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60.2004.326

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

Ticino · 2004-09-20 · Italiano TI
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istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

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Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.326 Tessin Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.326 Ticino Camera dei ricorsi penali 20.09.2004 60.2004.326

istanza di promozione dell'accusa. tempestività.

Incarto n. 60.2004.326 Lugano 20 settembre 2004 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello composta dai giudici: Mauro Mini, presidente, Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici segretaria: Alessandra Mondada, vicecancelliera sedente per statuire sull’istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004 presentata da IS 1,, contro il decreto di non luogo a procedere 23.8.2004 emanato dal sostituto procuratore pubblico Chiara Borelli (NLP __________); letti ed esaminati gli atti; considerato in fatto ed in diritto che con decisione 23.8.2004 il sostituto procuratore pubblico - in assenza di " (…) elementi di rilevanza penale " (decreto di non luogo a procedere 23.8.2004, p. 1) - ha decretato il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela penale presentata l'11.8.2004 da __________ IS 1 per diversi titoli di reato; che con scritto 7/8.9.2004, peraltro non firmato in originale, l'istante chiede - in relazione alle fattispecie di cui al suddetto decreto - la promozione dell'accusa; che giusta l'art. 186 cpv. 1 CPP la parte civile può, entro dieci giorni dalla ricevuta del decreto di non luogo a procedere, presentare alla Camera dei ricorsi penali istanza motivata di promozione dell'accusa; che il decreto di non luogo a procedere è stato intimato a mezzo raccomandata il 23.8.2004 ed è stato recapitato all'istante il 27.8.2004 [" (…) con la presente inoltro ricorso alla decisione del 23.8.04 ritirata il 27.8.04 ", istanza di promozione dell'accusa 7/8.9.2004, p. 1; cfr. anche ricerca postale " Track and Trace "]; che __________ IS 1 ha inoltrato l'istanza il 7.9.2004 (cfr. busta agli atti); che pertanto - ritenuto che il termine fissato a giorni non comprende il giorno da cui comincia a decorrere (art. 20 cpv. 1 CPP) - il termine, perentorio (art. 19 cpv. 1 CPP), di dieci giorni di cui all'art. 186 cpv. 1 CPP veniva a scadere lunedì 6.9.2004; che quindi - considerato che quando la comunicazione di un atto si fa per posta, il termine si reputa osservato se la consegna alla posta è fatta prima della mezzanotte del termine di scadenza (art. 20 cpv. 4 CPP) - il gravame è irricevibile siccome tardivo (R. HAUSER / E. SCHWERI, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5. ed., Basilea 2002, § 43 n. 23 s.; G. PIQUEREZ, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, n. 1442); che la tassa di giustizia e le spese sono poste a carico dell'istante, soccombente. Per questi motivi, richiamati gli art. 184 ss. CPP, 1 ss. e 39 lit. f LTG e ogni altra norma applicabile, pronuncia

1.   L'istanza è irricevibile.

2.   La tassa di giustizia di fr. 100.-- e le spese di fr. 50.--, per complessivi fr. 150.-- (centocinquanta), sono poste a carico di __________ IS 1, __________.

3.   Intimazione: terzi implicati PI 1 Per la Camera dei ricorsi penali Il presidente                                                             La segretaria