante le informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione al dibattimento, un supplemento che non deve in ogni caso eccedere quello massimo previsto dagli art. 31 ss. TOA, ossia CHF 5'000.-- per i procedimenti di contravvenzioni a leggi cantonali e federali, CHF 3'000.-- per i processi davanti al pretore, CHF 15'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise correzionali e CHF 50'000.-- per i processi davanti alla Corte delle assise criminali; che, entro tali limiti, l'onorario deve essere stabilito in base ai principi generali dell'art. 8 TOA, cioè secondo la complessità e l'importanza, il valore e l'estensione della pratica, la competenza professionale e la responsabilità dell'avvocato, il tempo e la diligenza impiegati, la situazione sociale e patrimoniale delle parti, l'esito conseguito e la sua prevedibilità; che

- per i patrocini di fiducia - il Consiglio di moderazione fissa dal 2001 la remunerazione, a dipendenza della complessità della fattispecie, a CHF 250.-- orari per i casi più semplici (CHF 200.-- dal 1992 e CHF 220.-- dal 1996), senza stabilire un limite massimo; che nel riconoscimento dell'onorario risarcibile questa Camera ammette onorari corrispondenti ad una regolare, ordinata e ragionevole conduzione del mandato, applicando criteri corrispondenti a quanto mediamente praticato, lasciando a carico del patrocinato la parte riconducibile ad una specifica scelta del patrocinatore; che in questo senso si tiene conto della complessità e dell'importanza della pratica, delle difficoltà fattuali e giuridiche, della responsabilità, dell'impegno, della diligenza e del tempo impiegati, nonché della prevedibilità dell'esito del procedimento; che in altre parole l'onorario a tempo va stabilito prendendo quale parametro un avvocato sperimentato nel diritto penale, tenuto conto di un ragionevole margine di oscillazione connesso con le particolarità del caso; che l’istante postula la rifusione della nota professionale del suo patrocinatore di fiducia, avv.PA 1, di complessivi CHF 2'880.-- [di cui CHF 2'480.-- (9 ore e 55 minuti circa a CHF 250.--/ora) a titolo di onorario, CHF 196.60 di spese e CHF 203.40 di IVA al 7.6%]; che il dispendio orario non viene precisato in relazione ad ogni singola operazione; che nondimeno si può ritenere - considerato che la pratica, per un avvocato con le dovute conoscenze in ambito penale, non ha comportato difficoltà particolari e ha richiesto un impegno relativamente ridotto - un dispendio pari a 7 ore e 20 minuti, di cui 100 minuti per gli scritti (in media 10 minuti per ciascun scritto inviato, compresa la copia per il cliente), 35 minuti per le telefonate (in media 5 minuti per ogni telefonata), 60 minuti per l’esame degli atti presso il Ministero pubblico dell’11.9.2000 (AI 12), 5 minuti per l’esame documenti del 20.4.2002, 60 minuti per i colloqui con l’istante del 23.6.2003 e del 24.6.2003, 120 minuti per la preparazione del dibattimento ed il dibattimento (che si è protratto dalle ore 9.10 alle ore 9.45) e 60 minuti per la redazione dell'istanza di indennità; che l’onorario indicato per le prestazioni di “fotocopie”, “invio” e “scritturazioni” non viene riconosciuto, trattandosi di mansioni che vengono di solito effettuate dal personale di cancelleria ed il tempo impiegato dalle segretarie è già incluso in quello dell’avvocato; che pertanto, applicando alle prestazioni fino al __________ (pari a 2 ore e 20 minuti) una tariffa di CHF 220.-- ed a quelle successive (pari a 5 ore) una tariffa di CHF 250.--, come da prassi all'epoca del mandato, l'onorario da risarcire ammonta a CHF 1'763.40; che a detta somma vanno aggiunte le spese, riconosciute in CHF 176.60, ridotte a CHF 10.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 26.9.2000 e a CHF 15.-- quelle inerenti l’invio raccomandato del 30.4.2002; che va inoltre rimborsata l'IVA, pari a CHF 146.80, al 7.5% su CHF 626.10 [per le prestazioni fino al __________, di cui CHF 513.40 di onorario (2 ore e 20 minuti a CHF 220.--/ora) e CHF 112.70 di spese] ed al 7.6% su CHF 1'313.90 [per le prestazioni successive, di cui CHF 1'250.-- di onorario (5 ore a CHF 250.--/ora) e CHF 63.90 di spese]; che per gli interessi moratori sono applicabili le disposizioni generali del CO e pertanto essi vanno riconosciuti al tasso del 5% (art. 104 cpv. 1 CO) dalla prima interpellazione agli atti (art. 102 CO), ossia, nel caso concreto, dall’introduzione in data 5.3.2004 della presente istanza; che a IS 1 va pertanto risarcito, a titolo di spese legali, l’importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% a far data dal 5.3.2004; che le ripetibili, protestate, sono state considerate nella nota di onorario; che la procedura di indennità è gratuita (art. 320 cpv. 5 CPP). Per questi motivi, richiamati gli art. 317 ss. CPP e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è parzialmente accolta. Di conseguenza, lo Stato della Repubblica e del Cantone Ticino, in relazione alla sentenza 24.6.2003 del giudice della Pretura penale (inc. __________), rifonderà a IS 1, __________, __________, a titolo di indennità giusta gli art. 317 ss. CPP, l'importo di CHF 2'086.80 oltre interessi al 5% dal 5.3.2004.

2.   Non si prelevano tassa di giustizia e spese.

3.   Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             Il segretario