Erwägungen (8 Absätze)
E. 4.2 Come indicato nel gravame (cfr. istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004) e come del resto risulta dalla dottrina, lart. 23 LCSl costituisce di principio una lex specialis rispetto allart. 162 CP (B. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, n. 85 ad art. 6 LCSl; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003,
p. 289; cfr., al proposito della loro delimitazione, BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 25 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 22 n. 12). Per questo motivo è necessario esaminare dapprima lapplicabilità delle norme sulla concorrenza sleale e solo successivamente lart. 162 CP.
E. 5.3 Listante afferma che la lista dei clienti è considerata un segreto daffari ai sensi dellart. 6 LCSl, citando contestualmente Baudenbacher (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8; C. BAUDENBACHER, op. cit, n. 35 ad art. 6 LCSl), ritenendo contestualmente che i dati relativi alla cerchia dei clienti rientrino pure nella nozione di segreto ai sensi dellart. 162 CP.
Ora, se è vero che, di principio, diversi autori ed alcune istanze cantonali hanno riconosciuto che la lista e la cerchia dei clienti siano da considerarsi un segreto (cfr. C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 68 e nota a piè di pagina 143 ad art. 4 LCSl, n. 34 e nota a piè di pagina 86 ad art. 6 LCSl), è doveroso approfondire questo punto.
Nella dottrina, la lista dei clienti o la cerchia dei clienti è inserita da alcuni autori, mentre è esclusa da altri, dalla nozione di segreto daffari o commerciali, senza che su questo punto vengano forniti degli argomenti specifici. Si trovano alcuni riferimenti a decisioni cantonali.
Il Tribunale cantonale del Canton Zugo, nella decisione 19.4.1990, ha ritenuto che la cerchia dei clienti (aufgebauter Kundenkreis) è inglobata dai segreti commerciali degni di protezione ed il suo uso illecito adempie la fattispecie dellart. 6 LCSl (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990, in: SMI 1991,
p. 253). In quello specifico caso, il Tribunale cantonale aveva sostanzialmente stabilito che la parte convenuta si era impossessata illecitamente di una lista di clienti dellistante, come evidenziato da una serie derrori ortografici coincidenti (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990 in: SMI 1991, p. 255).
Nel presente caso non si parla di una lista scritta di clienti, che sarebbe stata sottratta dal querelato.
Con decisione 16.9.1988 il Kassationsgericht di Zurigo ha stabilito che la conoscenza della clientela di unimpresa, acquisita da parte di un impiegato, fa parte dei segreti commerciali protetti (cfr. KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 139).Il Tribunale cantonale in questa decisione ha in particolare esposto che zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot ausdrücklich davon spricht, dass S. durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische Spezialgebiete, "Kundenkreis und andere Geschäftsgeheimnisse der Firma" erhalte und durch die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Der Einblick in den Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen aufgefasst (KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 141).
Questa fattispecie è certamente diversa da quella qui esaminata. Nel caso zurighese la clausola di divieto di concorrenza tra il datore di lavoro e limpiegato faceva espressamente riferimento alla cerchia dei clienti quale dato segreto: nel presente caso, la cerchia dei clienti non è menzionata espressamente nella clausola pattuita tra le parti il 23.1.1986 (cfr. doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.69.2004).
E. 5.4 In assenza di una sottrazione e di un uso illecito di una lista scritta dei clienti o di documenti scritti del datore di lavoro relativi ai clienti, ma in presenza unicamente di un utilizzo da parte di un ex impiegato di informazioni di cui è venuto a conoscenza nelladempimento del proprio lavoro presso il suo precedente datore di lavoro, non si è in presenza di segreti daffari o di segreti commerciali.
Il nome di clienti e la loro conoscenza sono certamente dati economici importanti, ma che sono tutelati o tutelabili non con il concetto di segreto ma con apposite ed adeguate pattuizioni contrattuali di carattere civile, come ad esempio le clausole di divieto di concorrenza.
La decisione del procuratore pubblico merita tutela anzitutto in quanto, sulla base degli atti, non si è in presenza di segreto commerciale penalmente tutelato.
