opencaselaw.ch

60.2004.347

ricorso contro la decisione del giar in materia di assistenza giudiziaria. ammissione al beneficio del gratuito patrocinio.

Ticino ·17 · · Italiano TI
Fonte Original Esporta Word PDF BibTeX RIS
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Incarto n.60.2004.347

Lugano

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sul ricorso 6/8.10.2004 presentato da

RI 1,

contro

la decisione 27.9.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto Ursula Züblin in materia di assistenza giudiziaria;

richiamate le osservazioni 11/12.10.2004 del procuratore pubblico Antonio Perugini e 14/18.10.2004 del giudice della Pretura penale Claudio Rotanzi, che si rimettono al giudizio di questa Camera;

richiamate altresì le osservazioni 11/12.10.2004 del giudice dell’istruzione e dell’arresto che rinvia a quanto esposto nella sua decisione 27.9.2004, rimettendosi in ogni modo al giudizio di questa Camera;

letti ed esaminati gli atti;

considerato

in fatto

Egli rileva innanzitutto che il giudice dell’istruzione e dell’arresto “() ha emesso”, contestualmente alla decisione impugnata, “un’altra(decisione)con la quale ha messo il ricorrente al beneficio dell’AG per una fattispecie che gli è già costata alcune settimane di carcerazione preventiva”, ritenendo che “è quindi pacifico che dal punto di vista soggettivo il ricorrente soddisfa le condizioni di concessione dell’AG” (ricorso 6/8.10.2004, p. 1 e 2). Evidenzia poi che nel caso in esame la concessione del gratuito patrocinio “() è stata invece negata a torto perché il caso sarebbe stato di lieve entità”, ciò che non può essere condiviso “() già solo per il fatto che una condanna a 30 giorni, per quanto sospesi condizionalmente difficilmente può essere definita di modesta entità”, rilevando inoltre che “() il ricorrente non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2). Egli chiede di considerare “() anche la particolare situazione del ricorrente che dopo essere rimasto coinvolto in un incidente mortale della circolazione (una ragazza che come lui era passeggera su di un’auto è deceduta, mentre la ragazza del ricorrente è rimasta ospedalizzata per diversi mesi) ha attraversato un periodo assai difficile che ha contribuito non poco ai suoi attuali guai giudiziari” (ricorso 6/8.10.2004, p. 3). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.

Come esposto, nei casi in cui la verosimile aspettativa di pena è di pochi mesi - come la proposta di cui al decreto di accusa - si devono esaminare l'eventuale complessità della procedura e le possibili difficoltà dell'interessato al proposito. Ora, non appare che la fattispecie alla base del decreto di accusa abbia presentato particolari difficoltà di fatto e di diritto. Dal verbale del dibattimento 25.8.2004 risulta, infatti, che il difensore di fiducia del ricorrente nella sua arringa abbia soltanto chiesto “() una massiccia riduzione della pena come pure la non revoca del beneficio della sospensione condizionale concesso alla pena di 3 (tre) giorni di detenzione decretata nei suoi confronti da questo stesso Ministero pubblico il 24.6.2002” (AI 10, verbale del dibattimento 25.8.2004, p. 3, inc. __________). I reati imputati al ricorrente non imponevano del resto approfondimenti specifici, né dal profilo fattuale né da quello giuridico, circostanza che del resto egli non sostiene. Ciò posto e considerato che in sede di dibattimento il patrocinatore di fiducia del ricorrente non ha contestato i fatti ma unicamente la pena proposta dal procuratore pubblico e che inoltre quest’ultimo ha rinunciato ad intervenire al dibattimento, postulando contestualmente la conferma del decreto d’accusa impugnato (cfr. AI 9, inc. __________), si deve concludere che __________ RI 1 sarebbe stato in grado di spiegare le sue ragioni a fondamento dell’opposizione al decreto d’accusa, e segnatamente di evidenziare i motivi per cui chiedeva una riduzione della pena, anche senza l’ausilio di un patrocinatore, non essendo impedito in questo modo di difendere efficacemente i suoi interessi.

Si ricorda altresì che il giudice Claudio Rotanzi, nonostante la presenza del patrocinatore, ha confermato integralmente la proposta di condanna del procuratore pubblico. In considerazione di ciò, l’asserzione del ricorrente secondo cui “() non era alla sua prima esperienza” e “poteva esservi il rischio che il giudice negasse la sospensione condizionale” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2), appare infondata.

Il ricorrente sostiene pure che “() ha inoltre l’impressione che la decisione del GIAR sia influenzata oltre dal risparmismo imperante (che non si vede perché debba essere caricato sugli avvocati) da(una)serie(di)circostanze burocratiche”, in quanto “() l’istanza di AG è stata presentata il 14 aprile 2004, ma il ricorrente, cittadino svizzero ma poco aduso ai meandri della burocrazia, ha trasmesso solo a fine agosto allo scrivente legale il certificato municipale che pur aveva ricevuto già il 4 maggio 2004”, avendo “() interpretato la lettera del municipio come una decisione definitiva”, asserendo inoltre che ad un certo punto “() l’incarto è stato momentaneamente perso, tanto è vero che il 6 settembre 2004 il GIAR ha emesso una decisione di rifiuto di un’istanza che non era mai stata presentata” (ricorso 6/8.10.2004, p. 2).

Ora, a prescindere dal fatto che la decisione del giudice dell’istruzione e dell’arresto è conforme alla dottrina e alla giurisprudenza del Tribunale federale e di questa Camera, giova in ogni caso evidenziare che il ritardo nel presentare il certificato municipale non ha influito sulla decisione.

Infine, il fatto che il ricorrente sia rimasto coinvolto in un incidente mortale della circolazione stradale, che per questo motivo avrebbe attraversato un periodo non facile e che ciò avrebbe contribuito ai suoi attuali problemi giudiziari, non è atto a comprovare che egli non sarebbe stato in grado di esporre debitamente le sue argomentazioni nel corso del dibattimento presso la Pretura penale, anche senza il sostegno di un legale.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 1 ss. Lag, 56bis CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile,

pronuncia

1. PI 1

2.PI 2

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria