istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 . A seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________ PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata dalla Corte.
E. 2 . L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione."
E. 3 . Nella fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP.
E. 4 . L'istanza va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - - - - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2004 60.2004.350 Tessin Camera dei ricorsi penali 25.11.2004 60.2004.350 Ticino Camera dei ricorsi penali 25.11.2004 60.2004.350
istanza di ispezione degli atti. ufficio di patronato quale istante.
Incarto n. 60.2004.350 Lugano 25 novembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza 12/14.10.2004 presentata dall’IS 1,, tendente ad ottenere copia della perizia psichiatrica allestita nell’ambito del procedimento penale promosso nei confronti di __________ PI 2, Zurigo; premesso che la richiesta è stata inviata al Tribunale penale cantonale, che l’ha poi correttamente trasmessa per competenza a questa Camera; preso atto dello scritto 25/26.10.2004 del procuratore pubblico Mario Branda, che aderisce alla richiesta; rilevato che __________ PI 2 non ha presentato osservazioni; letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto 1 . A seguito della sentenza del 21.8.2002 della Corte delle assise correzionali, __________ PI 2 è stato sottoposto al patronato penale. Considerato come egli si sia trasferito nel Canton __________, l’IS 1 chiede di ricevere copia della perizia psichiatrica allestita nel quadro del procedimento penale, per poterla accludere agli atti in vista del trasferimento dell’incarto alle autorità competenti del Canton __________, per la continuazione della misura decretata dalla Corte. 2 . L'art. 27 CPP, in vigore dal 1.1.1996, che ha precisato e completato il previgente art. 8 vCPP, con riferimento anche alla giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 110 Ia 83; 95 I 108), stabilisce che: "Oltre ai casi previsti dal presente codice, la Camera dei ricorsi penali può permettere l'ispezione degli atti di un processo e l'estrazione di copie a chi giustifica un interesse giuridico legittimo che prevale sui diritti personali delle persone implicate nel processo, segnatamente su quelli delle parti, del denunciante, dei testimoni e dei periti. La Camera dei ricorsi penali fissa le modalità dell'ispezione." 3 . Nella fattispecie è chiaramente dato un legittimo interesse da parte dell’IS 1 a poter disporre della perizia, al fine di trasmettere un incarto completo alle corrispondenti autorità del Canton __________ e di garantire la continuazione della misura decretata dalla Corte di merito con riferimento all’art. 47 CP. 4 . L'istanza va pertanto accolta; copia della perizia è trasmessa all’IS 1 in allegato alla presente decisione. Data la particolarità del caso, non si prelevano tassa di giustizia e spese. Per questi motivi, richiamati l’art. 27 CPP ed ogni altra norma applicabile, pronuncia
1. L’istanza è accolta.
2. Non si prelevano tassa di giustizia e spese.
3. Intimazione: - - - - Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente La segretaria