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60.2004.325

istanza di promozione dell'accusa. irricevibilità. legittimazione

Ticino · 2004-10-18 · Italiano TI
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Incarto n.60.2004.325

Lugano

18 ottobre 2004

In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino

La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello

composta dai giudici:

Mauro Mini, presidente,

segretaria:

Daniela Rüegg, vicecancelliera

sedente per statuire sull’istanza di promozione dell’accusa 8.9.2004 presentata da

IS 1,

in relazione

al decreto di non luogo a procedere 7.9.2004 emanato dal procuratore pubblico __________ nell’ambito del procedimento penale dipendente dalla querela 29.6.2004 nei confronti di __________PI 1, __________, per titolo di truffa;

considerato

in fatto ed in diritto

che il manoscritto 8.9.2004 è stato presentato dalla madre dell’istante, in rappresentanza del figlio;

che con lettera 10.9.2004 questa Camera chiedeva alla madre dell’istante se agisse quale rappresentante legale del figlio o in altra veste;

che con manoscritto ricevuto da questa Camera il 21.9.2004, la madre informava che il figlio è ricoverato in un ospedale fuori cantone;

che l’istanza manoscritta non ossequia le esigenze poste dalla giurisprudenza di questa Camera in tema di istanza di promozione dell’accusa, e quindi dovrebbe essere dichiarata irricevibile anche per questo motivo;

che anche nel merito, il decreto di non luogo a procedere dev’essere confermato, ritenuto l’assenza di documenti scritti o di altre prove o indizi sufficienti per ritenere che ci siano elementi di un’infrazione penale, in una fattispecie di connotazione tipicamente civile;

che data la particolarità del caso, si prescinde dal prelievo di tassa di giustizia e di spese;

Per questi motivi,

richiamati gli art. 184 ss. CPP, 146 CP, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,

-

PI 1

Per la Camera dei ricorsi penali

Il presidente                                                             La segretaria