E. 6.3 Dagli atti non risulta, contrariamente a quanto sostiene listante, che il querelato sarebbe venuto a conoscenza in modo illecito dei dati concernenti i clienti dellistante e della loro preferenza in relazione ai prodotti utilizzati. Dallo scritto 10.1.1986 emerge, infatti, che le mansioni del querelato in seno alla __________ sono state in particolare quelle di () seguire personalmente i clienti più importanti nel loro sviluppo e nelle loro esigenze, di () adeguare e sviluppare le prestazioni e lassortimento della __________ alle richieste del mercato e di attuare una () politica dei prezzi e del riapprovigionamento secondo le direttive della direzione commerciale (copia scritto 10.1.1986, doc. 1 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Dallo scritto 17.12.2003 della __________ __________, che aveva assunto la tutela degli interessi della querelante, emerge inoltre che () il signor PI 1 era un membro dei quadri dirigenziali e in quanto tale aveva e ha importanti conoscenze della clientela. In particolare nel settore di cui era responsabile, egli gestiva e curava il contatto con i clienti della società in maniera autonoma (copia scritto 17.12.2003, doc. 7 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
In mancanza della sottrazione o delluso di liste o documenti relativi ai clienti, appare pertanto che le informazioni ottenute dal querelato nel corso della sua attività lavorativa presso la __________ sono state acquisite in maniera lecita.
Non si tratta nemmeno di informazioni svelate in maniera parziale, ritenuto che il querelato si occupava autonomamente della gestione della clientela della __________.
In base agli atti, si rileva altresì che il querelato è venuto a conoscenza di questi dati, senza verosimilmente intraprendere alcuna indagine, nellambito delle sue mansioni in seno alla società. Ritenuto che - come si vedrà in seguito (cfr., al proposito, considerando 7.3.) - queste informazioni non sono specificate nella clausola generale pattuita tra le parti il 23.1.1986 e che le stesse sono inoltre facilmente acquisibili mediante altri metodi concorrenziali e leciti, manca lillecita acquisizione.
E. 6.4 Alla luce di quanto sopra esposto non appare che il querelato si sia reso colpevole di concorrenza sleale ai sensi dellart. 6 LCSl in relazione allart. 23 LCSl e non sembra nemmeno che egli abbia assunto un comportamento penalmente rilevante. Manca la condizione del segreto daffari e quella dello spiare o dellessere venuto a conoscenza in altro modo illecito dei dati.
E. 6.6.1 Listante critica la conclusione cui è giunto il magistrato inquirente, rilevando dapprima che (), il comportamento punibile non è rappresentato dal mantenimento dei contatti con la clientela precedente, bensì da un comportamento completamente diverso, ossia avere messo a disposizione di una ditta concorrente () indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che questi clienti acquistavano presso la medesima, asserendo che il procuratore pubblico non si sarebbe pronunciato su questo comportamento (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 6 e 7). Sostiene poi che collide contro il comune senso di giustizia lassenza di qualsiasi protezione a favore di centinaia di migliaia di imprese nei confronti dei loro dipendenti riguardo alla lista dei loro clienti, al loro prezzario e alla calcolazione dei prezzi: se dovesse essere accolta questa tesi espressa nel decreto impugnato, qualsiasi dipendente potrebbe impunemente diffondere a terzi concorrenti informazioni che appartengono a quelle più riservate di ogni azienda (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 7). Assevera inoltre che nel caso concreto il querelato ha comunicato alla ditta __________ informazioni concernenti la lista dei clienti della società __________ e delle preferenze di questi ultimi riguardo ai prodotti utilizzati, che la lista dei clienti è considerata un segreto daffari ai sensi dellart. 6 LCSl (), che () le informazioni riguardanti la clientela raccolte e divulgate dal querelato non gli erano state affidate, osservando pure che egli era a conoscenza di una parte di tali informazioni ma le stesse non gli erano state affidate come conoscenze da acquisire per uso personale o per farne uso al di fuori della società __________ (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8). Evidenzia infine che evidentemente da parte della società querelante non vi era la volontà di affidare tali informazioni al proprio dipendente, il quale contrariamente a questa volontà si è impossessato delle stesse in modo illecito (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8).
E. 7.2 Listante, in relazione allipotesi di reato di cui allart. 162 CP
- secondo cui è punito, a querela di parte, per violazione del segreto di fabbrica o commerciale chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire e chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione -, asserisce in particolare che "() costituisce apprezzamento arbitrario delle prove e delle relative circostanze di fatto sostenere che lelenco dei clienti della __________, i dati concernenti la struttura dei costi e la formazione dei prezzi e la lista dei prodotti che ciascun cliente della __________ acquistava presso questultima nonché la relativa lista dei prezzi, costituiscono dati noti agli operatori del settore o, comunque, facilmente acquisibili, ad esempio mediante indagini di mercato o altri tipi di ricerca" (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 9). A sua mente, trattasi () di unaffermazione soggettiva, priva di qualsiasi supporto fattuale, che () cozza contro una realtà ben nota nel mondo aziendale: la lista dei clienti, le modalità di calcolazione nonché la lista dei prezzi applicati a ciascun cliente riguardo a ciascun prodotto acquistato da questultimo costituiscono proprio quelle circostanze custodite in modo più geloso da ogni azienda e che non sono per nulla né notorie né note né tantomeno facilmente acquisibili" (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 9).
E. 7.3 Come esposto al considerando 5.4., la cerchia dei clienti, di cui una persona è venuta a conoscenza nella sua attività e non sottraendo liste o documenti relativi ai clienti, non è in genere penalmente tutelato come segreto commerciale.
Si ricorda che nel caso in esame il querelato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si è impegnato nei confronti dellistante () a non svolgere attività concorrenziale in Ticino sul settore del commercio di prodotti __________ per almeno due anni (copia scritto 23.1.1986, doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Si rileva innanzitutto che trattasi di una clausola generale, in cui le parti non hanno esplicitamente pattuito che il querelato debba considerare come confidenziali o segreti i dati relativi ai clienti della __________, rispettivamente ai prodotti che la clientela acquistava presso questa società e quindi ai prezzi da lei praticati, di cui egli è venuto a conoscenza nellambito della sua attività lavorativa presso questa società. Nemmeno mediante una cosiddetta sinngemässe Auslegung di questa clausola appare che le parti abbiano inglobato nella loro pattuizione la segretezza di queste informazioni.
Non cè quindi una tutela di carattere penale, mentre appare più che probabile una violazione contrattuale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 162 CP, 6 e 23 LCSl, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Incarto n.60.2004.323
Lugano
In nomedella Repubblica e Cantonedel Ticino
La Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Mauro Mini, presidente,
segretaria:
Daniela Rüegg, vicecancelliera
sedente per statuire sullistanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004 presentata da
RI 1,
in relazione
al decreto di non luogo a procedere 24.8.2004 emanato dal procuratore pubblico Giovan Maria Tattarletti nellambito del procedimento penale dipendente dalla querela 28/30.6.2004 nei confronti di __________PI 1, __________, per titolo di violazione del segreto di fabbrica o commerciale e violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale;
premesso che questa Camera, su richiesta dellistante, non ha intimato il gravame in esame al querelato, siccome il Ministero pubblico non ha proceduto allintimazione del decreto impugnato ed il diritto di essere sentito può essere limitato in presenza di contrarie esigenze dellinchiesta;
considerato lesito del gravame questa Camera non ha chiesto al procuratore pubblico di formulare delle osservazioni;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto
Listante ritiene innanzitutto che il procuratore pubblico abbia violato lart. 178 cpv. 1 CPP, sostenendo inoltre che il Ministero pubblico attuerebbe una prassi errata applicando () alla promozione dellaccusa gli stessi criteri che si applicano per il decreto di abbandono (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 3 e 4). Contesta inoltre il fatto che la querela sia stata inoltrata in maniera tardiva (cfr. istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 6). Circa lipotesi di reato di violazione della Legge federale sulla concorrenza sleale assevera che il magistrato inquirente non si sarebbe pronunciato sulla circostanza che il querelato abbia () messo a disposizione di una ditta concorrente, e precisamente la ditta __________, indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che questi acquistavano presso la __________ () e abbia quindi erroneamente applicato lart. 6 LCSl in relazione allart. 23 LCSl (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 6 e ss.). Per quanto attiene poi allipotesi di reato di cui allart. 162 CP asserisce sostanzialmente che il decreto impugnato () si fonda sullapprezzamento arbitrario delle prove disponibili e delle relative circostanze di fatto nonché, daltra parte, sullapplicazione erronea del diritto federale (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8). In relazione allistanza di completazione delle informazioni preliminari rileva che () il Ministero pubblico ha omesso qualsiasi atto istruttorio, sostenendo che qualora fossero stati eseguiti gli atti istruttori che vengono elencati di seguito, sarebbe emersa la completa infondatezza delle basi di fatto e di diritto sulle quali poggia la motivazione e la conclusione del decreto impugnato (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 13 e 14). Delle altre motivazioni si dirà, laddove necessario, in seguito.
in diritto
Sia la querela, sia il decreto di non luogo a procedere, fanno riferimento allart. 162 CP e allart. 23 LCSl in relazione allart. 6 LCSl. Per una logica desposizione e di sistematicità nei motivi di questa decisione occorre determinare il rapporto tra queste disposizioni penali, nonché soffermarsi sulla nozione di segreti commerciali (art. 162 CP) e di segreti daffari (art. 6 LCSl), in particolare per stabilire se le stesse coincidano oppure divergano.
4.2.
Come indicato nel gravame (cfr. istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004) e come del resto risulta dalla dottrina, lart. 23 LCSl costituisce di principio una lex specialis rispetto allart. 162 CP (B. BAUDENBACHER, Lauterkeitsrecht: Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, n. 85 ad art. 6 LCSl; S. TRECHSEL, op. cit., n. 11 ad art. 162 CP; J. REHBERG / N. SCHMID / A. DONATSCH, Strafrecht III, 8. ed., Zurigo 2003,
p. 289; cfr., al proposito della loro delimitazione, BSK StGB II - M. AMSTUTZ / M. REINERT, op. cit., n. 25 ad art. 162 CP; G. STRATENWERTH / G. JENNY, Schweizerisches Strafrecht BT I: Straftaten gegen Individualinteressen, 6. ed., Berna 2003, § 22 n. 12). Per questo motivo è necessario esaminare dapprima lapplicabilità delle norme sulla concorrenza sleale e solo successivamente lart. 162 CP.
5.5.1.
5.3.
Listante afferma che la lista dei clienti è considerata un segreto daffari ai sensi dellart. 6 LCSl, citando contestualmente Baudenbacher (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8; C. BAUDENBACHER, op. cit, n. 35 ad art. 6 LCSl), ritenendo contestualmente che i dati relativi alla cerchia dei clienti rientrino pure nella nozione di segreto ai sensi dellart. 162 CP.
Ora, se è vero che, di principio, diversi autori ed alcune istanze cantonali hanno riconosciuto che la lista e la cerchia dei clienti siano da considerarsi un segreto (cfr. C. BAUDENBACHER, op. cit., n. 68 e nota a piè di pagina 143 ad art. 4 LCSl, n. 34 e nota a piè di pagina 86 ad art. 6 LCSl), è doveroso approfondire questo punto.
Nella dottrina, la lista dei clienti o la cerchia dei clienti è inserita da alcuni autori, mentre è esclusa da altri, dalla nozione di segreto daffari o commerciali, senza che su questo punto vengano forniti degli argomenti specifici. Si trovano alcuni riferimenti a decisioni cantonali.
Il Tribunale cantonale del Canton Zugo, nella decisione 19.4.1990, ha ritenuto che la cerchia dei clienti (aufgebauter Kundenkreis) è inglobata dai segreti commerciali degni di protezione ed il suo uso illecito adempie la fattispecie dellart. 6 LCSl (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990, in: SMI 1991,
p. 253). In quello specifico caso, il Tribunale cantonale aveva sostanzialmente stabilito che la parte convenuta si era impossessata illecitamente di una lista di clienti dellistante, come evidenziato da una serie derrori ortografici coincidenti (cfr. KGer ZG vom 19.4.1990 in: SMI 1991, p. 255).
Nel presente caso non si parla di una lista scritta di clienti, che sarebbe stata sottratta dal querelato.
Con decisione 16.9.1988 il Kassationsgericht di Zurigo ha stabilito che la conoscenza della clientela di unimpresa, acquisita da parte di un impiegato, fa parte dei segreti commerciali protetti (cfr. KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 139).Il Tribunale cantonale in questa decisione ha in particolare esposto che zunächst ist darauf hinzuweisen, dass dem vorliegenden Verfahren zugrundeliegende Konkurrenzverbot ausdrücklich davon spricht, dass S. durch seine Tätigkeit wesentliche Einblicke in fachtechnische Spezialgebiete, "Kundenkreis und andere Geschäftsgeheimnisse der Firma" erhalte und durch die Verwendung dieser Kenntnisse den Arbeitgeber erheblich schädigen könnte. Der Einblick in den Kundenkreis wurde also als ein Anwendungsfall der Kenntnisnahme von Geschäftsgeheimnissen aufgefasst (KassGer ZH vom 16.9.1988, in: SMI 1989, p. 141).
Questa fattispecie è certamente diversa da quella qui esaminata. Nel caso zurighese la clausola di divieto di concorrenza tra il datore di lavoro e limpiegato faceva espressamente riferimento alla cerchia dei clienti quale dato segreto: nel presente caso, la cerchia dei clienti non è menzionata espressamente nella clausola pattuita tra le parti il 23.1.1986 (cfr. doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.69.2004).
5.4.
In assenza di una sottrazione e di un uso illecito di una lista scritta dei clienti o di documenti scritti del datore di lavoro relativi ai clienti, ma in presenza unicamente di un utilizzo da parte di un ex impiegato di informazioni di cui è venuto a conoscenza nelladempimento del proprio lavoro presso il suo precedente datore di lavoro, non si è in presenza di segreti daffari o di segreti commerciali.
Il nome di clienti e la loro conoscenza sono certamente dati economici importanti, ma che sono tutelati o tutelabili non con il concetto di segreto ma con apposite ed adeguate pattuizioni contrattuali di carattere civile, come ad esempio le clausole di divieto di concorrenza.
La decisione del procuratore pubblico merita tutela anzitutto in quanto, sulla base degli atti, non si è in presenza di segreto commerciale penalmente tutelato.
6.6.1.
Listante critica la conclusione cui è giunto il magistrato inquirente, rilevando dapprima che (), il comportamento punibile non è rappresentato dal mantenimento dei contatti con la clientela precedente, bensì da un comportamento completamente diverso, ossia avere messo a disposizione di una ditta concorrente () indicazioni riguardanti la clientela della __________ nonché prodotti che questi clienti acquistavano presso la medesima, asserendo che il procuratore pubblico non si sarebbe pronunciato su questo comportamento (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 6 e 7). Sostiene poi che collide contro il comune senso di giustizia lassenza di qualsiasi protezione a favore di centinaia di migliaia di imprese nei confronti dei loro dipendenti riguardo alla lista dei loro clienti, al loro prezzario e alla calcolazione dei prezzi: se dovesse essere accolta questa tesi espressa nel decreto impugnato, qualsiasi dipendente potrebbe impunemente diffondere a terzi concorrenti informazioni che appartengono a quelle più riservate di ogni azienda (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 7). Assevera inoltre che nel caso concreto il querelato ha comunicato alla ditta __________ informazioni concernenti la lista dei clienti della società __________ e delle preferenze di questi ultimi riguardo ai prodotti utilizzati, che la lista dei clienti è considerata un segreto daffari ai sensi dellart. 6 LCSl (), che () le informazioni riguardanti la clientela raccolte e divulgate dal querelato non gli erano state affidate, osservando pure che egli era a conoscenza di una parte di tali informazioni ma le stesse non gli erano state affidate come conoscenze da acquisire per uso personale o per farne uso al di fuori della società __________ (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8). Evidenzia infine che evidentemente da parte della società querelante non vi era la volontà di affidare tali informazioni al proprio dipendente, il quale contrariamente a questa volontà si è impossessato delle stesse in modo illecito (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 8).
6.3.
Dagli atti non risulta, contrariamente a quanto sostiene listante, che il querelato sarebbe venuto a conoscenza in modo illecito dei dati concernenti i clienti dellistante e della loro preferenza in relazione ai prodotti utilizzati. Dallo scritto 10.1.1986 emerge, infatti, che le mansioni del querelato in seno alla __________ sono state in particolare quelle di () seguire personalmente i clienti più importanti nel loro sviluppo e nelle loro esigenze, di () adeguare e sviluppare le prestazioni e lassortimento della __________ alle richieste del mercato e di attuare una () politica dei prezzi e del riapprovigionamento secondo le direttive della direzione commerciale (copia scritto 10.1.1986, doc. 1 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Dallo scritto 17.12.2003 della __________ __________, che aveva assunto la tutela degli interessi della querelante, emerge inoltre che () il signor PI 1 era un membro dei quadri dirigenziali e in quanto tale aveva e ha importanti conoscenze della clientela. In particolare nel settore di cui era responsabile, egli gestiva e curava il contatto con i clienti della società in maniera autonoma (copia scritto 17.12.2003, doc. 7 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
In mancanza della sottrazione o delluso di liste o documenti relativi ai clienti, appare pertanto che le informazioni ottenute dal querelato nel corso della sua attività lavorativa presso la __________ sono state acquisite in maniera lecita.
Non si tratta nemmeno di informazioni svelate in maniera parziale, ritenuto che il querelato si occupava autonomamente della gestione della clientela della __________.
In base agli atti, si rileva altresì che il querelato è venuto a conoscenza di questi dati, senza verosimilmente intraprendere alcuna indagine, nellambito delle sue mansioni in seno alla società. Ritenuto che - come si vedrà in seguito (cfr., al proposito, considerando 7.3.) - queste informazioni non sono specificate nella clausola generale pattuita tra le parti il 23.1.1986 e che le stesse sono inoltre facilmente acquisibili mediante altri metodi concorrenziali e leciti, manca lillecita acquisizione.
6.4.
Alla luce di quanto sopra esposto non appare che il querelato si sia reso colpevole di concorrenza sleale ai sensi dellart. 6 LCSl in relazione allart. 23 LCSl e non sembra nemmeno che egli abbia assunto un comportamento penalmente rilevante. Manca la condizione del segreto daffari e quella dello spiare o dellessere venuto a conoscenza in altro modo illecito dei dati.
7.7.1
7.2.
Listante, in relazione allipotesi di reato di cui allart. 162 CP
- secondo cui è punito, a querela di parte, per violazione del segreto di fabbrica o commerciale chiunque rivela un segreto di fabbrica o commerciale, che aveva per legge o per contratto l'obbligo di custodire e chiunque trae profitto per sé o per altri da questa rivelazione -, asserisce in particolare che "() costituisce apprezzamento arbitrario delle prove e delle relative circostanze di fatto sostenere che lelenco dei clienti della __________, i dati concernenti la struttura dei costi e la formazione dei prezzi e la lista dei prodotti che ciascun cliente della __________ acquistava presso questultima nonché la relativa lista dei prezzi, costituiscono dati noti agli operatori del settore o, comunque, facilmente acquisibili, ad esempio mediante indagini di mercato o altri tipi di ricerca" (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 9). A sua mente, trattasi () di unaffermazione soggettiva, priva di qualsiasi supporto fattuale, che () cozza contro una realtà ben nota nel mondo aziendale: la lista dei clienti, le modalità di calcolazione nonché la lista dei prezzi applicati a ciascun cliente riguardo a ciascun prodotto acquistato da questultimo costituiscono proprio quelle circostanze custodite in modo più geloso da ogni azienda e che non sono per nulla né notorie né note né tantomeno facilmente acquisibili" (istanza di promozione dellaccusa 6/7.9.2004, p. 9).
7.3.
Come esposto al considerando 5.4., la cerchia dei clienti, di cui una persona è venuta a conoscenza nella sua attività e non sottraendo liste o documenti relativi ai clienti, non è in genere penalmente tutelato come segreto commerciale.
Si ricorda che nel caso in esame il querelato, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, si è impegnato nei confronti dellistante () a non svolgere attività concorrenziale in Ticino sul settore del commercio di prodotti __________ per almeno due anni (copia scritto 23.1.1986, doc. 2 allegato alla querela penale 28/30.6.2004).
Si rileva innanzitutto che trattasi di una clausola generale, in cui le parti non hanno esplicitamente pattuito che il querelato debba considerare come confidenziali o segreti i dati relativi ai clienti della __________, rispettivamente ai prodotti che la clientela acquistava presso questa società e quindi ai prezzi da lei praticati, di cui egli è venuto a conoscenza nellambito della sua attività lavorativa presso questa società. Nemmeno mediante una cosiddetta sinngemässe Auslegung di questa clausola appare che le parti abbiano inglobato nella loro pattuizione la segretezza di queste informazioni.
Non cè quindi una tutela di carattere penale, mentre appare più che probabile una violazione contrattuale.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 184 ss. CPP, 162 CP, 6 e 23 LCSl, 1 ss. e 39 lit. f LTG ed ogni altra norma applicabile,
pronuncia
PI 1
Per la Camera dei ricorsi penali
Il presidente La segretaria