istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.
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Tessin Camera dei ricorsi penali 02.12.2004 60.2004.378 Tessin Camera dei ricorsi penali 02.12.2004 60.2004.378 Ticino Camera dei ricorsi penali 02.12.2004 60.2004.378
istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità.
Incarto n. 60.2004.378 Lugano 2 dicembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Daniela Rüegg, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 12/15.11.2004 presentata da IS 1 in relazione al decreto di non luogo a procedere 4.11.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani nei confronti del __________ __________ __________; letti ed esaminati gli atti; considerato che
- il 30.9.2004 __________ __________ __________ ha denunciato il __________;
- con decisione 4.11.2004 il sostituto procuratore pubblico Andrea Pagani ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia, non ravvisando alcun comportamento penalmente rilevante da parte del denunciato;
- l'istanza di promozione dell'accusa presentata da __________ __________ IS 1 il 12/15.11.2004 non adempiva alle condizioni previste dall'art. 186 cpv. 1 CPP e pertanto con ordinanza 16.11.2004 la Camera dei ricorsi penali (CRP) ha invitato l'istante ad emendare il proprio gravame;
- neppure l'allegato 25/26.11.2004, in evasione di quanto richiesto dalla CRP, rispetta i presupposti di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP, ritenuto che l'istante si limita a ribadire la sua tesi accusatoria senza dimostrare o rendere verosimile l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza a carico del denunciato;
- in presenza di un non luogo a procedere, l'art. 186 cpv. 1 CPP concede alla parte lesa, che si costituisce parte civile, la facoltà di presentare alla CRP, entro dieci giorni, un'istanza motivata di promozione dell'accusa nei confronti del denunciato o querelato;
- il primo presupposto per l'accoglimento di un'istanza di promozione dell'accusa, risultante da consolidata giurisprudenza (Rep. 1994 p. 115, 1989 p. 598, 1987
p. 262), è l'esistenza di seri indizi di colpevolezza emergenti dagli atti. Per principio, infatti, l'azione penale è essenzialmente pubblica e, come tale, esercitata dal procuratore pubblico (art. 2 CPP) per cui la sua promozione, attraverso il preventivo esame dell'accusa contro una determinata persona (art. 189 CPP), non può essere lasciata all'arbitrio o al sentimento soggettivo della parte lesa, ma deve fondarsi su oggettivi e concreti elementi indizianti;
- in questo senso non è sufficiente una diversa interpretazione delle risultanze da parte dell'istante, ma occorre la dimostrazione della verosimiglianza di alto grado circa altra conclusione che merita approfondimento istruttorio;
- seconda condizione di ammissibilità (una volta data la prima) è la disponibilità di nuove prove da assumere, rispettivamente la possibilità di approfondimento di prove già acquisite, tale da consentire l'eventuale passo dall'indizio alla certezza, come alle competenze del giudice di merito;
- manifestamente l'istanza non adempie questi requisiti e pertanto deve essere dichiarata irricevibile, ciò che consente di prescindere da un esame del merito, così come dalla sua intimazione alle altre parti e al procuratore pubblico per osservazioni;
- la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza e vanno pertanto caricate all’istante. . Per questi motivi, visti gli articoli di legge citati, nonché ogni altra norma applicabile, per la tassa di giustizia e le spese gli art. 1 ss. e 39 lit. f LTG, pronuncia
1. L'istanza è irricevibile.
2. La tassa di giustizia di CHF 50.-- e le spese di CHF 30.--, per complessivi CHF 80.-- (ottanta), sono poste a carico di __________ __________ IS 1, __________.
3. Intimazione: terzi implicati Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria